CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40655/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2017 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'articolo 712 codice penale poiché è possibile che l'imputato abbia ricevuto l'assegno senza conoscerne la provenienza delittuosa. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte di Appello, che ha sottolineato come l'imputato prima di porre all'incasso un assegno di cui era stato denunziato il furto, lo abbia contraffatto sostituendo il nominativo del beneficiario con il suo, a riprova della sua piena consapevolezza della provenienza illecita del titolo ricevuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re MARIA DANIELft, !,0•