CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 628, 337 e 495, cod. pen., assolvendolo dal reato di rapina; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato atteso che prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono le richieste. Sul punto, occorre sottolineare che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e nella specie l'onere argomentativo del giudice deve ritenersi assolto essendo egli partito dal minimo edittale di un anno previsto per il reato base di cui all'art. 495, con riduzione nel massimo di un terzo per le attenuanti generiche, come richiesto dalla difesa, e con l'applicazione dell' aumento, non di certo consistente, e quindi tale da non richiedere una particolare motivazione, di due mesi per la continuazione col reato di cui all'art. 337 c.p. (con pena finale di mesi sei e giorni venti di reclusione per l'ulteriore riduzione per la scelta del rito); sicché il motivo - si ribadisce - sì appalesa del tutto generico; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d