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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06524/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito individuato, quale elemento ostativo, la "lunghissima carriera criminale" del ricorrente nel settore dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti (p. 5 della sentenza impugnata), in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla disapplicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha offerto una motivazione congrua e adeguata, evidenziando come le pregresse condanne per condotte illecite in materia di stupefacenti dimostrano un constante impegno in tale contesto delinquenziale, sicché la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 appare chiaramente indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, dì 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito individuato, quale elemento ostativo, la "lunghissima carriera criminale" del ricorrente nel settore dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti (p. 5 della sentenza impugnata), in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla disapplicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha offerto una motivazione congrua e adeguata, evidenziando come le pregresse condanne per condotte illecite in materia di stupefacenti dimostrano un constante impegno in tale contesto delinquenziale, sicché la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 appare chiaramente indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, dì 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 202
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