CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 24148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto emesso il 17 marzo 2021 dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di euro 116.111,00, somma ritenuta corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000; in ordine a tale reato, la Rao, in data 11 novembre 2020, era stata condannata in primo grado alla pena di anni 1 di reclusione, con l'accusa di non avere presentato, quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", le dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2011 e 2012, per un ammontare di iva evasa pari, nel 2011, a 56.635 euro e, nel 2012, a 59.476 euro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, la Rao, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è la violazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, relativamente all'art. 322 ter cod. pen., rilevandosi che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione difensiva con cui era stata dedotta l'inapplicabilità del sequestro per equivalente ratione temporis, essendo stati sottoposti a sequestro beni entrati nella disponibilità della Rao in epoca antecedente sia alla commissione del reato, sia all'entrata in vigore della norma sull'operatività della confisca per equivalente. Con il secondo motivo, infine, la difesa contesta nuovamente la violazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, relativamente all'art. 322 ter cod. pen., osservando in tal caso che il P.M. e la P.G. si sono limitati solo ed esclusivamente ad aggredire in prima battuta il patrimonio della ricorrente, senza cercare i beni della società di cui la Rao era la legale rappresentante, ciò in base a una presunzione di incapienza della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e in contrasto con i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10561/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui l'Ufficio di Procura è tenuto a esperire in via preliminare il sequestro dei beni della società e, solo in caso di esito negativo, può procedere all'eventuale sequestro per equivalente. Con memoria pervenuta il 26 febbraio 2022, il difensore della ricorrente, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il Tribunale del Riesame, nel confermare il decreto del G.I.P., ha evidenziato che, in forza dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, che ha esteso l'ambito di operatività dell'art. 322 ter cod. proc. pen. ai reati tributari, deve ritenersi consentita la apprensione dei beni nella disponibilità del reo, al momento della esecuzione del sequestro, a prescindere da qualsivoglia rapporto di pertinenzialità con il reato. Tale impostazione risulta immune da censure, in quanto coerente con la costante affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, dep. 2013, Rv. 254175), secondo cui, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare, per cui il tema evocato dalla difesa circa l'epoca di acquisizione dei beni da parte della ricorrente non risulta pertinente, assumendo rilievo, in senso favorevole alla legittimità del sequestro, il fatto che il reato per cui si procede risulta commesso in epoca (2011 e 2012) successiva all'entrata in vigore della riforma introdotta dalla legge n, 244 del 2007. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. In ordine alla questione della preventiva escussione del patrimonio della società, i giudici della impugnazione cautelare hanno osservato che, nel caso di specie, dagli atti era desumibile che la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui la Rao era legale rappresentante, non fosse più operativa, per cui non sarebbe stato possibile aggredire in via diretta il patrimonio dell'ente, ft affermazione questa scaturita da un accertamento di fatto peraltro non contestato e dunque non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede; anche in tal caso non vi è dunque spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva, dovendosi evidenziare che la decisione dei giudici cautelari si pone in sintonia con il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Rv. 275687), in forza del quale, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente. 3 ffi t 5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Rao deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell