CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2025
Cassazione n. 19705/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L76L53C351H) che lorappresenta e difende, come da procura speciale in atti.-ricorrente-controX.H. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.LEOPARDI, 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende, come da procura speciale in atti.-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1168/2024depositata il 08/07/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 18594/2024Numero sezionale 2292/2025Numero di raccolta generale 19705/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025Data pubblicazione 16/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.- La Corte di appello di Catania, con sentenza pubblicata l’8luglio 2024, per quanto interessa, ha accolto l’appello proposto daX.H. nei confronti di F.D. nel giudizio diseparazione personale e, in conseguenza, ha riformato la primadecisione e respinto la domanda di addebito della separazione almarito, sul rilievo che mancava la prova del “nesso causale tral’unico fatto provato a carico del X.H. e la conclamata crisiconiugale manifestatasi in epoca di gran lunga precedente”, e ladomanda di assegno di mantenimento in favore della figlia,maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sul rilievoche i due figli della coppia, entrambi maggiorenni ma noneconomicamente autosufficienti, si trovavano collocati ciascunopresso un genitore, che i genitori godevano di redditi da lavorosostanzialmente coincidenti e che, in assenza di disparitàeconomica, ciascun genitore doveva provvedere al mantenimentodiretto del figlio convivente ed al 50% delle spese straordinarie peri figli.illustrati con memoria. X.H. ha replicato con controricorsoillustrato con memoria; il suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] al deposito della memoria ha rinunciato almandato.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte concui ha chiesto il rigetto del ricorso.È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.151,secondo comma, c.c. La ricorrente si duole che la Corte di meritoabbia ritenuto che il grave episodio di violenza verificatosi il 242 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 18594/2024Numero sezionale 2292/2025Numero di raccolta generale 19705/2025ottobre 2018 non potesse essere determinante nel riconoscimentoData pubblicazione 16/07/2025dell’addebito della separazione in capo al marito e richiama ilprincipio generale, secondo cui “la violenza fisica di un coniuge neiconfronti dell’altro, anche se concretizzatasi in un singolo episodio,costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dalmatrimonio da giustificare non solo la pronuncia di separazionepersonale dei coniugi, ma anche la dichiarazione di addebito acarico dell’autore della violenza” (Cass. n. 27324/2022).2.2.- Il motivo è fondato e va accolto2.3.- Nello specifico si censura la decisione di appello nellaparte in cui rigetta la domanda di addebito formulata dallaricorrente in considerazione dell'impossibilità di postularel'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta violenta delcontroricorrente nei confronti della moglie e della figlia G.R.e l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, sul rilievo che lamoglie aveva già abbandonato la casa coniugale, prima del grave2.4.- In particolare, la Corte di appello, ha premesso cheandava accertato il nesso causale tra comportamenti costituentiviolazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzionedella convivenza, risultando irrilevante i comportamenti successivial verificarsi della rottura del rapporto ed ha escluso che F.D.avesse assolto all'onere probatorio di dimostrare la sussistenza deicomportamenti violenti addebitati al marito in costanza dimatrimonio.In proposito, la Corte di appello ha ripercorso le vicendefamiliari che avevano visto la F.D. allontanarsi dal domicilioconiugale nel 2015, per poi farvi rientro nel 2016, quindi unsuccessivo trasferimento da parte della moglie nel settembre 2017in altra abitazione, mentre i figli erano rimasti con il padre, a cuiera seguito la proposta del ricorso per separazione da parte diX.H. nel 2018 e il 24 ottobre 2018 la violenta lite intercorsa tra3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 18594/2024Numero sezionale 2292/2025Numero di raccolta generale 19705/2025la figlia G.R. e il padre, a seguito della quale questaData pubblicazione 16/07/2025nell’ottobre del 2018 si era trasferita dalla madre con cui erarimasta a vivere.Ha, quindi affermato «Ciò posto in fatto, osserva la Corte che,nel corso del giudizio di primo grado, la F.D. si è limitata aprodurre in atti una denunzia da lei presentata in data 31/8/2017,con cui lamentava genericamente che “la convivenza era diventatainsostenibile e penosa e per difendere_la_sua integrità personale”si sarebbe allontanata dal domicilio coniugale; ha, altresì, prodottoaltra denunzia proposta nei confronti del padre dalla figliaG.R. , con cui quest’ultima denunziava Di avere subitoun'aggressione fisica da parte del X.H. in data 24/10/2018 conallegato referto ospedaliero, attestante l'esistenza di lesionipersonali “trauma cranico e alterazione del visus e prognosi digiorni 25 qui ha fatto seguito l'apertura di un procedimento penalea carico del X.H. Nessun’altra prova è stata richiesta dallamancava la prova dei comportamenti violenti e addebitati al X.H.in costanza di matrimonio che avrebbero causato il naufragio dellostesso, osservando che l'unico fatto che poteva ritenersi provatoera il grave episodio verificatosi in danno della figlia, che sicollocava in un'epoca in cui la crisi coniugale era più checonclamata perché la moglie aveva lasciato la casa coniugale nelsettembre 2017. Ha ritenuto in proposito che tribunale non avesseprestato la dovuta attenzione alla sequenza temporale degliaccadimenti, cioè al fatto che la moglie aveva lasciato la casaconiugale un anno prima dell’episodio in questione. Sulla scorta diquesto ragionamento la Corte di appello ha riformato la primadecisione ed escluso la sussistenza dell’addebito a carico di X.H.(fol.8/9 della sent. imp.).2.5.- Secondo i consolidati principi di legittimità, ladichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 18594/2024Numero sezionale 2292/2025Numero di raccolta generale 19705/2025irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente alData pubblicazione 16/07/2025comportamento volontariamente e consapevolmente contrario aidoveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamentiaddebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dellaulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimentodella prova in relazione al fatto che il comportamento contrario aipredetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia statola causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamenteviene pronunciata la separazione senza addebito (Cass.n.40795/2021).Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione,grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia lacontrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivanodal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nelrendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n.16691/2020; Cass. n. 18074/2014).2.6.- Questi principi non contrastano, tuttavia, con il particolareorientamento sviluppato dal giudice di legittimità, che la Corted’Appello non ha tenuto in considerazione, e che ha ad oggetto lavalutazione dell’onere probatorio in tema di violazione dei dovericoniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni delconiuge o della prole e che integrano una gravissima violazione deidoveri connessi al coniugio. Invero, quando la pronuncia diaddebito si fondi su condotte espressive di violenze fisiche e morali,inflitte da un coniuge all'altro e/o nei confronti dei figli, questecostituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dalmatrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia diseparazione personale, in quanto cause determinanti laintollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della suaaddebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamentoesonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 18594/2024Numero sezionale 2292/2025Numero di raccolta generale 19705/2025comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, colData pubblicazione 16/07/2025comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sonocomparabili solo con comportamenti omogenei (Cass.n.22294/2024; Cass. n. 3925/2018; Cass. n. 31351/2022).In caso di condotte violente, l’onere della prova, ai soli fini dellapronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, siaffievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzionerelativa di idoneità (Cass. n. 30721/2024; Cass. n.27324/2022;Cass. n. 7388/2017).Inoltre, le condotte violente sono altresì insuscettibili di essereposte a fondamento del giudizio di comparazione con le condottedell’altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stessealla situazione di globale conflittualità fra coniugi (Cass. n.30721/2024).A ciò va aggiunto che «la violenza fisica di un coniuge neiconfronti dell’altro, anche se concretizzatasi in un singolo episodio,costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dalmatrimonio da giustificare non solo la pronuncia di separazionepersonale dei coniugi, ma anche la dichiarazione di addebito acarico dell’autore della violenza» (Cass. n. 27324/2022).Questi principi trovano applicazione anche quando il quadro diviolenze domestiche si manifesta in danno della prole.2.7.- La decisione non ha dato retta applicazione ai principianzidetti in tema di addebito ascrivibile a condotte violente laddoveha desunto che la crisi coniugale era irreversibilmente maturataprima dell’episodio del 24 ottobre 2018, sulla scorta del precedenteallontanamento dalla casa coniugale della moglie, ed ha esclusoche l’episodio del 24 ottobre 2018 potesse dimostrare la ricorrenzadel nesso causale.Innanzi tutto, va osservato che la incontestata gravitàdell’episodio dell’ottobre 2024 attuato da X.H. in danno della6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 18594/2024Numero sezionale 2292/2025Numero di raccolta generale 19705/2025figlia ed avvenuto in costanza di matrimonio, anche ove ritenutoData pubblicazione 16/07/2025posteriore ad una situazione di globale conflitto tra i coniugi,sarebbe sufficiente a fondare la pronuncia di addebito alla lucedegli anzidetti principi.Per tale ragione non persuade la rilevanza che la Corte diappello ha inteso attribuire alla sequenza temporale degliavvenimenti a ritroso con valenza dirimente, così come lasvalutazione della denuncia del 31 agosto 2017, perché ilragionamento seguito appare inficiato da un’erronea applicazionedei principi anzidetti e frutto di una valutazione parziale edInvero, con la denuncia sporta in data 31 agosto 2017 F.D.aveva spiegato le ragioni che la inducevano a lasciare il domicilioconiugale perché “la convivenza era diventata insostenibile epenosa e per difendere la sua integrità personale”; ebbene, talecircostanza - e cioè la scelta di formalizzare proprio con unadenuncia le ragioni dell’allontanamento – e il contenuto delladenuncia - che lascia trasparire un quadro di relazioni familiari,quanto meno, segnato gravemente sul piano psicologico e fisico– èstata immotivatamente ritenuta ininfluente dalla Corte di appellononostante non risulti, alla stregua della stessa sentenza, alcunasmentita e nonostante la gravità e la delicatezza della decisione ivimanifestata da F.D. , che avrebbe dovuto essere apprezzataunitamente a quanto avvenuto il 24 ottobre 2018.2.8.- Ne consegue l’accoglimento del motivo e la cassazionedella decisione con rinvio alla Corte di appello che dovrà procedereal riesame dei fatti alla luce dei principi espressi.3.1.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 316 bis, 337 septies, 337 ter c.c., 3,30 Cost., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamenterigettato la domanda di assegno di mantenimento per la figliamaggiorenne e non indipendente economicamente, senza7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 18594/2024Numero sezionale 2292/2025i raccolta generale 19705/2025considerare che la madre, convivente con G.R. , dovevaData pubblicazione 16/07/2025affrontare maggiori spese per il reperimento di un alloggio, a frontedel padre che godeva della casa familiare, che era rimasta adisposizione dell’altro figlio, di guisa che sarebbe stato violato ilprincipio di proporzionalità.La Corte territoriale ha argomentato tale decisione sulla basedelle circostanze che “i figli, maggiorenni e pacificamente nonautonomi della coppia, vivono, l’uno E.G. con il padre, el’altra G.R. , con la madre” e che è “incontestato cheentrambi i genitori lavorano alle dipendenze di terzi con redditi dalavoro sostanzialmente coincidenti”.3.2.- Il motivo è inammissibile.Come osservato dalla Procura Generale, trattasi all’evidenza diapprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, tanto piùche, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso, laricorrente non deduce per quali aspetti la Corte territoriale avrebbeviolato le norme di legge denunciate. E’ del resto principio pacificoin sede di legittimità che «In tema di ricorso per cassazione, il viziodi violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica,pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddovel'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa edinerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito,sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto delvizio di motivazione» (ex multis, tra le più recenti, Cass., sez.quinta, 19 settembre 2024, n. 25182) e nel caso in esame lacontestazione riguarda la ricostruzione della fattispecie concreta.Va aggiunto che la censura pecca sotto il profilo della specificitàperché le deduzioni offerte a sostegno della doglianza circa la8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 18594/2024Numero sezionale 2292/2025violazione del principio di proporzionalità sono generiche e nonNumero di raccolta generale 19705/2025sono accompagnate dalla puntuale indicazione di come e Dsatea psubibalincaozio ne 16/07/2025state prospettate e dimostrate in fase di merito, mentrel’accertamento riguardante le pari capacità reddituali dei genitorinon è attinto da censura.4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso,inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata, neilimiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Cataniain diversa composizione per una compiuta motivazione alla luce deiprincipi espressi e per la liquidazione delle spese del presentegrado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo;cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, conrinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizioneanche per la liquidazione delle spese dl presente grado;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 4 giugno 2025.Il PresidenteAlberto Giusti9 di 9