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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32426/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 ottobre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2021, per quanto in questa sede rileva, ha rideterminato in anni 3 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole di quattro episodi del delitto di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso tra il 30 dicembre 2016 e il 31 maggio 2019.

Quanto invece a [OSCURATO:PERSONA], che definiva la sua posizione con patteggiamento in appello, la pena, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., veniva rideterminata in anni 2 e mesi 1 di reclusione, in relazione a cinque episodi del delitto di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso tra il 10 dicembre 2015 e il 29 dicembre 2018.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa dell'imputato ha censurato il difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie.

Evidenziato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini generici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che l'impresa di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante non svolgeva un'attività in grado di generare i volumi di affari risultanti dalle fatture oggetto di contestazione, non essendo in grado di effettuare le consistenti forniture fatturate, in quanto priva sia di alcuna struttura operativa, sia delle stesse scritture contabili.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 ottobre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2021, per quanto in questa sede rileva, ha rideterminato in anni 3 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole di quattro episodi del delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso tra il 30 dicembre 2016 e il 31 maggio 2019. Quanto invece a [OSCURATO:PERSONA], che definiva la sua posizione con patteggiamento in appello, la pena, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., veniva rideterminata in anni 2 e mesi 1 di reclusione, in relazione a cinque episodi del delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso tra il 10 dicembre 2015 e il 29 dicembre 2018. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa dell'imputato ha censurato il difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. Evidenziato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini generici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che l'impresa di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante non svolgeva un'attività in grado di generare i volumi di affari risultanti dalle fatture oggetto di contestazione, non essendo in grado di effettuare le consistenti forniture fatturate, in quanto priva sia di alcuna struttura operativa, sia delle stesse scritture contabili. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 lu
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