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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44504/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdate-~scratteiyarti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione a plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come contestate ai capi 1), 2), 3) e 4) della rubrica.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato.

4. Invero, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, commi 54 e 55,

I. n. 103 del 2017 agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 dep. 25/05/2018, Maisano, Rv. 273282; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 dep. 22/11/2017, Simut, Rv. 271780).

5. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrerte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] qi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdate-~scratteiyarti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione a plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come contestate ai capi 1), 2), 3) e 4) della rubrica. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato. 4. Invero, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, commi 54 e 55, I. n. 103 del 2017 agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 dep. 25/05/2018, Maisano, Rv. 273282; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 dep. 22/11/2017, Simut, Rv. 271780). 5. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrerte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] qi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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