CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-resistente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezionestaccata di Siracusa n. 4448/2019, depositata il 09/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5906/2020Numero sezionale 5309/2026Numero di raccolta generale 22843/2026Data pubblicazione 07/07/2026La contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. opera nel settore delle costruzioni emontaggi meccanici e, da un’interrogazione presso gli uffici dell’Agentedella riscossione di Siracusa, veniva casualmente a sapere di esseredestinataria di cartella di pagamento asseritamente notificatale e relativaa mancato pagamento di ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2003.Impugnava, pertanto, la cartella ed il relativo ruolo presupposto,affermandone l’irritualità della notifica, avvenuta presso la casa diabitazione del legale rappresentante e, comunque, l’inesistenza dellapretesa tributaria.Si costituiva l’Agente per la riscossione ed anche l’Agenzia delleentrate, difendendo il proprio operato, ciascuno per quanto dicompetenza.Il giudizio di primo grado esitava in accoglimento del ricorso su tredistinte rationes decidendi: due profili di irregolarità della notifica dell’attoesattivo (mancata qualifica del destinatario quale amministratore dellasocietà; notifica alla collaboratrice domestica non seguita daraccomandata di rito) ed un profilo di prova della sussistenza del creditoerariale (copia mod. 770 senza indicazione somme dovute al Fisco).La sentenza era depositata il 7 aprile 2015, non notificata.In data 28 settembre 2015 l’Agente della riscossione proponevaappello per i due capi autonomi di propria competenza, cioè quelli relativialla procedura di notificazione della cartella. Solo il 18 novembre 2015l’Agenzia delle entrate depositava le proprie controdeduzioni con appelloincidentale, aggredendo il terzo capo di sentenza, relativo alla prova dellasussistenza del credito.Rilevata la tardività dell’impugnazione incidentale, il collegio disecondo grado accertava il passaggio in giudicato dell’autonomo capo disentenza relativo alla pretesa tributaria, donde dichiarava inammissibile,per carenza di interesse, l’appello principale, atteso che l’eventualeNumero registro generale 5906/2020Numero sezionale 5309/2026Numero di raccolta generale 22843/2026Data pubblicazione 07/07/2026accoglimento non avrebbe portato utilità pratica, rimanendo definitivol’autonomo capo di sentenza relativo alla (mancata) prova dellasussistenza del credito erariale.Avverso questa sentenza propone ricorso l’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati con memoriadepositata in prossimità dell’adunanza, mentre l’Agenzia delle entrate si èlimitata a riservarsi di spiegare difese nell’eventuale pubblica udienza.Ha notificato tempestivo controricorso la parte contribuente, in difesadella sentenza qui in scrutinio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti due motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art.329 dello stesso codice. Nella sostanza, si afferma che il giudice d’appello-preso atto che l’Agente per la riscossione aveva ritualmente etempestivamente impugnato i capi di domanda di propria competenza,affermando la carenza di legittimazione sul terzo capo, relativo al creditoerariale, tardivamente impugnato in via incidentale dall’Agenzia delleentrate- non doveva dichiarare inammissibile l’appello principale, maavrebbe dovuto conoscerne la fondatezza, dimostrando che l’Agente per lariscossione aveva fatto tutto quello che doveva. Detto diversamente, latardività dell’appello incidentale ed il passaggio in giudicato dell’autonomocapo di sentenza non affranca dallo scrutinare gli altri due, accertando ilcorretto comportamento dell’Agente per la riscossione.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma. n. 3 del codice di rito civile per violazione degli articoli 140e 145 dello stesso codice, lamentando che la sentenza di primo gradoabbia ritenuto irrituale la notifica della cartella esattoriale presso ildomicilio personale del legale rappresentante. In altri termini, si protestaNumero registro generale 5906/2020Numero sezionale 5309/2026Numero di raccolta generale 22843/2026Data pubblicazione 07/07/2026la possibilità di notificare presso la sede sociale o presso il rappresentante,potendosi seguire la procedura dei temporaneamente irreperibili.2. Il ricorso, così come posto, è inammissibile.Inammissibile è il secondo motivo che si traduce in una critica allasentenza di primo grado, affermando la regolarità della notifica dellacartella esattoriale, mentre oggetto del giudizio di cassazione è lasentenza di secondo grado, sulla quale dovrebbe misurarsi la censuradella parte ricorrente che, quindi, aggredisce una statuizione, peraltro nelmerito, che non trova cognizione in questa sede.Inammissibile è il primo motivo, poiché parte ricorrente afferma e noncontesta che l’appello incidentale erariale sia tardivo (cfr. pag. 4, ultimariga, del ricorso per cassazione), ma afferma di non avervi prestatoacquiescenza, poiché ha chiamato in causa l’ente impositore, essendoesso Agente privo di legittimazione processuale a contraddire sul punto. Inaltri termini, l’Agente ha fatto quello che doveva e, se anche l’Agenzia hasvolto appello incidentale tardivamente, l’Agente ha diritto a vedereesaminati i capi di sentenza impugnati, relativi alla regolarità dellanotifica.2.1. La tesi non tiene conto che si tratta di questioni scindibili(addirittura con profili riferibili a soggetti diversi: Agenzia delle entrate eAgente per la riscossione), espresse con tre distinte rationes decidendi,ciascuna capace di sorreggere da sola la decisione assunta. È pacifico indella sottoscrizione del ruolo e dell’esistenza del credito erariale nellamisura pretesa. Ne consegue che l’accertamento della regolarità dellanotifica della cartella non porterebbe né all’Agente né all’ente impositorealcuna utilità, poiché resterebbe ferma la statuizione circa la carenza diprova della sussistenza del credito erariale in quella misura. E la pretesariscossiva non potrebbe essere azionata. Con l’effetto che l’eventualeaccoglimento delle ragioni dell’Agente è privo di interesse attuale,Numero registro generale 5906/2020Numero sezionale 5309/2026Numero di raccolta generale 22843/2026Data pubblicazione 07/07/2026concreto ed economicamente valutabile, cioè privo di interesse ad agire exarticolo 100 del codice di rito civile.2.2. Com’è stato rilevato già dalla sentenza qui impugnata, inpresenza di cause scindibili è inammissibile l'impugnazione incidentaletardiva proposta dalla parte contro la quale è stato formulato il ricorsoprincipale nei riguardi di parte diversa dall'impugnante principale (cfr.Cass. III, n. 10042/2006; Cass II, n. 10263/2016; Cass. III, n.24731/2023).L’aver impugnato tutti i capi di propria soccombenza non portaall’Agente alcuna utilità sostanziale o processuale, poiché il passaggio ingiudicato della terza ratio, quella relativa alla sussistenza della pretesatributaria, comporta l’impossibilità di procedere alla riscossione, quindi,comporta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cioè la suainammissibilità).Il ricorso per cassazione dev’essere, quindi, rigettato. Le speseseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore della partecontroricorrente che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad€.duecento/00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Ivae cpa come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI