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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:467
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0338

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 19 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑338/24 LF contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Rouen] Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE – Tutela dei consumatori – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 13 – Rapporto con il regime generale della responsabilità per colpa – Mancato esercizio della vigilanza sui rischi presentati dal prodotto – Termine di prescrizione di dieci anni – Scadenza del termine di prescrizione – Patologia evolutiva complessa – Diritto di accesso a un giudice – Articolo 10 – Termine di prescrizione di tre anni – Dies a quo termine di prescrizione – Fissazione di una data di consolidamento)

I. Introduzione

1. Sono trascorsi 40 anni da quando la direttiva 85/374/CEE ( 2 ) ha introdotto un regime di responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi.

Questa direttiva rappresenta uno dei primi e probabilmente più duraturi ( 3 ) tentativi di armonizzazione nel campo del diritto privato europeo e della responsabilità civile in particolare ( 4 ).

Il settore in cui tale direttiva è intervenuta è al «cuore» del diritto delle obbligazioni ( 5 ).

Il carattere sensibile di tale intervento è accentuato dal fatto che la direttiva 85/374 mira ad un’armonizzazione completa nei settori da essa disciplinati ( 6 ), comportando una limitazione del margine di discrezionalità lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Non sorprende quindi che gran parte delle questioni sottoposte alla Corte in merito a tale direttiva esaminino ciò che è stato correttamente qualificato come «vizio occulto dell’armonizzazione europea» ( 7 ).

2. La direttiva 85/374 mira a realizzare un equilibrio complesso tra i diversi interessi in gioco: gli interessi dei consumatori e dei produttori, il progresso tecnologico e la sicurezza dei prodotti.

Sebbene la sua finalità sia l’integrazione del mercato, essa ha importanti implicazioni umane quando i consumatori hanno subito un danno fisico attribuito a un prodotto difettoso.

La presente causa riguarda in particolare la situazione eccezionale delle persone danneggiate affette da una malattia evolutiva attribuita alla vaccinazione.

La Corte è invitata a valutare, nei confronti di tali persone, se l’applicazione del termine di dieci anni per proporre un’azione per il risarcimento del danno, previsto da tale direttiva, sia compatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

II. Contesto normativo

3. L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 recita: «Gli [S]tati membri prevedono nella loro legislazione che l’azione di risarcimento prevista in forza della presente direttiva cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore».

4. L’articolo 11 della direttiva 85/374 così recita: «Gli [S]tati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore».

III. I fatti del procedimento principale e le questioni sottoposte alla Corte

5. Il 20 marzo 2003 LF è stata vaccinata contro la difterite, il tetano e la poliomielite con il vaccino Revaxis, prodotto dal laboratorio [OSCURATO:PERSONA] laboratory.

6. LF sostiene di aver sofferto di vari sintomi, infezioni e dolori a partire dal 2004 (digestione, gola, spalla, braccia, mani, cervicalgie, infezioni urinarie, lombalgie, perdita di capelli).

A partire dal dicembre 2005, ha usufruito di ripetuti congedi per malattia.

7. Essa è stata sottoposta a vari esami medici, tra cui una biopsia muscolare del suo deltoide sinistro il 31 marzo 2008, che ha rivelato una miofascite macrofagica da cui risulta la persistenza di idrossido di alluminio, adiuvante utilizzato in taluni vaccini.

Questa miofascite macrofagica le ha causato un ricovero in ospedale dal 2 al 5 aprile 2013.

8. Il 2 giugno 2015 LF ha adito la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (commissione di conciliazione e di risarcimento degli infortuni medici; in prosieguo: la «CCI»), che ha disposto lo svolgimento di una perizia.

9. La perizia ha constatato che lo stato di salute di LF si era consolidato il 20 settembre 2016 e che non si poteva trarre la conclusione che la sua malattia fosse causata dal vaccino Revaxis.

La CCI ha respinto la sua richiesta l’11 gennaio 2017.

10. Il 17 e il 23 giugno 2020 LF ha citato in giudizio tre diversi convenuti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al tribunal judiciaire d’Alençon (tribunale ordinario di Alençon, Francia), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di tale vaccinazione.

Le sue domande invocavano sia la responsabilità per danno da prodotti difettosi, sia la responsabilità per colpa.

11. Con ordinanza del 10 giugno 2021, il giudice istruttore del tribunal judiciaire d’Alençon (tribunale ordinario di Alençon) ha dichiarato che l’azione di LF nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era prescritta e l’ha respinta.

12. Il 30 giugno 2021 LF ha proposto appello avverso tale ordinanza.

Con sentenza del 31 maggio 2022, la cour d’appel de Caen (corte d’appello di Caen, Francia) ha sostanzialmente confermato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato irricevibili le domande di LF fondate sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e sulla responsabilità per colpa.

13. Con sentenza del 5 luglio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia), in sostanza, ha cassato e annullato la sentenza pronunciata dalla cour d’appel de Caen (corte d’appello di Caen) e ha rinviato la causa dinanzi alla cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen, France), che è il giudice del rinvio.

14. [OSCURATO:PERSONA] de Cassation (Corte di Cassazione) ha stabilito, in sostanza, che l’articolo 1245-16 del codice civile (che recepisce l’articolo 10 della direttiva 85/374) deve essere interpretato nel senso che, in caso di danno fisico, la data in cui l’attore ha avuto conoscenza del danno è la data di consolidamento del danno.

Solo alla data di consolidamento del danno l’attore può valutare l’entità del danno subito.

Nel caso di una patologia evolutiva, in cui è impossibile identificare una data di consolidamento, il termine di prescrizione fissato da tale disposizione non inizia a decorrere.

15. Il 18 settembre 2023 LF ha adito il giudice del rinvio.

16. Il giudice del rinvio rileva che la presente causa solleva diverse questioni di interpretazione alla luce della direttiva 85/374.

Primo, si pone la questione del rapporto tra il regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi e il regime della responsabilità per colpa.

In particolare, si tratta di stabilire se la ricorrente sia legittimata a proporre un ricorso fondato sulla responsabilità per colpa per uno dei seguenti motivi: il produttore ha autorizzato il fatto che il prodotto difettoso sia stato mantenuto in circolazione, o ha omesso di adempiere al dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto o, in generale, un difetto di sicurezza di tale prodotto.

17. Secondo, nell’ambito del regime della responsabilità per danno da prodotti difettosi, si pone la questione se il termine di prescrizione decennale previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 violi il diritto di accesso al giudice, in una situazione in cui il danneggiato soffre di una patologia evolutiva.

18. Terzo, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione del termine di prescrizione di tre anni, previsto all’articolo 10 della direttiva 85/374.

In particolare, esso si chiede se la data da cui tale termine inizia a decorrere nel caso di una patologia evolutiva complessa, come quella di cui soffre LF, possa essere la data di consolidamento della patologia di cui trattasi.

19. Alla luce di tali circostanze, la cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) se l’articolo 13 della direttiva [85/374], nella sua interpretazione risultante dalla sentenza del 25 aprile 2002 [[OSCURATO:PERSONA]; causa C‑183/00 , EU:C:2002:255 ; in prosieguo: la sentenza «[OSCURATO:PERSONA]»)], secondo cui il danneggiato può avvalersi di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi rispetto al regime istituito dalla direttiva, debba essere interpretato nel senso che il danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere all’autore del danno un risarcimento sulla base del regime generale della responsabilità per colpa, facendo valere, in particolare, il fatto che il prodotto sia stato mantenuto in circolazione, l’inadempimento del dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto o, in generale, un difetto di sicurezza di tale prodotto. 2) se l’articolo 11 della direttiva [85/374], secondo cui i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della direttiva si estinguono alla scadenza di un termine di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione, sia contrario alle disposizioni dell’articolo 47 della [Carta], in quanto priverebbe il danneggiato che soffra di un danno evolutivo causato da un prodotto difettoso del suo diritto di accesso al giudice. 3) Se l’articolo 10 della direttiva [85/374], che fissa come dies a quo del termine di prescrizione di tre anni “la data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno”, possa essere interpretato nel senso che tale termine può decorrere solo dal giorno in cui è nota l’integralità del danno, in particolare con la fissazione di una data di consolidamento, che si definisce come il momento a partire dal quale lo stato della vittima di un danno biologico non è più evolutivo, cosicché, nel caso di patologia evolutiva, la prescrizione non inizia a decorrere, e non invece dal giorno in cui il danno si è manifestato in modo certo, in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione.

20. Hanno presentato osservazioni scritte LF, la [OSCURATO:PERSONA], i governi francese, tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] europea e il Consiglio dell’Unione europea.

Tali parti e interessati hanno partecipato all’udienza tenutasi il 27 marzo 2025 e hanno risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte.

IV. Valutazione A. Sulla prima questione pregiudiziale

21. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 della direttiva 85/374, letto alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che un danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere al produttore il risarcimento del suo danno nell’ambito di un regime generale della responsabilità per colpa, adducendo in particolare il fatto che il prodotto è rimasto in circolazione, l’inadempimento del dovere di vigilanza quanto ai rischi presentati dal prodotto o, più in generale, un difetto di sicurezza di tale prodotto.

22. Dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio solleva tale questione al fine di stabilire se LF, ricorrente nel procedimento principale, che sostiene di aver subito un danno causato da un vaccino commercializzato dalla [OSCURATO:PERSONA], sia legittimata ad agire nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di responsabilità per colpa.

Più precisamente, LF ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la colpa consiste nella mancata reazione della [OSCURATO:PERSONA], nonostante la notifica a quest’ultima degli effetti del suo vaccino contenente allumina. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la colpa addebitatale da LF non è distinta dall’asserito difetto di sicurezza.

23. Il giudice del rinvio sottolinea che, in varie sentenze ( 8 ), la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) ha dichiarato che il danneggiato da un prodotto difettoso è legittimato a proporre un’azione fondata sulla colpa del produttore.

Tale colpa può consistere nel mantenere in circolazione un prodotto che presenta un difetto di cui il produttore è a conoscenza, o in una violazione del suo dovere di diligenza per quanto riguarda i rischi presentati dal prodotto.

24. Alla luce di tale giurisprudenza, la questione del giudice del rinvio deve essere intesa come diretta, in sostanza, a stabilire se la direttiva 85/374 osti a che il danneggiato cerchi di far valere la responsabilità del produttore qualora l’asserita colpa sia una di quelle descritte da tale giurisprudenza ( 9 ).

25. Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare, in via preliminare, la natura e le caratteristiche essenziali del regime di responsabilità istituito dalla direttiva 85/374 nonché il rapporto tra tale regime e i regimi nazionali di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

1. Responsabilità oggettiva per difetto del prodotto

26. L’articolo 1 della direttiva 85/374, ai sensi del quale «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto», letto alla luce del primo e del secondo considerando di quest’ultima, sancisce il principio della responsabilità oggettiva senza colpa o responsabilità senza colpa del produttore per i danni causati dal difetto dei suoi prodotti ( 10 ).

27. Dall’articolo 4 della direttiva 85/374 risulta che, per chiedere il risarcimento, il danneggiato è tenuto a provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

Queste tre condizioni sono sufficienti per stabilire la responsabilità.

28. Per contro, la colpa del produttore non è pertinente.

Il sistema della responsabilità per il prodotto è oggettivo , fondato sulla difettosità del prodotto.

In altri termini, come risulta dalla dottrina, la responsabilità è « fondata sul difetto » e non sulla « colpa » ( 11 ).

29. Il difetto è dimostrato da considerazioni oggettive.

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 85/374, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, compresa la presentazione del prodotto, l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e il momento della messa in circolazione del prodotto.

Inoltre, secondo il sesto considerando di tale direttiva, detta valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle ragionevoli attese del grande pubblico ( 12 ).

30. Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, compresi i vaccini, tenuto conto delle loro funzioni e della loro destinazione connesse alla salute umana nonché delle peculiarità del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto in questione, vale a dire i pazienti, i requisiti di sicurezza di tali prodotti, che tali pazienti hanno il diritto di aspettarsi, sono particolarmente elevati ( 13 ).

31. L’esclusione delle considerazioni soggettive relative alla difettosità del prodotto emerge anche dai mezzi di difesa in base ai quali il produttore può essere esonerato dalla sua responsabilità, previsti all’articolo 7 della direttiva 85/374.

In particolare, nessuna di tali eccezioni consente di applicare un criterio «soggettivo» basato su ciò che il produttore sapeva o avrebbe dovuto sapere per quanto riguarda il prodotto.

La Corte ha confermato ciò riguardo al cosiddetto «esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo» di cui all’articolo 7, lettera e), di tale direttiva.

Tale mezzo di difesa consente di esonerare il produttore dalla responsabilità oggettiva se dimostra che «lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui [esso] ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto».

La Corte ha dichiarato che il mezzo di difesa di cui trattasi non prende in considerazione «lo stato delle conoscenze di cui il produttore considerato era o poteva essere concretamente o soggettivamente informato» ( 14 ).

32. Pertanto, le considerazioni relative a ciò che il produttore sapeva o avrebbe dovuto sapere e se fosse stato o avrebbe dovuto essere in grado di prevenire il difetto non rientrano nell’ambito della responsabilità per danno da prodotti difettosi fondata sulla direttiva 85/374 ( 15 ).

Tali considerazioni possono quindi costituire il fondamento di una responsabilità per colpa nazionale.

Ciò mi porta al rapporto tra il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 85/374 e i regimi generali nazionali di responsabilità.

2. Rapporto tra il regime di responsabilità oggettiva previsto dalla direttiva 85/374 e i regimi nazionali di responsabilità

33. Secondo una giurisprudenza costante, la direttiva 85/374 persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione totale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 16 ).

34. Tuttavia, come risulta dal suo considerando 18, la direttiva non aspira ad un’armonizzazione completa del settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi al di fuori degli aspetti da essa disciplinati ( 17 ).

35. L’articolo 13 della direttiva 85/374 enuncia la norma di base che disciplina il rapporto tra il regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva e i regimi nazionali di responsabilità: tale direttiva «lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».

36. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che l’articolo 13 della direttiva 85/374 non può essere interpretato nel senso che esso conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla detta direttiva ( 18 ).

37. Pertanto, il riferimento, contenuto nell’articolo 13 della direttiva 85/374, ai diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla suddetta direttiva non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dai vizi occulti o la colpa ( 19 ).

38. Se è chiaro che il regime di responsabilità oggettiva stabilito dalla direttiva 85/374 coesiste con i regimi nazionali di responsabilità per colpa, la questione che occorre esaminare è se la colpa possa riferirsi al carattere difettoso di un prodotto.

3. Se la colpa possa riferirsi al carattere difettoso di un prodotto

39. Come ho già indicato in precedenza, il regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 è svincolato da qualsiasi requisito di colpa del produttore per quanto riguarda un prodotto difettoso ( 20 ).

Quando si tratta di colpa in relazione a un prodotto difettoso, la responsabilità è di natura diversa da quella stabilita dalla direttiva.

Tale direttiva non osta quindi a che uno Stato membro preveda che il produttore possa essere considerato responsabile del comportamento colposo in relazione a un prodotto difettoso.

Detta condotta può consistere nel mantenere in circolazione un prodotto che presenta un difetto di cui il produttore è a conoscenza, o nel mancato esercizio della vigilanza, o nell’omissione di tutelarsi in via preventiva incrementando la sperimentazione e gli investimenti nella ricerca rispetto ai rischi presentati dal prodotto di cui il produttore è stato informato.

40. Il riconoscimento di una responsabilità per colpa in tali situazioni non è in contrasto con il regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374.

Ciò perché il comportamento all’origine della responsabilità per colpa nelle situazioni di cui trattasi, pur vertendo necessariamente sul difetto e sulla sicurezza del prodotto, non dipende esclusivamente dal difetto.

È la prova di un comportamento illecito specifico del produttore che differenzia la natura della responsabilità generale da quella della responsabilità senza colpa istituita dalla direttiva 85/374.

41. Occorre rilevare che il fatto che un produttore non dia prova di vigilanza nonostante la notifica di eventuali rischi di danni connessi ad un prodotto è diverso anche dalla situazione sulla quale la Corte si è pronunciata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( 21 ).

Secondo tale sentenza, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 85/374 a causa, in particolare, della trasposizione non corretta dell’articolo 7 della direttiva 85/374.

Più precisamente, il diritto francese prevedeva che il produttore non potesse avvalersi, tra l’altro, del c.d. esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo, a meno che non fosse in grado di dimostrare di aver adottato le misure appropriate per evitare le conseguenze di un prodotto difettoso (c.d obbligo di «controllo» sul prodotto ( 22 )).

La Corte ha dichiarato che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano autorizzati a sopprimere completamente l’esonero dalla responsabilità previsto all’articolo 7, lettera e), della direttiva 85/374, in forza dell’articolo 15 di tale direttiva essi non sono autorizzati a modificare i presupposti di applicazione di tale esonero ( 23 ).

42. L’introduzione di un obbligo generale di controllo del prodotto come condizione affinché un produttore invochi l’esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo, oggetto della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( 24 ), è una questione diversa da quella sollevata nel caso di specie.

Il giudice del rinvio descrive una situazione in cui il produttore, pur essendo informato degli eventuali rischi derivanti dal carattere difettoso del prodotto, non ha dato prova della diligenza richiesta e non ha adottato le misure appropriate per evitare le conseguenze dannose del prodotto difettoso.

La responsabilità in cui è incorso non riguarda quindi esclusivamente il carattere difettoso del prodotto, ma anche la colpa imputata al produttore.

43. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 13 della direttiva 85/374, letto alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, debba essere interpretato nel senso che il danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere al produttore il risarcimento del danno subìto nell’ambito di un regime generale nazionale di responsabilità per colpa, nei limiti in cui tale regime non si basi esclusivamente sul carattere difettoso del prodotto.

La colpa può consistere, in particolare, nel mantenere in circolazione un prodotto sebbene il produttore sia consapevole che esso presenta un carattere difettoso, o nel mancato esercizio della vigilanza rispetto ai rischi presentati dal prodotto, nonostante che il produttore fosse stato informato di tali rischi.

B. Sulla seconda questione

44. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11 della direttiva 85/374, secondo cui i diritti conferiti al danneggiato in applicazione di tale direttiva si estinguono alla scadenza di un termine di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione, sia contrario al diritto di accesso a un giudice garantito dalle disposizioni dell’articolo 47 della Carta, in quanto priverebbe il danneggiato che soffra di una patologia evolutiva causata da un prodotto difettoso del diritto di accesso al giudice.

45. L’articolo 11 della direttiva 85/374 procede ad un’armonizzazione totale delle norme relative alla limitazione dei diritti conferiti al danneggiato in applicazione della stessa direttiva ( 25 ).

Esso istituisce un periodo uniforme di dieci anni trascorso il quale tali diritti sono estinti («il periodo di scadenza») ed il produttore è esonerato dalla responsabilità ai sensi del sistema stabilito dalla direttiva.

Essa fissa, in modo vincolante, il dies a quo alla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno.

Esso specifica che l’avvio di un procedimento giudiziario avverso il produttore rappresenta l’unico motivo di interruzione di detto termine ( 26 ).

46. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato che, come risulta dal decimo considerando della direttiva 85/374, l’uniformazione delle norme di prescrizione perseguita da tale direttiva è stata voluta dal legislatore dell’Unione nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore ( 27 ).

47. L’uniformazione delle norme sulla prescrizione contribuisce, innanzi tutto, al perseguimento dell’obiettivo generale formulato al primo considerando della direttiva 85/374, consistente nel porre termine alle disparità esistenti nei diritti nazionali, che sono idonee a comportare differenze nel grado di protezione del consumatore in seno all’Unione europea ( 28 ).

48. Poi, secondo l’undicesimo considerando della Direttiva 85/374, l’armonizzazione è intesa a circoscrivere, su scala dell’Unione, la responsabilità del produttore ad un periodo di durata ragionevole, alla luce del fatto che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano ( 29 ).

49. La Corte ha inoltre rilevato che la volontà del legislatore dell’Unione di contenere entro limiti temporali specifici il regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva 85/374 mira a tenere conto anche del fatto che tale regime comporta per il produttore un onere superiore a quello di un regime classico di responsabilità, e ciò allo scopo di non ostacolare l’innovazione tecnologica e di garantire la possibilità di copertura assicurativa dei rischi legati a tale specifica responsabilità ( 30 ).

50. L’articolo 11 della direttiva 85/374 è quindi inteso a garantire al produttore la certezza del diritto quanto alla data esatta in cui quest’ultimo deve essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi di tale direttiva ( 31 ).

51. Nell’ambito della presente causa, i dubbi del giudice del rinvio vertono sulla compatibilità dell’articolo 11 della direttiva 85/374 con l’articolo 47 della Carta, nella misura in cui il periodo di scadenza da esso previsto può applicarsi alle persone danneggiate che soffrono di una patologia evolutiva.

52. La direttiva 85/374 non contiene alcuna definizione di ciò che costituisce una «patologia evolutiva».

Il termine «danno» è definito all’articolo 9, lettera a), come comprendente i danni derivanti dalla morte e da lesioni personali.

Dalla sentenza Veedfald risulta che spetta ai legislatori nazionali determinare il contenuto preciso di tali tipi di danno, a condizione che sia disponibile un risarcimento integrale e adeguato per le persone alle quali il danno è causato da un prodotto difettoso ( 32 ).

53. Tenuto conto dell’ampia definizione di «danno», tale nozione può comprendere una patologia evolutiva intesa come un’affezione medica che si evolve su di un lungo periodo.

54. Al fine di affrontare la questione della compatibilità dell’articolo 11 della direttiva 85/374 con l’articolo 47 della Carta, occorre stabilire, in via preliminare, se il termine di ricorso violi un diritto garantito dal diritto dell’Unione.

55. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio fanno valere, nelle loro osservazioni scritte, che la fissazione di un periodo di scadenza non costituisce una limitazione di un diritto garantito dal diritto dell’Unione.

Ciò avverrebbe in quanto, una volta trascorso il periodo rilevante, il diritto del danneggiato di chiedere il risarcimento del danno si estinguerebbe.

Poiché non esiste alcun diritto, la vittima non può più far valere diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione e non può quindi sussistere alcuna violazione dell’articolo 47 della Carta.

Il periodo di scadenza deve essere inteso, secondo tale prospettiva, come una mera limitazione nel tempo dei diritti che i soggetti danneggiati traggono dalla direttiva 85/374 e che, una volta che esso è scaduto, la Carta non si applica.

56. Non posso condividere tale approccio nell’interpretazione dell’articolo 47 della Carta.

57. L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la giurisprudenza costante della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione ( 33 ).

58. Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo.

59. Risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte che il diritto a un ricorso effettivo può essere invocato sulla sola base dell’articolo 47 della Carta, senza che il suo contenuto debba essere precisato mediante altre disposizioni del diritto dell’Unione o mediante disposizioni del diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Il riconoscimento di tale diritto in un determinato caso di specie presuppone, come risulta dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione ( 34 ).

60. La situazione del danneggiato da un prodotto difettoso, che chiede un risarcimento al produttore a titolo di responsabilità oggettiva stabilita dalla direttiva 85/374, è chiaramente disciplinata dal diritto dell’Unione.

Invocando il diritto al risarcimento previsto da tale direttiva, la persona danneggiata invoca il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

61. Il fatto che l’articolo 11 della direttiva 85/374 istituisca un periodo di scadenza scaduto il quale il diritto al risarcimento si estingue non significa che quest’ultima disposizione possa sfuggire a qualsiasi controllo della sua compatibilità con l’articolo 47 della Carta.

Infatti, l’estinzione del diritto sostanziale è solo l’effetto dell’applicazione del periodo di scadenza previsto da tale direttiva.

Un esame della validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374 alla luce dell’articolo 47 della Carta dovrebbe concentrarsi precipuamente sul fatto che un periodo di scadenza è fissato e sulle caratteristiche di quest’ultimo, compresa la sua durata, il momento in cui esso inizia e gli eventi che possono sospenderlo o interromperlo.

62. Se così non fosse, qualsiasi limitazione temporale della possibilità di avviare un procedimento giudiziario volto a far valere diritti stabiliti dal diritto derivato dell’Unione (o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri quando agiscono nel settore del diritto dell’Unione), sotto forma di un periodo la cui scadenza fa estinguere i diritti, potrebbe sfuggire a qualsiasi controllo di validità alla luce del diritto primario, in funzione della circostanza che il corrispondente periodo di scadenza sia maturato o meno ( 35 ).

63. Un siffatto approccio sarebbe contrario al principio dello Stato di diritto, secondo il quale né gli [OSCURATO:PERSONA] membri né le istituzioni dell’Unione sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti ai Trattati ( 36 ).

64. Pertanto, si deve ritenere che la fissazione di un periodo di scadenza, all’articolo 11 della direttiva 85/374, comporti una limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva della persona danneggiata.

Occorre poi esaminare se una siffatta limitazione possa essere giustificata.

65. La Corte ha già statuito che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, comprende diversi elementi, tra cui il diritto di accesso al giudice ( 37 ).

66. L’articolo 47 della Carta garantisce, nel diritto dell’Unione la protezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ( 38 ).

67. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da tale convenzione, senza tuttavia ostare a che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

Pertanto, nell’interpretare l’articolo 47 della Carta, la Corte deve tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quale soglia di protezione minima ( 39 ).

68. Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che il diritto di agire dinanzi a un giudice non è un diritto assoluto e che, di conseguenza, può implicare restrizioni proporzionate che perseguano uno scopo legittimo e non pregiudichino tale diritto nella sua stessa sostanza. ( 40 ).

Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tale disposizione ammette limitazioni all’esercizio di tali diritti, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale dei summenzionati diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ( 41 ).

69. In primo luogo, per quanto riguarda il requisito secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge, l’articolo 11 della direttiva 85/374 prevede espressamente la regola del periodo di scadenza.

Il principio di legalità è quindi rispettato.

70. In secondo luogo, per quanto riguarda il rispetto del contenuto essenziale del diritto di accesso a un giudice, la Corte ha dichiarato che il contenuto essenziale di tale diritto include, tra gli altri, l’elemento relativo alla facoltà, per il soggetto titolare del diritto stesso, di adire un giudice competente a garantire il rispetto dei diritti che gli sono attribuiti dal diritto dell’Unione e, a tal fine, ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione della controversia di cui è investito ( 42 ).

71. A tal riguardo, occorre rilevare che dall’articolo 11 della direttiva 85/374 risulta che i diritti estinti dopo il termine di scadenza di dieci anni sono solo quelli conferiti dalla direttiva 85/374.

L’articolo 11 di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 13 di quest’ultima ( 43 ), non osta a che la persona danneggiata proponga un’azione sulla base del diritto nazionale della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, purché il regime di responsabilità applicabile sia diverso da quello istituito da detta direttiva ( 44 ).

72. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sostengono che, in considerazione della complementarità dei diritti e dei rimedi a disposizione di una persona danneggiata per richiedere un risarcimento ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, l’articolo 11 della direttiva 85/374 rispetta l’essenza del diritto di accesso a un giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, più in particolare, in udienza, che esistono numerosi «strati di responsabilità» che possono essere attivati, in considerazione dei quali può non esservi violazione del diritto di accesso a un giudice.

73. La difficoltà che vedo in tale posizione è che essa condiziona l’esame di una disposizione del diritto dell’Unione ai mezzi di ricorso eventualmente disponibili nel diritto nazionale.

Come esposto supra , il contenuto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva include, tra gli altri, la facoltà, per il soggetto titolare del diritto stesso, di adire una corte o un tribunale competente a garantire il rispetto dei diritti che gli sono attribuiti dal diritto dell’Unione.

A tal riguardo, come indicato dal governo tedesco in udienza, tale possibilità è indipendente dai diritti garantiti alla persona dal diritto nazionale della responsabilità da illecito civile.

Inoltre, tenuto conto dell’armonizzazione completa operata dalla direttiva 85/374, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni nell’ambito del regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi istituito da tale direttiva si estingue oltre il termine di dieci anni per ogni danneggiato.

Sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano il diritto di chiedere il risarcimento oltre tale termine, tale diritto non può avere lo stesso fondamento di quello stabilito da tale direttiva.

Gli interessati non possono più beneficiare del regime di responsabilità senza colpa relativo a un prodotto difettoso, e in particolare delle norme relative all’onere della prova.

74. Pertanto, la questione se il periodo di scadenza previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 rispetti il contenuto essenziale del diritto di accesso a un giudice al fine di avallare il diritto di chiedere il risarcimento del danno garantito da tale direttiva non può dipendere dall’eventuale esistenza, nel diritto nazionale, di altri diritti e mezzi di ricorso basati su di un fondamento diverso da quello istituito da detta direttiva.

75. In ogni caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a prevedere un termine di prescrizione più lungo nell’ambito del loro regime generale di responsabilità che consenta alle persone danneggiate di proporre la loro azione su un fondamento diverso da quello previsto dalla direttiva 85/374.

76. Pertanto, la coesistenza di diritti e mezzi di ricorso aventi un fondamento giuridico diverso non sembra idonea a dimostrare che il contenuto essenziale del diritto di accesso a un giudice non sia pregiudicato.

77. La natura del periodo di scadenza previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 è quella di «un termine perentorio» ( 45 ).

L’unica circostanza che possa impedire l’estinzione dei diritti è che il danneggiato abbia nel frattempo avviato un procedimento giudiziario contro il produttore.

L’applicazione del periodo di scadenza è incondizionata ( 46 ), nel senso che si applica sistematicamente a qualsiasi persona danneggiata, senza eccezioni né valutazione individuale della natura del danno subito e della capacità delle vittime di valutare il danno subito.

78. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato la compatibilità dei periodi di scadenza incondizionati con il diritto a un giudice nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. c.

Svizzera. ( 47 ) Le vittime in tale causa erano affette da una malattia latente connessa all’esposizione all’amianto, manifestatasi dopo che il periodo di scadenza di dieci anni previsto dal diritto nazionale era maturato.

Tenuto conto del fatto che il periodo di latenza delle malattie legate all’amianto poteva essere di diversi decenni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che un periodo di scadenza fisso di dieci anni che iniziava a decorrere dalla data in cui l’interessato era stato esposto alla polvere di amianto sarebbe sempre scaduto ( 48 ).

Qualora sia scientificamente provato che è impossibile per una persona sapere che soffre di una determinata malattia, tale circostanza deve essere presa in considerazione nel calcolo del periodo di scadenza ( 49 ).

Alla luce delle circostanze eccezionali di tale causa, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che l’applicazione del corrispondente periodo di scadenza aveva limitato l’accesso a un giudice a un punto tale da ledere la sostanza stessa del diritto dei ricorrenti ( 50 ).

79. La questione della compatibilità di periodi di scadenza incondizionati con il diritto di accesso a un giudice è stata sollevata per quanto riguarda le persone affette da una malattia evolutiva attribuita alla somministrazione di un vaccino nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia della Corte europea dei diritti dell’uomo ( 51 ).

I giudici nazionali (francesi) avevano ritenuto, in sostanza, che il dies a quo del periodo di scadenza dell’azione della vittima fosse quello del consolidamento del danno.

La società farmaceutica ha sostenuto che la modalità di determinazione del dies a quo del periodo di scadenza violava il principio della certezza del diritto quale riconosciuto all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e il suo diritto al pacifico godimento dei suoi beni, quale garantito dall’articolo 1 del protocollo n. 1.

80. La Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce che esiste una differenza tra le vittime di una patologia latente nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. c.

Svizzera e le vittime di una malattia evolutiva nella causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia.

Mentre le prime non erano a conoscenza della loro malattia fino quando erano scaduti i termini di ricorso, l’azione di risarcimento danni delle seconde vittime non era prescritta al momento della diagnosi della malattia. ( 52 ) Tuttavia, tale differenza non era determinante affinché la Corte europea dei diritti dell’uomo facesse una diversa valutazione del diritto di accesso a un giudice delle vittime di una malattia evolutiva.

81. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti dichiarato che il diritto a un giudice è in discussione quando un’azione di risarcimento danni proposta da una persona la cui integrità fisica è stata violata si prescrive prima che tale persona sia stata effettivamente in grado di valutare il suo danno ( 53 ).

Essa ha considerato che, tenuto conto del carattere evolutivo della patologia della vittima e in assenza del suo consolidamento, la vittima non era in grado di «valutare pienamente la sua lesione» e, pertanto, di perseguire la società che aveva prodotto il vaccino in una data anteriore a tale consolidamento, al fine di ottenere un risarcimento integrale. ( 54 )

82. Da tale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che l’applicazione incondizionata di un periodo di scadenza perentorio alle vittime di una patologia evolutiva è tale da ledere il diritto di accesso a un giudice se è vietato alla vittima proporre un’azione di risarcimento prima che essa sia in grado di valutare l’entità del suo danno.

83. Seguendo questa linea di ragionamento, l’applicazione incondizionata del periodo di scadenza di cui all’articolo 11 della direttiva 85/374 a tutte le persone danneggiate, e in particolare a quelle affette da una patologia evolutiva, le quali, in base alle prove mediche, non potevano conoscere la piena portata del loro danno, appare suscettibile di compromettere l’essenza stessa del loro diritto di accesso a un giudice garantito dall’articolo 47 della Carta.

84. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia fatto valere che il contenuto essenziale del diritto di acceso a un giudice delle persone danneggiate affette da una malattia progressiva non è pregiudicato dall’articolo 11 della direttiva 85/374.

Ciò perché è chiaro che esiste un pregiudizio, anche se l’entità del pregiudizio può aumentare.

La vittima di una patologia evolutiva, in contrapposizione alla vittima di una patologia latente, può quindi proporre un’azione per il risarcimento del danno prima che sia passato il periodo di scadenza.

85. Anche il governo tedesco sostiene questa posizione e ritiene che spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri consentire alle persone danneggiate di avviare un’azione legale prima che questa si prescriva.

Esso ha spiegato nelle sue osservazioni scritte e a lungo in udienza che, in forza della normativa tedesca, la vittima può proporre un’azione di accertamento (Festellungsklage) ( 55 ).

Tale azione di accertamento mira ad accertare la responsabilità del produttore per il risarcimento dei danni, sebbene il danno sia in evoluzione e il suo importo non sia ancora quantificabile.

Inoltre, essa interrompe il periodo di scadenza di dieci anni previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374.

86. Si potrebbe quindi sostenere che spetta al diritto processuale nazionale affrontare la situazione delle persone danneggiate affette da una patologia evolutiva e prevedere i meccanismi appropriati per evitare che l’azione di tali persone si prescriva.

Seguendo questo approccio, non sarebbe l’articolo 11 della direttiva 85/374 a violare il diritto di accesso a un giudice, ma il diritto processuale nazionale, se non si tiene conto della situazione di queste persone.

87. Questo approccio, tuttavia, non regge a un esame.

In primo luogo, esso è difficilmente conciliabile con l’armonizzazione completa del termine di prescrizione operata da tale disposizione e può condurre ad una frammentazione della tutela del diritto di accesso a un giudice delle vittime di una patologia evolutiva.

A questo proposito, va ricordato che, a differenza del termine di prescrizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 85/374, che lascia inalterate le leggi degli [OSCURATO:PERSONA] membri che disciplinano la sospensione o l’interruzione, il periodo di scadenza di cui all’articolo 11 della stessa direttiva non fa alcun riferimento a tali leggi.

A seguito di un quesito posto dalla Corte alla [OSCURATO:PERSONA] durante l’udienza, sulle caratteristiche di quest’ultimo periodo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che qualsiasi meccanismo procedurale nazionale che possa essere applicato per affrontare la situazione di una patologia evolutiva non dovrebbe compromettere la completa armonizzazione istituita dal periodo di scadenza.

88. In secondo luogo, l’approccio che consiste nel lasciare la questione all’autonomia procedurale nazionale non sembra in grado di affrontare il rischio che l’istituzione da parte del diritto dell’Unione di un periodo di scadenza incondizionato crei pretese infruttuose.

Se le persone danneggiate sono obbligate ad agire prematuramente, prima di poter valutare la loro malattia, corrono il rischio di non avere accesso a tutte le informazioni ( 56 ).

In udienza, il legale di LF ha sostenuto che, in assenza di tali informazioni, la persona danneggiata otterrebbe una perizia sfavorevole.

L’azione della persona danneggiata è quindi destinata a comportare un risarcimento incompleto o, peggio, a fallire.

Un simile risultato sarebbe contrario all’articolo 47 della Carta, che garantisce la possibilità per il titolare del diritto di preparare e di proporre un ricorso effettivo.

Secondo i termini utilizzati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto di accesso a un giudice deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico o illusorio» ( 57 ).

89. Per tali ragioni, ritengo che l’applicazione incondizionata del periodo di scadenza di dieci anni previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 a tutte le persone danneggiate, senza tener conto delle circostanze particolari proprie delle persone affette da una patologia evolutiva la cui malattia non si sia consolidata prima della scadenza di tale periodo, non rispetti il contenuto essenziale del diritto di accesso ad un giudice garantito dall’articolo 47 della Carta.

90. In terzo luogo, nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia analisi relativa al contenuto essenziale del diritto di acceso a un giudice, occorrerà verificare se il periodo di scadenza previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 rispetti il principio di proporzionalità, nella misura in cui si applica alle persone danneggiate che soffrono di una patologia evolutiva.

91. Il principio di proporzionalità esige che le limitazioni che possono essere apportate, in particolare, da atti di diritto dell’Unione ai diritti e alle libertà sanciti dalla Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva.

Inoltre, un obiettivo di interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti di cui trattasi, al fine di garantire che gli inconvenienti causati da tale misura non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti ( 58 ).

92. Per quanto riguarda la questione se il periodo di scadenza risponda a un obiettivo di interesse generale, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, è compatibile con il diritto dell’Unione ( 59 ).

L’articolo 11 mira proprio a garantire al produttore la certezza del diritto nell’ambito del regime di responsabilità oggettiva stabilito da tale direttiva ( 60 ).

93. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre costantemente riconosciuto che i termini di legge per la prescrizione legale, che costituisce una delle restrizioni legittime al diritto a un giudice, perseguono obiettivi importanti, ossia garantire la certezza del diritto e la definitività, tutelare i potenziali convenuti da azioni ritardate che potrebbero essere difficili da contrastare, e prevenire qualsiasi ingiustizia che potrebbe verificarsi se i giudici fossero chiamati a pronunciarsi su eventi accaduti in un passato lontano sulla base di prove che potrebbero essere diventate poco affidabili e incomplete a causa del decorso del tempo ( 61 ).

94. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli aspetti fondamentali dello Stato di diritto ( 62 ).

95. La certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia costituiscono, pertanto, finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che giustificano una limitazione all’esercizio dei diritti garantiti dall’articolo 47 di quest’ultima.

96. Per quanto riguarda la questione se il periodo di scadenza in oggetto ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento di tali obiettivi, occorre rilevare che il regime di responsabilità oggettiva previsto dalla direttiva 85/374 è il risultato di un bilanciamento complesso di diversi interessi ( 63 ).

Dalla giurisprudenza supra citata ( 64 ) risulta che il regime di prescrizione garantisce la certezza del diritto e tiene conto del fatto che la responsabilità senza colpa rappresenta per i produttori un onere più gravoso di quello risultante da un regime tradizionale, il che si traduce anche nella necessità di sottoscrivere un’assicurazione contro i rischi connessi a tale responsabilità specifica ( 65 ).

97. Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell’Unione per ponderare i diversi interessi in gioco, un termine di dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto difettoso appare «in generale» e «nella grande maggioranza dei casi», come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, sufficientemente lungo da consentire ai danneggiati di intentare un’azione contro il produttore.

98. Tuttavia, come la dottrina ha sottolineato in modo eloquente, nessun periodo di scadenza «taglia unica» è tale da bilanciare adeguatamente gli interessi delle vittime di danni corporali con quelli dei produttori ( 66 ).

Sebbene in generale il termine sembri sufficientemente lungo per le vittime, esso non è adatto a un certo numero di casi eccezionali di danni fisici alle persone quando il danno non si verifica immediatamente dopo l’evento dannoso, ma è progressivo.

Infatti, la mancata presa in considerazione di tale situazione particolare non terrebbe conto del fatto che l’estinzione dei diritti di tali persone danneggiate non deriva dalla loro inerzia, bensì dalla sfortuna di soffrire di una siffatta patologia evolutiva.

99. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in sostanza, nelle sue osservazioni scritte e in udienza, che le persone danneggiate affette da una patologia evolutiva possono intentare un’azione legale entro il periodo di scadenza quando sono a conoscenza di alcuni sintomi, e ottenere un certo risarcimento (“un certain dédommagement”).

Tale compensazione sarà necessariamente parziale se gli effetti del prodotto difettoso non sono interamente rilevabili al momento della proposizione dell’azione.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, se le norme del diritto nazionale lo prevedono, la persona danneggiata potrebbe chiedere una sospensione del procedimento fino a quando il danno non sia interamente noto, al fine di consentirgli di completare la sua domanda iniziale e di ottenere il risarcimento integrale del danno.

100. Per le ragioni che ho esposto in precedenza ( 67 ), la possibilità di ottenere un risarcimento parziale non appare soddisfacente dal punto di vista del diritto di un danneggiato di esercitare un’azione effettiva.

Inoltre, il fatto che il diritto processuale nazionale possa prevedere la possibilità di chiedere una sospensione del procedimento fino a quando non sia nota la totalità del danno, oltre che essere ipotetico, potrebbe, in funzione delle esatte disposizioni del diritto nazionale, pregiudicare l’armonizzazione completa del periodo di scadenza operata dalla direttiva 85/374.

101. La necessità di ovviare ai risultati sproporzionati dell’applicazione di un termine di prescrizione perentorio per talune categorie di danni è corroborata dalle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/2853 ( 68 ).

L’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva introduce una disposizione derogatoria nei confronti dei danneggiati che non hanno potuto avviare un procedimento entro il periodo di scadenza a causa della latenza di una lesione personale.

Per tali danneggiati, il periodo di scadenza è portato a 25 anni.

Dal considerando 57 di tale direttiva risulta che il legislatore dell’Unione ha prorogato il periodo di scadenza «[p]er non limitare irragionevolmente la possibilità di chiedere un risarcimento per i danni causati da un prodotto difettoso (...) nei casi in cui le prove mediche indichino che i sintomi di lesioni personali tardano a manifestarsi».

102. Sebbene la direttiva 2024/2853 non sia applicabile al procedimento principale ( 69 ), le ragioni sottese alla modifica del periodo di scadenza dimostrano che l’assenza di qualsiasi presa in considerazione delle peculiarità di categorie specifiche di danni può pregiudicare il diritto di accesso a un giudice delle persone danneggiate interessate.

103. Per tali ragioni, ritengo che l’applicazione del periodo di scadenza di dieci anni previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 incida in modo sproporzionato sul diritto di accesso a un giudice dei danneggiati affetti da una patologia evolutiva che, a causa del carattere evolutivo della loro malattia, non sono in grado di valutare pienamente il loro stato e non sono stati quindi in condizione di avviare un procedimento giudiziario contro il produttore entro tale periodo.

104. Le modalità dettagliate per adeguare il periodo di scadenza ai casi eccezionali di persone danneggiate affette da una patologia evolutiva nonché la ponderazione di tutti gli interessi in gioco rappresentano questioni che devono essere decise dal legislatore dell’Unione.

105. Alla luce di quanto precede, considero che l’articolo 11 della direttiva 85/374, in forza del quale i diritti conferiti a un danneggiato da tale direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il prodotto dannoso è stato messo in circolazione, è invalido alla luce dell’articolo 47 della Carta, nei limiti in cui la sua applicazione produce l’effetto di estinguere il diritto di chiedere il risarcimento da parte delle persone danneggiate affette da una patologia evolutiva, le quali, in base a prove mediche, a causa della natura evolutiva della loro patologia, non sono in grado di valutare pienamente il danno che è stato loro arrecato e non sono state quindi in condizione di avviare un procedimento giudiziario contro il produttore entro tale periodo, privando così tali persone del diritto di accesso a un giudice.

C. Sulla terza questione

106. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che, in caso di una patologia evolutiva, il termine di prescrizione di tre anni per reclamare il risarcimento comincia a decorrere dal giorno in cui è interamente nota la portata del danno, in particolare mediante la fissazione di una data di consolidamento, definita come il momento a partire dal quale lo stato della vittima non si evolve più.

Il giudice del rinvio chiede altresì se, in subordine, tale termine di prescrizione debba essere inteso nel senso che decorre dalla data in cui il danno è chiaramente apparso e può essere collegato al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione.

107. Dalla decisione di rinvio risulta che la causa nel procedimento principale è stata rinviata dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) al giudice del rinvio, per il motivo che la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen) aveva dichiarato irricevibile il ricorso di LF senza esaminare se il suo stato di salute si fosse consolidato ( 70 ).

108. Occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 fissa come dies a quo del termine di prescrizione di tre anni la data in cui il ricorrente «ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore».

La questione del giudice del rinvio si concentra sulla determinazione della data in cui la persona danneggiate (che è il ricorrente) che soffre di una patologia evolutiva ha avuto conoscenza del danno.

109. Secondo una costante giurisprudenza, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto non soltanto della formulazione della medesima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 71 ).

110. L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per stabilire il dies a quo del termine di prescrizione.

L’articolo 10, paragrafo 2, rinvia ai diritti nazionali solo per quanto riguarda la disciplina della sospensione o dell’interruzione del termine di prescrizione, e non per quanto riguarda il dies a quo .

Inoltre, un’interpretazione autonoma e uniforme del dies a quo per il decorrere del termine di prescrizione è, come risulta dal suo considerando 10, conforme all’obiettivo di tale direttiva consistente nel fissare un termine di prescrizione uniforme per la proposizione di un’azione di risarcimento.

111. Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, tale disposizione collega il dies a quo del termine di prescrizione alla conoscenza (o alla conoscenza presunta) del danno.

Non sembra possibile dedurre da questa sola formulazione se la conoscenza debba essere intesa come acquisita solo alla data di consolidamento dello stato patologico della persona danneggiata, o alla data in cui il danno è emerso chiaramente, indipendentemente dal suo deterioramento futuro.

112. Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 di quest’ultima, il danneggiato deve provare il danno, il difetto e il la connessione causale tra il difetto e il danno.

Dall’articolo 9, lettera a), della direttiva 85/374, risulta chiaramente che il «danno» comprende i danni derivanti dalla morte o da lesioni personali.

113. Emerge dalla giurisprudenza della Corte che un risarcimento adeguato ed integrale delle persone danneggiate da un prodotto difettoso deve essere garantito per il tipo di danno indicato al punto precedente ( 72 ).

114. La data di decorrenza del termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere fissata in modo da consentire al danneggiato di provare che sono soddisfatte tutte le condizioni per far sorgere la responsabilità del produttore.

Pertanto, come fatto valere, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA], il danneggiato deve avere una conoscenza sufficientemente completa delle circostanze relative all’insieme di tali condizioni, ivi compresa una conoscenza sufficientemente completa del danno.

La conoscenza sufficientemente completa del danno consente al danneggiato di ottenere un risarcimento integrale e adeguato.

115. In generale, la conoscenza della data in cui il danno è chiaramente apparso può essere considerata un requisito adeguato affinché le persone danneggiate possano proporre ricorso.

Come rilevato, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, esistono casi di lesioni personali nei quali non è necessario attendere il consolidamento del danno, poiché vi è una conoscenza sufficiente del danno e, a seconda delle circostanze, della sua evoluzione futura.

Tuttavia, in una situazione di patologia evolutiva, in assenza di consolidamento, la vittima non è in grado di valutare la natura del danno subìto.

La data di consolidamento deve essere determinata sulla base di prove mediche; ciò non dipende dalla valutazione personale della vittima ( 73 ).

Pertanto, per tali persone danneggiate, il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima della data di consolidamento, intesa come data in cui il loro stato di salute cessa di evolvere.

116. La data alternativa proposta dal giudice del rinvio, vale a dire la data in cui il danno appare chiaramente, se essa sia intesa, nel caso di una patologia evolutiva, come la data in cui i primi sintomi si manifestano, sarebbe tale da pregiudicare gravemente la possibilità per la persona danneggiata di proporre un’azione efficace per il risarcimento del danno.

Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, in una situazione in cui il danno non è ancora sufficientemente manifesto, la vittima potrebbe essere dissuasa dall’avviare un’azione giudiziaria costosa, mentre mesi o anni dopo tale persona avrebbe potuto definire meglio la portata del danno.

Inoltre, se la persona danneggiata avvia un’azione mentre il danno è ancora limitato e il suo stato di salute continua ad evolvere, essa rischia di ricevere un risarcimento limitato ( 74 ).

117. Per quanto riguarda l’obiettivo della normativa di cui fa parte l’articolo 10 della direttiva 85/374, dal considerando 9 di tale direttiva risulta che la protezione dei consumatori esige il risarcimento in caso di morte e lesioni personali.

La persona danneggiata deve essere effettivamente in grado di esercitare il proprio diritto a richiedere un risarcimento integrale e adeguato per il danno subito.

118. Il governo tedesco ha sostenuto che il termine di prescrizione di tre anni deve iniziare a decorrere dalla data in cui il danno diventa evidente e la persona danneggiata, ivi compresa la persona che soffre di una patologia evolutiva, viene a conoscenza della manifestazione del danno.

La situazione di danno evolutivo è trattata dalla normativa tedesca, come ho già rilevato, con la possibilità di proporre un’azione di accertamento ( 75 ).

Il governo tedesco ha sostenuto che tale soluzione si applica in caso di danni successivi che ci si può «tipicamente» attendere.

Tuttavia, in caso di danno «atipico» imprevedibile, un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l’attore è venuto a conoscenza del danno.

119. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che non si può escludere che, in taluni ordinamenti giuridici nazionali, sia possibile per le persone danneggiate chiedere una sospensione del procedimento giudiziario fino a quando il danno non sia sufficientemente noto.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che tale possibilità non esiste in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

120. I diversi approcci che possono esistere nei diritti nazionali dimostrano che vi possono essere gradi di tutela divergenti della possibilità per i soggetti danneggiati di chiedere il risarcimento del danno, a seconda del diritto processuale nazionale, mentre il termine di prescrizione è destinato ad essere uniforme.

Inoltre, il fatto di esigere che il danneggiato aumenti progressivamente l’importo del risarcimento richiesto in funzione dei danni ulteriori derivanti dall’evento dannoso può essere costoso e dispendioso in termini di tempo, e può, di conseguenza pregiudicare la piena efficacia del diritto al risarcimento ( 76 ).

121. Al fine di garantire un’interpretazione uniforme del dies a quo del termine di prescrizione, nonché l’effettività del diritto del danneggiato che soffra di una patologia evolutiva di chiedere il risarcimento, non si può considerare che tale data decorra prima del consolidamento del danno subito.

La data di consolidamento è determinata sulla base di prove mediche.

122. Secondo tale interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, si deve ammettere che, nell’ipotesi di una patologia evolutiva, il termine di prescrizione di tre anni non inizia a decorrere fino alla data di consolidamento del danno, anche se il danno è emerso in una data anteriore.

123. Tale interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 85/374 deve essere letta alla luce della mia risposta alla seconda questione esaminata nelle presenti conclusioni.

Infatti, al fine di preservare l’effetto utile di detto articolo 10 nei confronti di persone affette da una patologia evolutiva, il periodo di scadenza previsto da detto articolo 11 deve essere determinato in modo da tener conto della loro situazione particolare e del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

124. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una patologia evolutiva, il termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione inizia a decorrere dalla data di consolidamento del danno, definita come il momento a partire dal quale, secondo prove mediche, lo stato della persona danneggiata non si evolve più.

V. Conclusioni

125. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen, Francia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 13, della direttiva del Consiglio 85/374/CEE, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, letto alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑183/00 , EU:C:2002:255 ) deve essere interpretato nel senso che il danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere al produttore il risarcimento del danno subito nell’ambito di un regime generale nazionale di responsabilità per colpa, nei limiti in cui tale regime non si basi esclusivamente sul carattere difettoso del prodotto.

La colpa può consistere, in particolare, nel mantenere in circolazione un prodotto sebbene il produttore sia a consapevole che esso presenta carattere difettoso, o nel mancato esercizio della vigilanza rispetto ai rischi presentati dal prodotto, nonostante che il produttore fosse stato informato di tali rischi. 2) L’articolo 11 della direttiva 85/374, secondo cui i diritti conferiti al danneggiato si estinguono alla scadenza di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione è invalido alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui la sua applicazione produce l’effetto di estinguere il diritto di chiedere il risarcimento da parte delle persone danneggiate affette da una patologia evolutiva, le quali, in base a prove mediche, a causa della natura evolutiva della loro patologia, non sono in grado di valutare pienamente il danno che è stato loro arrecato e non sono state quindi in condizione di avviare un procedimento giudiziario contro il produttore entro tale periodo, privando così tali persone del diritto di accesso a un giudice. 3) L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una patologia evolutiva, il termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione inizia a decorrere dalla data di consolidamento del danno, definita come il momento a partire dal quale, secondo prove mediche, lo stato della persona danneggiata non si evolve più. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ( GU 1985, L 210, pag. 29 ), modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 ( GU 1999, L 141, pag. 20 ; in prosieguo: la «direttiva 85/374»). ( 3 ) Prima dell’adozione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374 del Consiglio (GU L 2024/2853). ( 4 ) White, F., «Directive 85/374/EEC [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]: In the Name of the Harmonisation, the [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», in Giliker, P. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] on EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Northampton, 2017. ( 5 ) [OSCURATO:PERSONA], H., «Chapter

3. [OSCURATO:PERSONA] protection through product liability.

Theme

I. Level and scope of Harmonisation of the Directive – Survival of national product liability regimes», in Terryn, E., Straetmans, G. e Colaert,

V. (eds), [OSCURATO:PERSONA] of EU [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Portland, 2013, pagg. da 291 a 306, in particolare pag.

296. ( 6 ) Sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 20 ). ( 7 ) Binon, J.-M., «La responsabilité du fait des produits défectueux: Les vices cachés de l’harmonisation européenne», in [OSCURATO:PERSONA], C., Devroe, W., Geens, K. e [OSCURATO:PERSONA], J. (eds.), [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2011, pagg. da 591 a

603. ( 8 ) Sentenze del 15 novembre 2023, nn. 22-21,174, 22- 21.178, 22-21.179 e 22-21.180.

Tali sentenze sono state pronunciate nell’ambito di impugnazioni proposte da vittime del prodotto farmaceutico «Médiator». ( 9 ) La questione se l’asserita colpa possa effettivamente essere accertata nelle circostanze del caso di specie rientra nella competenza del giudice del rinvio. ( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, KRONE – Verlag ( C‑65/20 , EU:C:2021:471 , punto 31 ).

La nozione di «produttore» è definita all’articolo 3 della direttiva 85/374. ( 11 ) Taschner, H.C., «[OSCURATO:PERSONA] liability: Basic problems in a comparative law perspective», in Fairgrieve, D. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2005, pagg. da 155 a 166, in particolare pag. 161 (il corsivo è mio). ( 12 ) Sentenza del 10 giugno 2021, KRONE – Verlag ( C‑65/20 , EU:C:2021:471 , punto 33 ). ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑503/13 e C‑504/13 , EU:C:2015:148 , punto 39 ). ( 14 ) Sentenza del 29 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑300/95 , EU:C:1997:255 , punto 27 ). ( 15 ) V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], C.C., «Dutch case law on the EU [OSCURATO:PERSONA] liability Directive», in Fairgrieve, D (ed.), pagg. da 126 a 137, in particolare pag.

128. ( 16 ) Sentenze del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 , punto 24 ), e del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 20 ). ( 17 ) Sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 21 ). ( 18 ) [OSCURATO:PERSONA], punto

30. ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA], punto

31. ( 20 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑300/95 , EU:C:1997:35 , paragrafo 16 ). ( 21 ) Sentenza del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 ). ( 22 ) In francese «obligation de suivi». ( 23 ) Sentenza del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 , punto 47 ). ( 24 ) Sentenza del 25 aprile 2002 ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 ). ( 25 ) Sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punto 37 ). ( 26 ) V., a tal fine, sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punti 38 e 43 . ( 27 ) Ibidem , punto

39. ( 28 ) Ibidem , punto

40. ( 29 ) Ibidem , punto

41. ( 30 ) Ibidem , punto

42. ( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punto 46 ). ( 32 ) Sentenza del 10 maggio 2001, Veedfald ( C‑203/99 , EU:C:2001:258 , punto 27 ). ( 33 ) Sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. ( C‑29/22 P e C‑44/22 P , EU:C:2024:725 , punto 67 e giurisprudenza citata). ( 34 ) V., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) ( C‑245/19 e C‑246/19 , EU:C:2020:795 , punti 55 e 56 ), e del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑175/21 , EU:C:2022:895 , punto 32 ). ( 35 ) Per un esame dei termini di prescrizione previsti dalla normativa nazionale per i procedimenti in materia di diritto dei consumatori, v. sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 30 ), e dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutuo ipotecario espresso in valute estere) ( da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 99 ). ( 36 ) Sentenza del 14 luglio 2022, Parlamento/Consiglio (Sede dell’Autorità europea del lavoro) ( C‑743/19 , EU:C:2022:569 , punto 33 e giurisprudenza citata). ( 37 ) V., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 2022, SC [OSCURATO:PERSONA] ( C‑582/20 , EU:C:2022:114 , punto 50 ), e dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:963 , punto 60 ). ( 38 ) V., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 116 ). ( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2021, Consob ( C‑481/19 , EU:C:2021:84 , punto 37 e giurisprudenza citata). ( 40 ) Sentenza del 24 febbraio 2022, SC [OSCURATO:PERSONA] ( C‑582/20 , EU:C:2022:114 , punto 50 e giurisprudenza citata). ( 41 ) Sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:963 , punto 34 ). ( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) ( C‑245/19 e C‑246/19 , EU:C:2020:795 , punto 66 ). ( 43 )

V. paragrafo 33 e seguenti delle presenti conclusioni. ( 44 )

V. la mia analisi nell’ambito della prima questione pregiudiziale. ( 45 ) Fairgrieve, D., e a., «[OSCURATO:PERSONA] liability Directive», in Machnikowski, P. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] liability: [OSCURATO:PERSONA] of the State of the Art in the Era of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag.

90. ( 46 )

V. Havu, K., e Havu, T., «The “long-stop” extinguishment rule in EU [OSCURATO:PERSONA]», Journal of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], vol. 13, ed 4, 2024, pagg. da 162 a 170, in particolare pag.

163. ( 47 ) Corte EDU, 11 marzo 2014, CE:ECHR:2014:0311JUD005206710.

V. anche Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 febbraio 2024, Jann-Zwicker e Jann v.

Svizzera, CE:ECHR:2024:0213JUD000497620 ( 48 ) Sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] and Others v.

Svizzera, § 74 ( 49 ) Ibidem , §

78. ( 50 ) Ibidem , §

79. ( 51 ) Corte EDU, 13 febbraio 2020, CE:ECHR:2020: 0213JUD002513716. ( 52 ) Ibidem , §

55. ( 53 ) Ibidem , §

55. ( 54 ) Ibidem . §

55. ( 55 ) Previsto all’articolo 256 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco). ( 56 ) V, Havu, K. e Havu, T., nota 46, op. cit., pag. 162, second cui «the existence of an unconditional [extinguishment provision] may have the unintended consequence of encouraging claimants to file before they have obtained all the information that they need, … which can produce inefficiency and undermine the predictability of case outcomes». ( 57 )

V. Corte EDU, 13 maggio 2024, Jann-Zwicker e Jann c.

Svizzera, § 65 con altri riferimenti. ( 58 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:963 , punto 41 e giurisprudenza citata). ( 59 ) V., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑485/19 , EU:C:2021:313 , punto 57 e giurisprudenza citata). ( 60 ) V., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punto 46 ). ( 61 ) Corte EDU, 13 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia, CE:ECHR:2020:0213JUD002513716, §

50. ( 62 ) Ibidem , § 52 e giurisprudenza ivi citata. ( 63 ) V., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 , punto 29 ). ( 64 )

V. paragrafi da 48 a 50 delle presenti conclusioni. ( 65 ) Sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punto 42 ). ( 66 )

V. Havu, K. e Havu, T., nota 46, op. cit., pag. 167.

V. anche Howells, G.G., «[OSCURATO:PERSONA] liability – A history of harmonisation», in Fairgrieve, D. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , nota 11, op. cit., pag. da 202 a 217, in particolare pag. 210, che sottolinea che il termine di prescrizione di dieci anni «potrebbe essere percepito (…) come una potenziale fonte di ingiustizia». ( 67 )

V. punto 88 delle presenti conclusioni. ( 68 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (GU L 2024/2853). ( 69 ) Ai sensi dell’articolo 21, prima frase, della direttiva 2024/2853 «La direttiva [85/374] è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026.

La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data».

Da tale disposizione risulta che la direttiva 2024/2853 non si applica al vaccino di cui trattasi nel procedimento principale che è stato somministrato più di due decenni fa. ( 70 ) Sentenza n. 22-18.914 della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione), del 5 luglio 2023.

Tale sentenza riflette una giurisprudenza costante della [OSCURATO:PERSONA] de cassation secondo la quale la data in cui la vittima ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il danno è quella del consolidamento del danno.

Si veda, ad esempio, la sentenza n. 15-20.022 della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione), del 15 giugno 2016. ( 71 ) Sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti processuali), ( C‑292/23 , EU:C:2025:255 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). ( 72 ) Sentenza del 10 maggio 2001, Veedfald ( C‑203/99 , EU:C:2001:258 , punto 27 ). ( 73 ) Jourdain, P., «Le point de départ de la prescription en présence d’un dommage corporel évolutif» RTDCiv.

Revue trimestrielle de droit civil, 2023, pag. 908, con riferimento alla sentenza n. 14-13.351 della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione), del 17 gennaio 2018. ( 74 )

V. paragrafo 88 di queste conclusioni. ( 75 )

V. paragrafo 85 delle presenti conclusioni. ( 76 ) V., per analogia, sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) ( C‑605/21 , EU:C:2024:324 , punto 60 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0338 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 19 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑338/24 LF contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Rouen] Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE – Tutela dei consumatori – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 13 – Rapporto con il regime generale della responsabilità per colpa – Mancato esercizio della vigilanza sui rischi presentati dal prodotto – Termine di prescrizione di dieci anni – Scadenza del termine di prescrizione – Patologia evolutiva complessa – Diritto di accesso a un giudice – Articolo 10 – Termine di prescrizione di tre anni – Dies a quo termine di prescrizione – Fissazione di una data di consolidamento) I. Introduzione 1. Sono trascorsi 40 anni da quando la direttiva 85/374/CEE ( 2 ) ha introdotto un regime di responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi. Questa direttiva rappresenta uno dei primi e probabilmente più duraturi ( 3 ) tentativi di armonizzazione nel campo del diritto privato europeo e della responsabilità civile in particolare ( 4 ). Il settore in cui tale direttiva è intervenuta è al «cuore» del diritto delle obbligazioni ( 5 ). Il carattere sensibile di tale intervento è accentuato dal fatto che la direttiva 85/374 mira ad un’armonizzazione completa nei settori da essa disciplinati ( 6 ), comportando una limitazione del margine di discrezionalità lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Non sorprende quindi che gran parte delle questioni sottoposte alla Corte in merito a tale direttiva esaminino ciò che è stato correttamente qualificato come «vizio occulto dell’armonizzazione europea» ( 7 ). 2. La direttiva 85/374 mira a realizzare un equilibrio complesso tra i diversi interessi in gioco: gli interessi dei consumatori e dei produttori, il progresso tecnologico e la sicurezza dei prodotti. Sebbene la sua finalità sia l’integrazione del mercato, essa ha importanti implicazioni umane quando i consumatori hanno subito un danno fisico attribuito a un prodotto difettoso. La presente causa riguarda in particolare la situazione eccezionale delle persone danneggiate affette da una malattia evolutiva attribuita alla vaccinazione. La Corte è invitata a valutare, nei confronti di tali persone, se l’applicazione del termine di dieci anni per proporre un’azione per il risarcimento del danno, previsto da tale direttiva, sia compatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). II. Contesto normativo 3. L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 recita: «Gli [S]tati membri prevedono nella loro legislazione che l’azione di risarcimento prevista in forza della presente direttiva cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore». 4. L’articolo 11 della direttiva 85/374 così recita: «Gli [S]tati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore». III. I fatti del procedimento principale e le questioni sottoposte alla Corte 5. Il 20 marzo 2003 LF è stata vaccinata contro la difterite, il tetano e la poliomielite con il vaccino Revaxis, prodotto dal laboratorio [OSCURATO:PERSONA] laboratory. 6. LF sostiene di aver sofferto di vari sintomi, infezioni e dolori a partire dal 2004 (digestione, gola, spalla, braccia, mani, cervicalgie, infezioni urinarie, lombalgie, perdita di capelli). A partire dal dicembre 2005, ha usufruito di ripetuti congedi per malattia. 7. Essa è stata sottoposta a vari esami medici, tra cui una biopsia muscolare del suo deltoide sinistro il 31 marzo 2008, che ha rivelato una miofascite macrofagica da cui risulta la persistenza di idrossido di alluminio, adiuvante utilizzato in taluni vaccini. Questa miofascite macrofagica le ha causato un ricovero in ospedale dal 2 al 5 aprile 2013. 8. Il 2 giugno 2015 LF ha adito la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (commissione di conciliazione e di risarcimento degli infortuni medici; in prosieguo: la «CCI»), che ha disposto lo svolgimento di una perizia. 9. La perizia ha constatato che lo stato di salute di LF si era consolidato il 20 settembre 2016 e che non si poteva trarre la conclusione che la sua malattia fosse causata dal vaccino Revaxis. La CCI ha respinto la sua richiesta l’11 gennaio 2017. 10. Il 17 e il 23 giugno 2020 LF ha citato in giudizio tre diversi convenuti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al tribunal judiciaire d’Alençon (tribunale ordinario di Alençon, Francia), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di tale vaccinazione. Le sue domande invocavano sia la responsabilità per danno da prodotti difettosi, sia la responsabilità per colpa. 11. Con ordinanza del 10 giugno 2021, il giudice istruttore del tribunal judiciaire d’Alençon (tribunale ordinario di Alençon) ha dichiarato che l’azione di LF nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era prescritta e l’ha respinta. 12. Il 30 giugno 2021 LF ha proposto appello avverso tale ordinanza. Con sentenza del 31 maggio 2022, la cour d’appel de Caen (corte d’appello di Caen, Francia) ha sostanzialmente confermato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato irricevibili le domande di LF fondate sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e sulla responsabilità per colpa. 13. Con sentenza del 5 luglio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia), in sostanza, ha cassato e annullato la sentenza pronunciata dalla cour d’appel de Caen (corte d’appello di Caen) e ha rinviato la causa dinanzi alla cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen, France), che è il giudice del rinvio. 14. [OSCURATO:PERSONA] de Cassation (Corte di Cassazione) ha stabilito, in sostanza, che l’articolo 1245-16 del codice civile (che recepisce l’articolo 10 della direttiva 85/374) deve essere interpretato nel senso che, in caso di danno fisico, la data in cui l’attore ha avuto conoscenza del danno è la data di consolidamento del danno. Solo alla data di consolidamento del danno l’attore può valutare l’entità del danno subito. Nel caso di una patologia evolutiva, in cui è impossibile identificare una data di consolidamento, il termine di prescrizione fissato da tale disposizione non inizia a decorrere. 15. Il 18 settembre 2023 LF ha adito il giudice del rinvio. 16. Il giudice del rinvio rileva che la presente causa solleva diverse questioni di interpretazione alla luce della direttiva 85/374. Primo, si pone la questione del rapporto tra il regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi e il regime della responsabilità per colpa. In particolare, si tratta di stabilire se la ricorrente sia legittimata a proporre un ricorso fondato sulla responsabilità per colpa per uno dei seguenti motivi: il produttore ha autorizzato il fatto che il prodotto difettoso sia stato mantenuto in circolazione, o ha omesso di adempiere al dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto o, in generale, un difetto di sicurezza di tale prodotto. 17. Secondo, nell’ambito del regime della responsabilità per danno da prodotti difettosi, si pone la questione se il termine di prescrizione decennale previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 violi il diritto di accesso al giudice, in una situazione in cui il danneggiato soffre di una patologia evolutiva. 18. Terzo, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione del termine di prescrizione di tre anni, previsto all’articolo 10 della direttiva 85/374. In particolare, esso si chiede se la data da cui tale termine inizia a decorrere nel caso di una patologia evolutiva complessa, come quella di cui soffre LF, possa essere la data di consolidamento della patologia di cui trattasi. 19. Alla luce di tali circostanze, la cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) se l’articolo 13 della direttiva [85/374], nella sua interpretazione risultante dalla sentenza del 25 aprile 2002 [[OSCURATO:PERSONA]; causa C‑183/00 , EU:C:2002:255 ; in prosieguo: la sentenza «[OSCURATO:PERSONA]»)], secondo cui il danneggiato può avvalersi di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi rispetto al regime istituito dalla direttiva, debba essere interpretato nel senso che il danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere all’autore del danno un risarcimento sulla base del regime generale della responsabilità per colpa, facendo valere, in particolare, il fatto che il prodotto sia stato mantenuto in circolazione, l’inadempimento del dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto o, in generale, un difetto di sicurezza di tale prodotto. 2) se l’articolo 11 della direttiva [85/374], secondo cui i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della direttiva si estinguono alla scadenza di un termine di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione, sia contrario alle disposizioni dell’articolo 47 della [Carta], in quanto priverebbe il danneggiato che soffra di un danno evolutivo causato da un prodotto difettoso del suo diritto di accesso al giudice. 3) Se l’articolo 10 della direttiva [85/374], che fissa come dies a quo del termine di prescrizione di tre anni “la data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno”, possa essere interpretato nel senso che tale termine può decorrere solo dal giorno in cui è nota l’integralità del danno, in particolare con la fissazione di una data di consolidamento, che si definisce come il momento a partire dal quale lo stato della vittima di un danno biologico non è più evolutivo, cosicché, nel caso di patologia evolutiva, la prescrizione non inizia a decorrere, e non invece dal giorno in cui il danno si è manifestato in modo certo, in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione. 20. Hanno presentato osservazioni scritte LF, la [OSCURATO:PERSONA], i governi francese, tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] europea e il Consiglio dell’Unione europea. Tali parti e interessati hanno partecipato all’udienza tenutasi il 27 marzo 2025 e hanno risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte. IV. Valutazione A. Sulla prima questione pregiudiziale 21. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 della direttiva 85/374, letto alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che un danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere al produttore il risarcimento del suo danno nell’ambito di un regime generale della responsabilità per colpa, adducendo in particolare il fatto che il prodotto è rimasto in circolazione, l’inadempimento del dovere di vigilanza quanto ai rischi presentati dal prodotto o, più in generale, un difetto di sicurezza di tale prodotto. 22. Dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio solleva tale questione al fine di stabilire se LF, ricorrente nel procedimento principale, che sostiene di aver subito un danno causato da un vaccino commercializzato dalla [OSCURATO:PERSONA], sia legittimata ad agire nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di responsabilità per colpa. Più precisamente, LF ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la colpa consiste nella mancata reazione della [OSCURATO:PERSONA], nonostante la notifica a quest’ultima degli effetti del suo vaccino contenente allumina. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la colpa addebitatale da LF non è distinta dall’asserito difetto di sicurezza. 23. Il giudice del rinvio sottolinea che, in varie sentenze ( 8 ), la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) ha dichiarato che il danneggiato da un prodotto difettoso è legittimato a proporre un’azione fondata sulla colpa del produttore. Tale colpa può consistere nel mantenere in circolazione un prodotto che presenta un difetto di cui il produttore è a conoscenza, o in una violazione del suo dovere di diligenza per quanto riguarda i rischi presentati dal prodotto. 24. Alla luce di tale giurisprudenza, la questione del giudice del rinvio deve essere intesa come diretta, in sostanza, a stabilire se la direttiva 85/374 osti a che il danneggiato cerchi di far valere la responsabilità del produttore qualora l’asserita colpa sia una di quelle descritte da tale giurisprudenza ( 9 ). 25. Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare, in via preliminare, la natura e le caratteristiche essenziali del regime di responsabilità istituito dalla direttiva 85/374 nonché il rapporto tra tale regime e i regimi nazionali di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 1. Responsabilità oggettiva per difetto del prodotto 26. L’articolo 1 della direttiva 85/374, ai sensi del quale «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto», letto alla luce del primo e del secondo considerando di quest’ultima, sancisce il principio della responsabilità oggettiva senza colpa o responsabilità senza colpa del produttore per i danni causati dal difetto dei suoi prodotti ( 10 ). 27. Dall’articolo 4 della direttiva 85/374 risulta che, per chiedere il risarcimento, il danneggiato è tenuto a provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. Queste tre condizioni sono sufficienti per stabilire la responsabilità. 28. Per contro, la colpa del produttore non è pertinente. Il sistema della responsabilità per il prodotto è oggettivo , fondato sulla difettosità del prodotto. In altri termini, come risulta dalla dottrina, la responsabilità è « fondata sul difetto » e non sulla « colpa » ( 11 ). 29. Il difetto è dimostrato da considerazioni oggettive. Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 85/374, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, compresa la presentazione del prodotto, l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e il momento della messa in circolazione del prodotto. Inoltre, secondo il sesto considerando di tale direttiva, detta valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle ragionevoli attese del grande pubblico ( 12 ). 30. Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, compresi i vaccini, tenuto conto delle loro funzioni e della loro destinazione connesse alla salute umana nonché delle peculiarità del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto in questione, vale a dire i pazienti, i requisiti di sicurezza di tali prodotti, che tali pazienti hanno il diritto di aspettarsi, sono particolarmente elevati ( 13 ). 31. L’esclusione delle considerazioni soggettive relative alla difettosità del prodotto emerge anche dai mezzi di difesa in base ai quali il produttore può essere esonerato dalla sua responsabilità, previsti all’articolo 7 della direttiva 85/374. In particolare, nessuna di tali eccezioni consente di applicare un criterio «soggettivo» basato su ciò che il produttore sapeva o avrebbe dovuto sapere per quanto riguarda il prodotto. La Corte ha confermato ciò riguardo al cosiddetto «esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo» di cui all’articolo 7, lettera e), di tale direttiva. Tale mezzo di difesa consente di esonerare il produttore dalla responsabilità oggettiva se dimostra che «lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui [esso] ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto». La Corte ha dichiarato che il mezzo di difesa di cui trattasi non prende in considerazione «lo stato delle conoscenze di cui il produttore considerato era o poteva essere concretamente o soggettivamente informato» ( 14 ). 32. Pertanto, le considerazioni relative a ciò che il produttore sapeva o avrebbe dovuto sapere e se fosse stato o avrebbe dovuto essere in grado di prevenire il difetto non rientrano nell’ambito della responsabilità per danno da prodotti difettosi fondata sulla direttiva 85/374 ( 15 ). Tali considerazioni possono quindi costituire il fondamento di una responsabilità per colpa nazionale. Ciò mi porta al rapporto tra il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 85/374 e i regimi generali nazionali di responsabilità. 2. Rapporto tra il regime di responsabilità oggettiva previsto dalla direttiva 85/374 e i regimi nazionali di responsabilità 33. Secondo una giurisprudenza costante, la direttiva 85/374 persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione totale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 16 ). 34. Tuttavia, come risulta dal suo considerando 18, la direttiva non aspira ad un’armonizzazione completa del settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi al di fuori degli aspetti da essa disciplinati ( 17 ). 35. L’articolo 13 della direttiva 85/374 enuncia la norma di base che disciplina il rapporto tra il regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva e i regimi nazionali di responsabilità: tale direttiva «lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva». 36. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che l’articolo 13 della direttiva 85/374 non può essere interpretato nel senso che esso conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla detta direttiva ( 18 ). 37. Pertanto, il riferimento, contenuto nell’articolo 13 della direttiva 85/374, ai diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla suddetta direttiva non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dai vizi occulti o la colpa ( 19 ). 38. Se è chiaro che il regime di responsabilità oggettiva stabilito dalla direttiva 85/374 coesiste con i regimi nazionali di responsabilità per colpa, la questione che occorre esaminare è se la colpa possa riferirsi al carattere difettoso di un prodotto. 3. Se la colpa possa riferirsi al carattere difettoso di un prodotto 39. Come ho già indicato in precedenza, il regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 è svincolato da qualsiasi requisito di colpa del produttore per quanto riguarda un prodotto difettoso ( 20 ). Quando si tratta di colpa in relazione a un prodotto difettoso, la responsabilità è di natura diversa da quella stabilita dalla direttiva. Tale direttiva non osta quindi a che uno Stato membro preveda che il produttore possa essere considerato responsabile del comportamento colposo in relazione a un prodotto difettoso. Detta condotta può consistere nel mantenere in circolazione un prodotto che presenta un difetto di cui il produttore è a conoscenza, o nel mancato esercizio della vigilanza, o nell’omissione di tutelarsi in via preventiva incrementando la sperimentazione e gli investimenti nella ricerca rispetto ai rischi presentati dal prodotto di cui il produttore è stato informato. 40. Il riconoscimento di una responsabilità per colpa in tali situazioni non è in contrasto con il regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374. Ciò perché il comportamento all’origine della responsabilità per colpa nelle situazioni di cui trattasi, pur vertendo necessariamente sul difetto e sulla sicurezza del prodotto, non dipende esclusivamente dal difetto. È la prova di un comportamento illecito specifico del produttore che differenzia la natura della responsabilità generale da quella della responsabilità senza colpa istituita dalla direttiva 85/374. 41. Occorre rilevare che il fatto che un produttore non dia prova di vigilanza nonostante la notifica di eventuali rischi di danni connessi ad un prodotto è diverso anche dalla situazione sulla quale la Corte si è pronunciata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( 21 ). Secondo tale sentenza, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 85/374 a causa, in particolare, della trasposizione non corretta dell’articolo 7 della direttiva 85/374. Più precisamente, il diritto francese prevedeva che il produttore non potesse avvalersi, tra l’altro, del c.d. esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo, a meno che non fosse in grado di dimostrare di aver adottato le misure appropriate per evitare le conseguenze di un prodotto difettoso (c.d obbligo di «controllo» sul prodotto ( 22 )). La Corte ha dichiarato che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano autorizzati a sopprimere completamente l’esonero dalla responsabilità previsto all’articolo 7, lettera e), della direttiva 85/374, in forza dell’articolo 15 di tale direttiva essi non sono autorizzati a modificare i presupposti di applicazione di tale esonero ( 23 ). 42. L’introduzione di un obbligo generale di controllo del prodotto come condizione affinché un produttore invochi l’esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo, oggetto della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( 24 ), è una questione diversa da quella sollevata nel caso di specie. Il giudice del rinvio descrive una situazione in cui il produttore, pur essendo informato degli eventuali rischi derivanti dal carattere difettoso del prodotto, non ha dato prova della diligenza richiesta e non ha adottato le misure appropriate per evitare le conseguenze dannose del prodotto difettoso. La responsabilità in cui è incorso non riguarda quindi esclusivamente il carattere difettoso del prodotto, ma anche la colpa imputata al produttore. 43. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 13 della direttiva 85/374, letto alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, debba essere interpretato nel senso che il danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere al produttore il risarcimento del danno subìto nell’ambito di un regime generale nazionale di responsabilità per colpa, nei limiti in cui tale regime non si basi esclusivamente sul carattere difettoso del prodotto. La colpa può consistere, in particolare, nel mantenere in circolazione un prodotto sebbene il produttore sia consapevole che esso presenta un carattere difettoso, o nel mancato esercizio della vigilanza rispetto ai rischi presentati dal prodotto, nonostante che il produttore fosse stato informato di tali rischi. B. Sulla seconda questione 44. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11 della direttiva 85/374, secondo cui i diritti conferiti al danneggiato in applicazione di tale direttiva si estinguono alla scadenza di un termine di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione, sia contrario al diritto di accesso a un giudice garantito dalle disposizioni dell’articolo 47 della Carta, in quanto priverebbe il danneggiato che soffra di una patologia evolutiva causata da un prodotto difettoso del diritto di accesso al giudice. 45. L’articolo 11 della direttiva 85/374 procede ad un’armonizzazione totale delle norme relative alla limitazione dei diritti conferiti al danneggiato in applicazione della stessa direttiva ( 25 ). Esso istituisce un periodo uniforme di dieci anni trascorso il quale tali diritti sono estinti («il periodo di scadenza») ed il produttore è esonerato dalla responsabilità ai sensi del sistema stabilito dalla direttiva. Essa fissa, in modo vincolante, il dies a quo alla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno. Esso specifica che l’avvio di un procedimento giudiziario avverso il produttore rappresenta l’unico motivo di interruzione di detto termine ( 26 ). 46. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato che, come risulta dal decimo considerando della direttiva 85/374, l’uniformazione delle norme di prescrizione perseguita da tale direttiva è stata voluta dal legislatore dell’Unione nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore ( 27 ). 47. L’uniformazione delle norme sulla prescrizione contribuisce, innanzi tutto, al perseguimento dell’obiettivo generale formulato al primo considerando della direttiva 85/374, consistente nel porre termine alle disparità esistenti nei diritti nazionali, che sono idonee a comportare differenze nel grado di protezione del consumatore in seno all’Unione europea ( 28 ). 48. Poi, secondo l’undicesimo considerando della Direttiva 85/374, l’armonizzazione è intesa a circoscrivere, su scala dell’Unione, la responsabilità del produttore ad un periodo di durata ragionevole, alla luce del fatto che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano ( 29 ). 49. La Corte ha inoltre rilevato che la volontà del legislatore dell’Unione di contenere entro limiti temporali specifici il regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva 85/374 mira a tenere conto anche del fatto che tale regime comporta per il produttore un onere superiore a quello di un regime classico di responsabilità, e ciò allo scopo di non ostacolare l’innovazione tecnologica e di garantire la possibilità di copertura assicurativa dei rischi legati a tale specifica responsabilità ( 30 ). 50. L’articolo 11 della direttiva 85/374 è quindi inteso a garantire al produttore la certezza del diritto quanto alla data esatta in cui quest’ultimo deve essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi di tale direttiva ( 31 ). 51. Nell’ambito della presente causa, i dubbi del giudice del rinvio vertono sulla compatibilità dell’articolo 11 della direttiva 85/374 con l’articolo 47 della Carta, nella misura in cui il periodo di scadenza da esso previsto può applicarsi alle persone danneggiate che soffrono di una patologia evolutiva. 52. La direttiva 85/374 non contiene alcuna definizione di ciò che costituisce una «patologia evolutiva». Il termine «danno» è definito all’articolo 9, lettera a), come comprendente i danni derivanti dalla morte e da lesioni personali. Dalla sentenza Veedfald risulta che spetta ai legislatori nazionali determinare il contenuto preciso di tali tipi di danno, a condizione che sia disponibile un risarcimento integrale e adeguato per le persone alle quali il danno è causato da un prodotto difettoso ( 32 ). 53. Tenuto conto dell’ampia definizione di «danno», tale nozione può comprendere una patologia evolutiva intesa come un’affezione medica che si evolve su di un lungo periodo. 54. Al fine di affrontare la questione della compatibilità dell’articolo 11 della direttiva 85/374 con l’articolo 47 della Carta, occorre stabilire, in via preliminare, se il termine di ricorso violi un diritto garantito dal diritto dell’Unione. 55. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio fanno valere, nelle loro osservazioni scritte, che la fissazione di un periodo di scadenza non costituisce una limitazione di un diritto garantito dal diritto dell’Unione. Ciò avverrebbe in quanto, una volta trascorso il periodo rilevante, il diritto del danneggiato di chiedere il risarcimento del danno si estinguerebbe. Poiché non esiste alcun diritto, la vittima non può più far valere diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione e non può quindi sussistere alcuna violazione dell’articolo 47 della Carta. Il periodo di scadenza deve essere inteso, secondo tale prospettiva, come una mera limitazione nel tempo dei diritti che i soggetti danneggiati traggono dalla direttiva 85/374 e che, una volta che esso è scaduto, la Carta non si applica. 56. Non posso condividere tale approccio nell’interpretazione dell’articolo 47 della Carta. 57. L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la giurisprudenza costante della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione ( 33 ). 58. Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo. 59. Risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte che il diritto a un ricorso effettivo può essere invocato sulla sola base dell’articolo 47 della Carta, senza che il suo contenuto debba essere precisato mediante altre disposizioni del diritto dell’Unione o mediante disposizioni del diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il riconoscimento di tale diritto in un determinato caso di specie presuppone, come risulta dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione ( 34 ). 60. La situazione del danneggiato da un prodotto difettoso, che chiede un risarcimento al produttore a titolo di responsabilità oggettiva stabilita dalla direttiva 85/374, è chiaramente disciplinata dal diritto dell’Unione. Invocando il diritto al risarcimento previsto da tale direttiva, la persona danneggiata invoca il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 61. Il fatto che l’articolo 11 della direttiva 85/374 istituisca un periodo di scadenza scaduto il quale il diritto al risarcimento si estingue non significa che quest’ultima disposizione possa sfuggire a qualsiasi controllo della sua compatibilità con l’articolo 47 della Carta. Infatti, l’estinzione del diritto sostanziale è solo l’effetto dell’applicazione del periodo di scadenza previsto da tale direttiva. Un esame della validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374 alla luce dell’articolo 47 della Carta dovrebbe concentrarsi precipuamente sul fatto che un periodo di scadenza è fissato e sulle caratteristiche di quest’ultimo, compresa la sua durata, il momento in cui esso inizia e gli eventi che possono sospenderlo o interromperlo. 62. Se così non fosse, qualsiasi limitazione temporale della possibilità di avviare un procedimento giudiziario volto a far valere diritti stabiliti dal diritto derivato dell’Unione (o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri quando agiscono nel settore del diritto dell’Unione), sotto forma di un periodo la cui scadenza fa estinguere i diritti, potrebbe sfuggire a qualsiasi controllo di validità alla luce del diritto primario, in funzione della circostanza che il corrispondente periodo di scadenza sia maturato o meno ( 35 ). 63. Un siffatto approccio sarebbe contrario al principio dello Stato di diritto, secondo il quale né gli [OSCURATO:PERSONA] membri né le istituzioni dell’Unione sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti ai Trattati ( 36 ). 64. Pertanto, si deve ritenere che la fissazione di un periodo di scadenza, all’articolo 11 della direttiva 85/374, comporti una limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva della persona danneggiata. Occorre poi esaminare se una siffatta limitazione possa essere giustificata. 65. La Corte ha già statuito che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, comprende diversi elementi, tra cui il diritto di accesso al giudice ( 37 ). 66. L’articolo 47 della Carta garantisce, nel diritto dell’Unione la protezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ( 38 ). 67. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da tale convenzione, senza tuttavia ostare a che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Pertanto, nell’interpretare l’articolo 47 della Carta, la Corte deve tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quale soglia di protezione minima ( 39 ). 68. Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che il diritto di agire dinanzi a un giudice non è un diritto assoluto e che, di conseguenza, può implicare restrizioni proporzionate che perseguano uno scopo legittimo e non pregiudichino tale diritto nella sua stessa sostanza. ( 40 ). Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tale disposizione ammette limitazioni all’esercizio di tali diritti, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale dei summenzionati diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ( 41 ). 69. In primo luogo, per quanto riguarda il requisito secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge, l’articolo 11 della direttiva 85/374 prevede espressamente la regola del periodo di scadenza. Il principio di legalità è quindi rispettato. 70. In secondo luogo, per quanto riguarda il rispetto del contenuto essenziale del diritto di accesso a un giudice, la Corte ha dichiarato che il contenuto essenziale di tale diritto include, tra gli altri, l’elemento relativo alla facoltà, per il soggetto titolare del diritto stesso, di adire un giudice competente a garantire il rispetto dei diritti che gli sono attribuiti dal diritto dell’Unione e, a tal fine, ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione della controversia di cui è investito ( 42 ). 71. A tal riguardo, occorre rilevare che dall’articolo 11 della direttiva 85/374 risulta che i diritti estinti dopo il termine di scadenza di dieci anni sono solo quelli conferiti dalla direttiva 85/374. L’articolo 11 di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 13 di quest’ultima ( 43 ), non osta a che la persona danneggiata proponga un’azione sulla base del diritto nazionale della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, purché il regime di responsabilità applicabile sia diverso da quello istituito da detta direttiva ( 44 ). 72. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sostengono che, in considerazione della complementarità dei diritti e dei rimedi a disposizione di una persona danneggiata per richiedere un risarcimento ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, l’articolo 11 della direttiva 85/374 rispetta l’essenza del diritto di accesso a un giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, più in particolare, in udienza, che esistono numerosi «strati di responsabilità» che possono essere attivati, in considerazione dei quali può non esservi violazione del diritto di accesso a un giudice. 73. La difficoltà che vedo in tale posizione è che essa condiziona l’esame di una disposizione del diritto dell’Unione ai mezzi di ricorso eventualmente disponibili nel diritto nazionale. Come esposto supra , il contenuto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva include, tra gli altri, la facoltà, per il soggetto titolare del diritto stesso, di adire una corte o un tribunale competente a garantire il rispetto dei diritti che gli sono attribuiti dal diritto dell’Unione. A tal riguardo, come indicato dal governo tedesco in udienza, tale possibilità è indipendente dai diritti garantiti alla persona dal diritto nazionale della responsabilità da illecito civile. Inoltre, tenuto conto dell’armonizzazione completa operata dalla direttiva 85/374, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni nell’ambito del regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi istituito da tale direttiva si estingue oltre il termine di dieci anni per ogni danneggiato. Sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano il diritto di chiedere il risarcimento oltre tale termine, tale diritto non può avere lo stesso fondamento di quello stabilito da tale direttiva. Gli interessati non possono più beneficiare del regime di responsabilità senza colpa relativo a un prodotto difettoso, e in particolare delle norme relative all’onere della prova. 74. Pertanto, la questione se il periodo di scadenza previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 rispetti il contenuto essenziale del diritto di accesso a un giudice al fine di avallare il diritto di chiedere il risarcimento del danno garantito da tale direttiva non può dipendere dall’eventuale esistenza, nel diritto nazionale, di altri diritti e mezzi di ricorso basati su di un fondamento diverso da quello istituito da detta direttiva. 75. In ogni caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a prevedere un termine di prescrizione più lungo nell’ambito del loro regime generale di responsabilità che consenta alle persone danneggiate di proporre la loro azione su un fondamento diverso da quello previsto dalla direttiva 85/374. 76. Pertanto, la coesistenza di diritti e mezzi di ricorso aventi un fondamento giuridico diverso non sembra idonea a dimostrare che il contenuto essenziale del diritto di accesso a un giudice non sia pregiudicato. 77. La natura del periodo di scadenza previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 è quella di «un termine perentorio» ( 45 ). L’unica circostanza che possa impedire l’estinzione dei diritti è che il danneggiato abbia nel frattempo avviato un procedimento giudiziario contro il produttore. L’applicazione del periodo di scadenza è incondizionata ( 46 ), nel senso che si applica sistematicamente a qualsiasi persona danneggiata, senza eccezioni né valutazione individuale della natura del danno subito e della capacità delle vittime di valutare il danno subito. 78. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato la compatibilità dei periodi di scadenza incondizionati con il diritto a un giudice nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Svizzera. ( 47 ) Le vittime in tale causa erano affette da una malattia latente connessa all’esposizione all’amianto, manifestatasi dopo che il periodo di scadenza di dieci anni previsto dal diritto nazionale era maturato. Tenuto conto del fatto che il periodo di latenza delle malattie legate all’amianto poteva essere di diversi decenni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che un periodo di scadenza fisso di dieci anni che iniziava a decorrere dalla data in cui l’interessato era stato esposto alla polvere di amianto sarebbe sempre scaduto ( 48 ). Qualora sia scientificamente provato che è impossibile per una persona sapere che soffre di una determinata malattia, tale circostanza deve essere presa in considerazione nel calcolo del periodo di scadenza ( 49 ). Alla luce delle circostanze eccezionali di tale causa, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che l’applicazione del corrispondente periodo di scadenza aveva limitato l’accesso a un giudice a un punto tale da ledere la sostanza stessa del diritto dei ricorrenti ( 50 ). 79. La questione della compatibilità di periodi di scadenza incondizionati con il diritto di accesso a un giudice è stata sollevata per quanto riguarda le persone affette da una malattia evolutiva attribuita alla somministrazione di un vaccino nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Francia della Corte europea dei diritti dell’uomo ( 51 ). I giudici nazionali (francesi) avevano ritenuto, in sostanza, che il dies a quo del periodo di scadenza dell’azione della vittima fosse quello del consolidamento del danno. La società farmaceutica ha sostenuto che la modalità di determinazione del dies a quo del periodo di scadenza violava il principio della certezza del diritto quale riconosciuto all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e il suo diritto al pacifico godimento dei suoi beni, quale garantito dall’articolo 1 del protocollo n. 1. 80. La Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce che esiste una differenza tra le vittime di una patologia latente nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Svizzera e le vittime di una malattia evolutiva nella causa [OSCURATO:PERSONA] c. Francia. Mentre le prime non erano a conoscenza della loro malattia fino quando erano scaduti i termini di ricorso, l’azione di risarcimento danni delle seconde vittime non era prescritta al momento della diagnosi della malattia. ( 52 ) Tuttavia, tale differenza non era determinante affinché la Corte europea dei diritti dell’uomo facesse una diversa valutazione del diritto di accesso a un giudice delle vittime di una malattia evolutiva. 81. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti dichiarato che il diritto a un giudice è in discussione quando un’azione di risarcimento danni proposta da una persona la cui integrità fisica è stata violata si prescrive prima che tale persona sia stata effettivamente in grado di valutare il suo danno ( 53 ). Essa ha considerato che, tenuto conto del carattere evolutivo della patologia della vittima e in assenza del suo consolidamento, la vittima non era in grado di «valutare pienamente la sua lesione» e, pertanto, di perseguire la società che aveva prodotto il vaccino in una data anteriore a tale consolidamento, al fine di ottenere un risarcimento integrale. ( 54 ) 82. Da tale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che l’applicazione incondizionata di un periodo di scadenza perentorio alle vittime di una patologia evolutiva è tale da ledere il diritto di accesso a un giudice se è vietato alla vittima proporre un’azione di risarcimento prima che essa sia in grado di valutare l’entità del suo danno. 83. Seguendo questa linea di ragionamento, l’applicazione incondizionata del periodo di scadenza di cui all’articolo 11 della direttiva 85/374 a tutte le persone danneggiate, e in particolare a quelle affette da una patologia evolutiva, le quali, in base alle prove mediche, non potevano conoscere la piena portata del loro danno, appare suscettibile di compromettere l’essenza stessa del loro diritto di accesso a un giudice garantito dall’articolo 47 della Carta. 84. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia fatto valere che il contenuto essenziale del diritto di acceso a un giudice delle persone danneggiate affette da una malattia progressiva non è pregiudicato dall’articolo 11 della direttiva 85/374. Ciò perché è chiaro che esiste un pregiudizio, anche se l’entità del pregiudizio può aumentare. La vittima di una patologia evolutiva, in contrapposizione alla vittima di una patologia latente, può quindi proporre un’azione per il risarcimento del danno prima che sia passato il periodo di scadenza. 85. Anche il governo tedesco sostiene questa posizione e ritiene che spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri consentire alle persone danneggiate di avviare un’azione legale prima che questa si prescriva. Esso ha spiegato nelle sue osservazioni scritte e a lungo in udienza che, in forza della normativa tedesca, la vittima può proporre un’azione di accertamento (Festellungsklage) ( 55 ). Tale azione di accertamento mira ad accertare la responsabilità del produttore per il risarcimento dei danni, sebbene il danno sia in evoluzione e il suo importo non sia ancora quantificabile. Inoltre, essa interrompe il periodo di scadenza di dieci anni previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374. 86. Si potrebbe quindi sostenere che spetta al diritto processuale nazionale affrontare la situazione delle persone danneggiate affette da una patologia evolutiva e prevedere i meccanismi appropriati per evitare che l’azione di tali persone si prescriva. Seguendo questo approccio, non sarebbe l’articolo 11 della direttiva 85/374 a violare il diritto di accesso a un giudice, ma il diritto processuale nazionale, se non si tiene conto della situazione di queste persone. 87. Questo approccio, tuttavia, non regge a un esame. In primo luogo, esso è difficilmente conciliabile con l’armonizzazione completa del termine di prescrizione operata da tale disposizione e può condurre ad una frammentazione della tutela del diritto di accesso a un giudice delle vittime di una patologia evolutiva. A questo proposito, va ricordato che, a differenza del termine di prescrizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 85/374, che lascia inalterate le leggi degli [OSCURATO:PERSONA] membri che disciplinano la sospensione o l’interruzione, il periodo di scadenza di cui all’articolo 11 della stessa direttiva non fa alcun riferimento a tali leggi. A seguito di un quesito posto dalla Corte alla [OSCURATO:PERSONA] durante l’udienza, sulle caratteristiche di quest’ultimo periodo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che qualsiasi meccanismo procedurale nazionale che possa essere applicato per affrontare la situazione di una patologia evolutiva non dovrebbe compromettere la completa armonizzazione istituita dal periodo di scadenza. 88. In secondo luogo, l’approccio che consiste nel lasciare la questione all’autonomia procedurale nazionale non sembra in grado di affrontare il rischio che l’istituzione da parte del diritto dell’Unione di un periodo di scadenza incondizionato crei pretese infruttuose. Se le persone danneggiate sono obbligate ad agire prematuramente, prima di poter valutare la loro malattia, corrono il rischio di non avere accesso a tutte le informazioni ( 56 ). In udienza, il legale di LF ha sostenuto che, in assenza di tali informazioni, la persona danneggiata otterrebbe una perizia sfavorevole. L’azione della persona danneggiata è quindi destinata a comportare un risarcimento incompleto o, peggio, a fallire. Un simile risultato sarebbe contrario all’articolo 47 della Carta, che garantisce la possibilità per il titolare del diritto di preparare e di proporre un ricorso effettivo. Secondo i termini utilizzati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto di accesso a un giudice deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico o illusorio» ( 57 ). 89. Per tali ragioni, ritengo che l’applicazione incondizionata del periodo di scadenza di dieci anni previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 a tutte le persone danneggiate, senza tener conto delle circostanze particolari proprie delle persone affette da una patologia evolutiva la cui malattia non si sia consolidata prima della scadenza di tale periodo, non rispetti il contenuto essenziale del diritto di accesso ad un giudice garantito dall’articolo 47 della Carta. 90. In terzo luogo, nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia analisi relativa al contenuto essenziale del diritto di acceso a un giudice, occorrerà verificare se il periodo di scadenza previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 rispetti il principio di proporzionalità, nella misura in cui si applica alle persone danneggiate che soffrono di una patologia evolutiva. 91. Il principio di proporzionalità esige che le limitazioni che possono essere apportate, in particolare, da atti di diritto dell’Unione ai diritti e alle libertà sanciti dalla Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva. Inoltre, un obiettivo di interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti di cui trattasi, al fine di garantire che gli inconvenienti causati da tale misura non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti ( 58 ). 92. Per quanto riguarda la questione se il periodo di scadenza risponda a un obiettivo di interesse generale, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, è compatibile con il diritto dell’Unione ( 59 ). L’articolo 11 mira proprio a garantire al produttore la certezza del diritto nell’ambito del regime di responsabilità oggettiva stabilito da tale direttiva ( 60 ). 93. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre costantemente riconosciuto che i termini di legge per la prescrizione legale, che costituisce una delle restrizioni legittime al diritto a un giudice, perseguono obiettivi importanti, ossia garantire la certezza del diritto e la definitività, tutelare i potenziali convenuti da azioni ritardate che potrebbero essere difficili da contrastare, e prevenire qualsiasi ingiustizia che potrebbe verificarsi se i giudici fossero chiamati a pronunciarsi su eventi accaduti in un passato lontano sulla base di prove che potrebbero essere diventate poco affidabili e incomplete a causa del decorso del tempo ( 61 ). 94. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli aspetti fondamentali dello Stato di diritto ( 62 ). 95. La certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia costituiscono, pertanto, finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che giustificano una limitazione all’esercizio dei diritti garantiti dall’articolo 47 di quest’ultima. 96. Per quanto riguarda la questione se il periodo di scadenza in oggetto ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento di tali obiettivi, occorre rilevare che il regime di responsabilità oggettiva previsto dalla direttiva 85/374 è il risultato di un bilanciamento complesso di diversi interessi ( 63 ). Dalla giurisprudenza supra citata ( 64 ) risulta che il regime di prescrizione garantisce la certezza del diritto e tiene conto del fatto che la responsabilità senza colpa rappresenta per i produttori un onere più gravoso di quello risultante da un regime tradizionale, il che si traduce anche nella necessità di sottoscrivere un’assicurazione contro i rischi connessi a tale responsabilità specifica ( 65 ). 97. Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell’Unione per ponderare i diversi interessi in gioco, un termine di dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto difettoso appare «in generale» e «nella grande maggioranza dei casi», come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, sufficientemente lungo da consentire ai danneggiati di intentare un’azione contro il produttore. 98. Tuttavia, come la dottrina ha sottolineato in modo eloquente, nessun periodo di scadenza «taglia unica» è tale da bilanciare adeguatamente gli interessi delle vittime di danni corporali con quelli dei produttori ( 66 ). Sebbene in generale il termine sembri sufficientemente lungo per le vittime, esso non è adatto a un certo numero di casi eccezionali di danni fisici alle persone quando il danno non si verifica immediatamente dopo l’evento dannoso, ma è progressivo. Infatti, la mancata presa in considerazione di tale situazione particolare non terrebbe conto del fatto che l’estinzione dei diritti di tali persone danneggiate non deriva dalla loro inerzia, bensì dalla sfortuna di soffrire di una siffatta patologia evolutiva. 99. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in sostanza, nelle sue osservazioni scritte e in udienza, che le persone danneggiate affette da una patologia evolutiva possono intentare un’azione legale entro il periodo di scadenza quando sono a conoscenza di alcuni sintomi, e ottenere un certo risarcimento (“un certain dédommagement”). Tale compensazione sarà necessariamente parziale se gli effetti del prodotto difettoso non sono interamente rilevabili al momento della proposizione dell’azione. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, se le norme del diritto nazionale lo prevedono, la persona danneggiata potrebbe chiedere una sospensione del procedimento fino a quando il danno non sia interamente noto, al fine di consentirgli di completare la sua domanda iniziale e di ottenere il risarcimento integrale del danno. 100. Per le ragioni che ho esposto in precedenza ( 67 ), la possibilità di ottenere un risarcimento parziale non appare soddisfacente dal punto di vista del diritto di un danneggiato di esercitare un’azione effettiva. Inoltre, il fatto che il diritto processuale nazionale possa prevedere la possibilità di chiedere una sospensione del procedimento fino a quando non sia nota la totalità del danno, oltre che essere ipotetico, potrebbe, in funzione delle esatte disposizioni del diritto nazionale, pregiudicare l’armonizzazione completa del periodo di scadenza operata dalla direttiva 85/374. 101. La necessità di ovviare ai risultati sproporzionati dell’applicazione di un termine di prescrizione perentorio per talune categorie di danni è corroborata dalle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/2853 ( 68 ). L’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva introduce una disposizione derogatoria nei confronti dei danneggiati che non hanno potuto avviare un procedimento entro il periodo di scadenza a causa della latenza di una lesione personale. Per tali danneggiati, il periodo di scadenza è portato a 25 anni. Dal considerando 57 di tale direttiva risulta che il legislatore dell’Unione ha prorogato il periodo di scadenza «[p]er non limitare irragionevolmente la possibilità di chiedere un risarcimento per i danni causati da un prodotto difettoso (...) nei casi in cui le prove mediche indichino che i sintomi di lesioni personali tardano a manifestarsi». 102. Sebbene la direttiva 2024/2853 non sia applicabile al procedimento principale ( 69 ), le ragioni sottese alla modifica del periodo di scadenza dimostrano che l’assenza di qualsiasi presa in considerazione delle peculiarità di categorie specifiche di danni può pregiudicare il diritto di accesso a un giudice delle persone danneggiate interessate. 103. Per tali ragioni, ritengo che l’applicazione del periodo di scadenza di dieci anni previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374 incida in modo sproporzionato sul diritto di accesso a un giudice dei danneggiati affetti da una patologia evolutiva che, a causa del carattere evolutivo della loro malattia, non sono in grado di valutare pienamente il loro stato e non sono stati quindi in condizione di avviare un procedimento giudiziario contro il produttore entro tale periodo. 104. Le modalità dettagliate per adeguare il periodo di scadenza ai casi eccezionali di persone danneggiate affette da una patologia evolutiva nonché la ponderazione di tutti gli interessi in gioco rappresentano questioni che devono essere decise dal legislatore dell’Unione. 105. Alla luce di quanto precede, considero che l’articolo 11 della direttiva 85/374, in forza del quale i diritti conferiti a un danneggiato da tale direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il prodotto dannoso è stato messo in circolazione, è invalido alla luce dell’articolo 47 della Carta, nei limiti in cui la sua applicazione produce l’effetto di estinguere il diritto di chiedere il risarcimento da parte delle persone danneggiate affette da una patologia evolutiva, le quali, in base a prove mediche, a causa della natura evolutiva della loro patologia, non sono in grado di valutare pienamente il danno che è stato loro arrecato e non sono state quindi in condizione di avviare un procedimento giudiziario contro il produttore entro tale periodo, privando così tali persone del diritto di accesso a un giudice. C. Sulla terza questione 106. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che, in caso di una patologia evolutiva, il termine di prescrizione di tre anni per reclamare il risarcimento comincia a decorrere dal giorno in cui è interamente nota la portata del danno, in particolare mediante la fissazione di una data di consolidamento, definita come il momento a partire dal quale lo stato della vittima non si evolve più. Il giudice del rinvio chiede altresì se, in subordine, tale termine di prescrizione debba essere inteso nel senso che decorre dalla data in cui il danno è chiaramente apparso e può essere collegato al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione. 107. Dalla decisione di rinvio risulta che la causa nel procedimento principale è stata rinviata dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) al giudice del rinvio, per il motivo che la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen) aveva dichiarato irricevibile il ricorso di LF senza esaminare se il suo stato di salute si fosse consolidato ( 70 ). 108. Occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 fissa come dies a quo del termine di prescrizione di tre anni la data in cui il ricorrente «ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore». La questione del giudice del rinvio si concentra sulla determinazione della data in cui la persona danneggiate (che è il ricorrente) che soffre di una patologia evolutiva ha avuto conoscenza del danno. 109. Secondo una costante giurisprudenza, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto non soltanto della formulazione della medesima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 71 ). 110. L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per stabilire il dies a quo del termine di prescrizione. L’articolo 10, paragrafo 2, rinvia ai diritti nazionali solo per quanto riguarda la disciplina della sospensione o dell’interruzione del termine di prescrizione, e non per quanto riguarda il dies a quo . Inoltre, un’interpretazione autonoma e uniforme del dies a quo per il decorrere del termine di prescrizione è, come risulta dal suo considerando 10, conforme all’obiettivo di tale direttiva consistente nel fissare un termine di prescrizione uniforme per la proposizione di un’azione di risarcimento. 111. Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, tale disposizione collega il dies a quo del termine di prescrizione alla conoscenza (o alla conoscenza presunta) del danno. Non sembra possibile dedurre da questa sola formulazione se la conoscenza debba essere intesa come acquisita solo alla data di consolidamento dello stato patologico della persona danneggiata, o alla data in cui il danno è emerso chiaramente, indipendentemente dal suo deterioramento futuro. 112. Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 di quest’ultima, il danneggiato deve provare il danno, il difetto e il la connessione causale tra il difetto e il danno. Dall’articolo 9, lettera a), della direttiva 85/374, risulta chiaramente che il «danno» comprende i danni derivanti dalla morte o da lesioni personali. 113. Emerge dalla giurisprudenza della Corte che un risarcimento adeguato ed integrale delle persone danneggiate da un prodotto difettoso deve essere garantito per il tipo di danno indicato al punto precedente ( 72 ). 114. La data di decorrenza del termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere fissata in modo da consentire al danneggiato di provare che sono soddisfatte tutte le condizioni per far sorgere la responsabilità del produttore. Pertanto, come fatto valere, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA], il danneggiato deve avere una conoscenza sufficientemente completa delle circostanze relative all’insieme di tali condizioni, ivi compresa una conoscenza sufficientemente completa del danno. La conoscenza sufficientemente completa del danno consente al danneggiato di ottenere un risarcimento integrale e adeguato. 115. In generale, la conoscenza della data in cui il danno è chiaramente apparso può essere considerata un requisito adeguato affinché le persone danneggiate possano proporre ricorso. Come rilevato, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, esistono casi di lesioni personali nei quali non è necessario attendere il consolidamento del danno, poiché vi è una conoscenza sufficiente del danno e, a seconda delle circostanze, della sua evoluzione futura. Tuttavia, in una situazione di patologia evolutiva, in assenza di consolidamento, la vittima non è in grado di valutare la natura del danno subìto. La data di consolidamento deve essere determinata sulla base di prove mediche; ciò non dipende dalla valutazione personale della vittima ( 73 ). Pertanto, per tali persone danneggiate, il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima della data di consolidamento, intesa come data in cui il loro stato di salute cessa di evolvere. 116. La data alternativa proposta dal giudice del rinvio, vale a dire la data in cui il danno appare chiaramente, se essa sia intesa, nel caso di una patologia evolutiva, come la data in cui i primi sintomi si manifestano, sarebbe tale da pregiudicare gravemente la possibilità per la persona danneggiata di proporre un’azione efficace per il risarcimento del danno. Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, in una situazione in cui il danno non è ancora sufficientemente manifesto, la vittima potrebbe essere dissuasa dall’avviare un’azione giudiziaria costosa, mentre mesi o anni dopo tale persona avrebbe potuto definire meglio la portata del danno. Inoltre, se la persona danneggiata avvia un’azione mentre il danno è ancora limitato e il suo stato di salute continua ad evolvere, essa rischia di ricevere un risarcimento limitato ( 74 ). 117. Per quanto riguarda l’obiettivo della normativa di cui fa parte l’articolo 10 della direttiva 85/374, dal considerando 9 di tale direttiva risulta che la protezione dei consumatori esige il risarcimento in caso di morte e lesioni personali. La persona danneggiata deve essere effettivamente in grado di esercitare il proprio diritto a richiedere un risarcimento integrale e adeguato per il danno subito. 118. Il governo tedesco ha sostenuto che il termine di prescrizione di tre anni deve iniziare a decorrere dalla data in cui il danno diventa evidente e la persona danneggiata, ivi compresa la persona che soffre di una patologia evolutiva, viene a conoscenza della manifestazione del danno. La situazione di danno evolutivo è trattata dalla normativa tedesca, come ho già rilevato, con la possibilità di proporre un’azione di accertamento ( 75 ). Il governo tedesco ha sostenuto che tale soluzione si applica in caso di danni successivi che ci si può «tipicamente» attendere. Tuttavia, in caso di danno «atipico» imprevedibile, un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l’attore è venuto a conoscenza del danno. 119. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che non si può escludere che, in taluni ordinamenti giuridici nazionali, sia possibile per le persone danneggiate chiedere una sospensione del procedimento giudiziario fino a quando il danno non sia sufficientemente noto. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che tale possibilità non esiste in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 120. I diversi approcci che possono esistere nei diritti nazionali dimostrano che vi possono essere gradi di tutela divergenti della possibilità per i soggetti danneggiati di chiedere il risarcimento del danno, a seconda del diritto processuale nazionale, mentre il termine di prescrizione è destinato ad essere uniforme. Inoltre, il fatto di esigere che il danneggiato aumenti progressivamente l’importo del risarcimento richiesto in funzione dei danni ulteriori derivanti dall’evento dannoso può essere costoso e dispendioso in termini di tempo, e può, di conseguenza pregiudicare la piena efficacia del diritto al risarcimento ( 76 ). 121. Al fine di garantire un’interpretazione uniforme del dies a quo del termine di prescrizione, nonché l’effettività del diritto del danneggiato che soffra di una patologia evolutiva di chiedere il risarcimento, non si può considerare che tale data decorra prima del consolidamento del danno subito. La data di consolidamento è determinata sulla base di prove mediche. 122. Secondo tale interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, si deve ammettere che, nell’ipotesi di una patologia evolutiva, il termine di prescrizione di tre anni non inizia a decorrere fino alla data di consolidamento del danno, anche se il danno è emerso in una data anteriore. 123. Tale interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 85/374 deve essere letta alla luce della mia risposta alla seconda questione esaminata nelle presenti conclusioni. Infatti, al fine di preservare l’effetto utile di detto articolo 10 nei confronti di persone affette da una patologia evolutiva, il periodo di scadenza previsto da detto articolo 11 deve essere determinato in modo da tener conto della loro situazione particolare e del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 124. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una patologia evolutiva, il termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione inizia a decorrere dalla data di consolidamento del danno, definita come il momento a partire dal quale, secondo prove mediche, lo stato della persona danneggiata non si evolve più. V. Conclusioni 125. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen, Francia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 13, della direttiva del Consiglio 85/374/CEE, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, letto alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑183/00 , EU:C:2002:255 ) deve essere interpretato nel senso che il danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere al produttore il risarcimento del danno subito nell’ambito di un regime generale nazionale di responsabilità per colpa, nei limiti in cui tale regime non si basi esclusivamente sul carattere difettoso del prodotto. La colpa può consistere, in particolare, nel mantenere in circolazione un prodotto sebbene il produttore sia a consapevole che esso presenta carattere difettoso, o nel mancato esercizio della vigilanza rispetto ai rischi presentati dal prodotto, nonostante che il produttore fosse stato informato di tali rischi. 2) L’articolo 11 della direttiva 85/374, secondo cui i diritti conferiti al danneggiato si estinguono alla scadenza di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione è invalido alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui la sua applicazione produce l’effetto di estinguere il diritto di chiedere il risarcimento da parte delle persone danneggiate affette da una patologia evolutiva, le quali, in base a prove mediche, a causa della natura evolutiva della loro patologia, non sono in grado di valutare pienamente il danno che è stato loro arrecato e non sono state quindi in condizione di avviare un procedimento giudiziario contro il produttore entro tale periodo, privando così tali persone del diritto di accesso a un giudice. 3) L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una patologia evolutiva, il termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione inizia a decorrere dalla data di consolidamento del danno, definita come il momento a partire dal quale, secondo prove mediche, lo stato della persona danneggiata non si evolve più. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ( GU 1985, L 210, pag. 29 ), modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 ( GU 1999, L 141, pag. 20 ; in prosieguo: la «direttiva 85/374»). ( 3 ) Prima dell’adozione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374 del Consiglio (GU L 2024/2853). ( 4 ) White, F., «Directive 85/374/EEC [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]: In the Name of the Harmonisation, the [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», in Giliker, P. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] on EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Northampton, 2017. ( 5 ) [OSCURATO:PERSONA], H., «Chapter 3. [OSCURATO:PERSONA] protection through product liability. Theme I. Level and scope of Harmonisation of the Directive – Survival of national product liability regimes», in Terryn, E., Straetmans, G. e Colaert, V. (eds), [OSCURATO:PERSONA] of EU [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Portland, 2013, pagg. da 291 a 306, in particolare pag. 296. ( 6 ) Sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 20 ). ( 7 ) Binon, J.-M., «La responsabilité du fait des produits défectueux: Les vices cachés de l’harmonisation européenne», in [OSCURATO:PERSONA], C., Devroe, W., Geens, K. e [OSCURATO:PERSONA], J. (eds.), [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2011, pagg. da 591 a 603. ( 8 ) Sentenze del 15 novembre 2023, nn. 22-21,174, 22- 21.178, 22-21.179 e 22-21.180. Tali sentenze sono state pronunciate nell’ambito di impugnazioni proposte da vittime del prodotto farmaceutico «Médiator». ( 9 ) La questione se l’asserita colpa possa effettivamente essere accertata nelle circostanze del caso di specie rientra nella competenza del giudice del rinvio. ( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, KRONE – Verlag ( C‑65/20 , EU:C:2021:471 , punto 31 ). La nozione di «produttore» è definita all’articolo 3 della direttiva 85/374. ( 11 ) Taschner, H.C., «[OSCURATO:PERSONA] liability: Basic problems in a comparative law perspective», in Fairgrieve, D. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2005, pagg. da 155 a 166, in particolare pag. 161 (il corsivo è mio). ( 12 ) Sentenza del 10 giugno 2021, KRONE – Verlag ( C‑65/20 , EU:C:2021:471 , punto 33 ). ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑503/13 e C‑504/13 , EU:C:2015:148 , punto 39 ). ( 14 ) Sentenza del 29 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑300/95 , EU:C:1997:255 , punto 27 ). ( 15 ) V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], C.C., «Dutch case law on the EU [OSCURATO:PERSONA] liability Directive», in Fairgrieve, D (ed.), pagg. da 126 a 137, in particolare pag. 128. ( 16 ) Sentenze del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 , punto 24 ), e del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 20 ). ( 17 ) Sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 21 ). ( 18 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 30. ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 31. ( 20 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑300/95 , EU:C:1997:35 , paragrafo 16 ). ( 21 ) Sentenza del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 ). ( 22 ) In francese «obligation de suivi». ( 23 ) Sentenza del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 , punto 47 ). ( 24 ) Sentenza del 25 aprile 2002 ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 ). ( 25 ) Sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punto 37 ). ( 26 ) V., a tal fine, sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punti 38 e 43 . ( 27 ) Ibidem , punto 39. ( 28 ) Ibidem , punto 40. ( 29 ) Ibidem , punto 41. ( 30 ) Ibidem , punto 42. ( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punto 46 ). ( 32 ) Sentenza del 10 maggio 2001, Veedfald ( C‑203/99 , EU:C:2001:258 , punto 27 ). ( 33 ) Sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. ( C‑29/22 P e C‑44/22 P , EU:C:2024:725 , punto 67 e giurisprudenza citata). ( 34 ) V., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) ( C‑245/19 e C‑246/19 , EU:C:2020:795 , punti 55 e 56 ), e del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑175/21 , EU:C:2022:895 , punto 32 ). ( 35 ) Per un esame dei termini di prescrizione previsti dalla normativa nazionale per i procedimenti in materia di diritto dei consumatori, v. sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 30 ), e dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutuo ipotecario espresso in valute estere) ( da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 99 ). ( 36 ) Sentenza del 14 luglio 2022, Parlamento/Consiglio (Sede dell’Autorità europea del lavoro) ( C‑743/19 , EU:C:2022:569 , punto 33 e giurisprudenza citata). ( 37 ) V., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 2022, SC [OSCURATO:PERSONA] ( C‑582/20 , EU:C:2022:114 , punto 50 ), e dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:963 , punto 60 ). ( 38 ) V., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 116 ). ( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2021, Consob ( C‑481/19 , EU:C:2021:84 , punto 37 e giurisprudenza citata). ( 40 ) Sentenza del 24 febbraio 2022, SC [OSCURATO:PERSONA] ( C‑582/20 , EU:C:2022:114 , punto 50 e giurisprudenza citata). ( 41 ) Sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:963 , punto 34 ). ( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) ( C‑245/19 e C‑246/19 , EU:C:2020:795 , punto 66 ). ( 43 ) V. paragrafo 33 e seguenti delle presenti conclusioni. ( 44 ) V. la mia analisi nell’ambito della prima questione pregiudiziale. ( 45 ) Fairgrieve, D., e a., «[OSCURATO:PERSONA] liability Directive», in Machnikowski, P. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] liability: [OSCURATO:PERSONA] of the State of the Art in the Era of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 90. ( 46 ) V. Havu, K., e Havu, T., «The “long-stop” extinguishment rule in EU [OSCURATO:PERSONA]», Journal of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], vol. 13, ed 4, 2024, pagg. da 162 a 170, in particolare pag. 163. ( 47 ) Corte EDU, 11 marzo 2014, CE:ECHR:2014:0311JUD005206710. V. anche Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 febbraio 2024, Jann-Zwicker e Jann v. Svizzera, CE:ECHR:2024:0213JUD000497620 ( 48 ) Sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] and Others v. Svizzera, § 74 ( 49 ) Ibidem , § 78. ( 50 ) Ibidem , § 79. ( 51 ) Corte EDU, 13 febbraio 2020, CE:ECHR:2020: 0213JUD002513716. ( 52 ) Ibidem , § 55. ( 53 ) Ibidem , § 55. ( 54 ) Ibidem . § 55. ( 55 ) Previsto all’articolo 256 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco). ( 56 ) V, Havu, K. e Havu, T., nota 46, op. cit., pag. 162, second cui «the existence of an unconditional [extinguishment provision] may have the unintended consequence of encouraging claimants to file before they have obtained all the information that they need, … which can produce inefficiency and undermine the predictability of case outcomes». ( 57 ) V. Corte EDU, 13 maggio 2024, Jann-Zwicker e Jann c. Svizzera, § 65 con altri riferimenti. ( 58 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑694/20 , EU:C:2022:963 , punto 41 e giurisprudenza citata). ( 59 ) V., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑485/19 , EU:C:2021:313 , punto 57 e giurisprudenza citata). ( 60 ) V., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punto 46 ). ( 61 ) Corte EDU, 13 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, CE:ECHR:2020:0213JUD002513716, § 50. ( 62 ) Ibidem , § 52 e giurisprudenza ivi citata. ( 63 ) V., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑52/00 , EU:C:2002:252 , punto 29 ). ( 64 ) V. paragrafi da 48 a 50 delle presenti conclusioni. ( 65 ) Sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑358/08 , EU:C:2009:744 , punto 42 ). ( 66 ) V. Havu, K. e Havu, T., nota 46, op. cit., pag. 167. V. anche Howells, G.G., «[OSCURATO:PERSONA] liability – A history of harmonisation», in Fairgrieve, D. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , nota 11, op. cit., pag. da 202 a 217, in particolare pag. 210, che sottolinea che il termine di prescrizione di dieci anni «potrebbe essere percepito (…) come una potenziale fonte di ingiustizia». ( 67 ) V. punto 88 delle presenti conclusioni. ( 68 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (GU L 2024/2853). ( 69 ) Ai sensi dell’articolo 21, prima frase, della direttiva 2024/2853 «La direttiva [85/374] è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026. La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data». Da tale disposizione risulta che la direttiva 2024/2853 non si applica al vaccino di cui trattasi nel procedimento principale che è stato somministrato più di due decenni fa. ( 70 ) Sentenza n. 22-18.914 della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione), del 5 luglio 2023. Tale sentenza riflette una giurisprudenza costante della [OSCURATO:PERSONA] de cassation secondo la quale la data in cui la vittima ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il danno è quella del consolidamento del danno. Si veda, ad esempio, la sentenza n. 15-20.022 della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione), del 15 giugno 2016. ( 71 ) Sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti processuali), ( C‑292/23 , EU:C:2025:255 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). ( 72 ) Sentenza del 10 maggio 2001, Veedfald ( C‑203/99 , EU:C:2001:258 , punto 27 ). ( 73 ) Jourdain, P., «Le point de départ de la prescription en présence d’un dommage corporel évolutif» RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2023, pag. 908, con riferimento alla sentenza n. 14-13.351 della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione), del 17 gennaio 2018. ( 74 ) V. paragrafo 88 di queste conclusioni. ( 75 ) V. paragrafo 85 delle presenti conclusioni. ( 76 ) V., per analogia, sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) ( C‑605/21 , EU:C:2024:324 , punto 60 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris