CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 11336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale della Libertà di Venezia, con ordinanza in data 5 ottobre 2022, respingeva l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona datato 18 luglio 2022 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso applicata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione Zanini, tramite il proprio difensore, prospettando l'incompetenza del giudice delle indagini preliminari posto che alla data della decisione sull'istanza il pubblico ministero aveva già richiesto il rinvio a giudizio con richiesta emessa in data 5 luglio 20222 così che unico soggetto competente doveva ritenersi il giudice dell'udienza preliminare. Con successiva memoria la difesa trasmetteva dichiarazione di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto l'impugnazione è stata seguita da atto di rinuncia depositata in cancelleria; peraltro, secondo quanto rappresentato dal provvedimento impugnato e dallo stesso ricorrente nelle more della proposizione dell'impugnazione e precisamente il 26 luglio 2022 la misura cautelare della custodia in carcere della cui revoca si discute nel presente procedimento era sostituita dal G.U.P. con quella dell'obbligo di presentazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]. LIk/ [OSCURATO:PERSONA] Gepir ago [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA] PENALE