CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Marsala (Tp) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1305/22 del Tribunale di Palermo del 23/09/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; uditi per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fatto segno della misura cautelare della custodia in carcere con l'imputazione provvisoria di traffico di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., poiché commesso avvalendosi delle condizioni ivi previste ed al fine di agevolare l'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA]; in particolare l'accusa concerne la cessione di 1,30 kg. di sostanza drogante e di illecita detenzione di un ulteriore quantitativo, entrambi di tipo imprecisato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. Vizi congiunti di motivazione per avere i giudici del riesame omesso di rispondere alle specifiche doglianze prospettate dalla difesa, formulando una motivazione sostanzialmente apparente ed illogica nelle sue cadenze formali, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto in addebito nonché per aver travisato la prova del presunto inserimento dell'indagato in canali di approvvigionamento di stupefacenti con specifico riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate di cui alle progr. 1092 e 1093 del 1 luglio 2020 riportate nella informativa 31 luglio 2021 dei Carabinieri di Trapani. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della citata aggravante e alla conseguente esclusione della possibilità di riqualificare il reato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 dei 1990. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per l'applicazione dell'art. 275, comma 3, sec. periodo, cod. proc. pen., omettendo di esplicitare le ragioni su cui tale giudizio si fonda, travisando il contenuto dell'informativa del 30 luglio 2021 e ritenendo erroneamente l'indagato inserito in canali di approvvigionamento di stupefacenti dalla Calabria, in conseguenza dell'erroneo apprezzamento che l'espressione proferita da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione captata il 1 luglio 2020 ("a loro teniamoceli stretti", progr. n. 1093) fosse riferibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione operata dal Tribunale prescinde, infine, da qualunque indagine in ordine alla effettiva consapevolezza in capo all'indagato dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa, così inferendo la sussistenza dell'aggravante stessa dal coinvolgimento del ricorrente nel reato in addebito oltre che dalla pregressa appartenenza di suo padre, [OSCURATO:PERSONA], alla consorteria mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Deve premettersi che il compendio indiziario a carico del ricorrente è basato interamente sull'interpretazione delle conversazioni captate tra i protagonisti della vicenda e sono i contenuti di dette conversazioni ad essere fatti segno di critica diretta da parte del ricorso, che vede, dunque, esclusivamente sul merito della vicenda cautelare. Anche mediante l'impropria evocazione del vizio di travisamento della prova o meglio degli indizi, le censure difensive si appuntano, infatti, sulle risultanze di ben individuate intercettazioni (quelle indicate nel ritenuto in fatto), a dimostrazione della loro intrinseca improponibilità, atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte e più recenti v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La motivazione articolata dal Tribunale non può, tuttavia, definirsi né apparente né manifestamente illogica, dando conto in maniera coerente, ancorché non condivisibile da parte della difesa, del coinvolgimento dell'indagato in due episodi di cessione e detenzione di stupefacenti e, pur prescindendo dalla materiale apprensione mai avvenuta, mediante sequestro, delle sostanze droganti interessate, fornisce una plausibile interpretazione del contenuto delle conversazioni captate, del fatto che esse concernano senza ragionevoli dubbi sostanze stupefacenti, della circostanza che le stesse abbiano riguardato quantità non irrisorie ed anzi incompatibili con una valutazione di lieve entità delle fattispecie (art. 73, comma 5. D.P.R. n. 3039 del 1990) nonché, per finire, del coinvolgimento in tali vicende di diversi soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ciascuno dei quali appartenente a diverse articolazioni territoriali dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], tanto da fornire base sufficiente di dimostrazione della ricorrenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Vale in proposito una volta di più ripetere che in sede di legittimità e con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v. tra molte Sez. 2, n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 e Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La difesa del ricorrente sollecita, invece, il Collegio proprio a procedere ad una rivalutazione di precise circostanze di fatto, operazione come tale obiettivamente estranea ai limiti del sindacato di legittimità, nella specie funzionale anche alla invocata riqualificazione giuridica della condotta in termini di lieve entità (art. 73, comma 5 cit.). Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza dà conto che l'indagato è gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici e infraquinquennali ed è inserito stabilmente in ambienti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, contigui a [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo elementi atti a vincere la presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Anche su tale profilo la difesa del ricorrente contesta il merito della statuizione, per quanto negli stretti limiti del procedimento cautelare, ma non deduce nessun concreto vizio del provvedimento impugnato, né sotto il profilo della mera apparenza della motivazione né sotto quello della manifesta illogicità. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancellerikper gli adempiment