CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 33814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o all’Ionio il 01/01/19623. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/20004. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 04/01/19555. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 30/04/2025 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette:- la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica pressoquesta Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e di annullare con rinvio il decreto impugnato nella parte incui ha revocato la confisca della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di MariaGiuseppina [OSCURATO:PERSONA];- la memoria di replica presentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoIacopino che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno contestato la fondatezzadi quanto rassegnato dal Procuratore generale, in particolare in relazione allaprospettata inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 30 aprile 2025 (dep. il 26 gennaio 2026), la Cortedi appello di Catanzaro ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], GiusyBorrelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto delTribunale di Catanzaro in data 19 giugno 2023 (dep. il 17 aprile 2024), che avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per ladurata di anni cinque, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e dispostola confisca dei beni ritenuti nella sua disponibilità. Per quel che qui rileva, la Cortedistrettuale ha invece revocato il decreto di confisca nei confronti di MariaGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. e al relativo compendio aziendale.2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso percassazione nell’interesse del proposto e dei terzi infra specificati per i motivi diseguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati cinque motivi.2.1.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 597,commi 1 e 3, cod. proc. pen., 125 cod. proc. pen., 10 e 27 d. lgs. n. 159 del 2011,nonché la carenza o apparenza della motivazione, in relazione al giudizio dipericolosità generica. La Corte territoriale, in assenza di impugnazione del Pubblicoministero, avrebbe riconosciuto l’attualità della pericolosità generica già esclusa inprimo grado, incorrendo nella violazione del principio devolutivo e nel divieto direformatio in peius; inoltre, avrebbe omesso di confrontarsi con le specifichecensure relative alla mancanza dei presupposti della pericolosità generica,segnatamente con riguardo all’assenza della commissione abituale di delitti cheabbiano effettivamente generato profitti (non valendo in senso contrario i merideferimenti e i carichi pendenti valorizzati dal Tribunale) ed abbiano costituitoquantomeno una parte significativa del reddito del ricorrente nell’arco temporaleindicato dal Proponente (dal 2009 al 2019). La Corte di appello avrebbeerroneamente assunto il difetto di censure sull’an della pericolosità generica e,come esposto, ritenuto l’attualità della stessa in violazione di legge.2.1.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 4,comma 1, lett. a), d. lgs. n. 159 del 2011 e la carenza o apparenza dellamotivazione in ordine alla pericolosità qualificata, quale appartenente aun’associazione mafiosa.Il decreto impugnato avrebbe confermato il giudizio di pericolosità,valorizzando i soli rapporti di vicinanza o contiguità con la consorteria [OSCURATO:PERSONA],in particolare il rapporto sentimentale del proposto con [OSCURATO:PERSONA] attività e allo sviluppo del sodalizio; e avrebbe altresì omesso di confrontarsicon le censure relative al travisamento di dati fattuali e all’assenza di elementiconcreti idonei a fondare il medesimo giudizio di pericolosità qualificata(erroneamente affermando che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indagato «inprocedimenti di mafia»; non argomentando rispetto al difetto, nel compendiointercettivo acquisito, di indizi di appartenenza).2.1.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 125cod. proc. pen., 10 e 27 d. lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 4, lett. b), del medesimodecreto, in relazione all’attualità della pericolosità qualificata.La Corte di appello avrebbe fondato la decisione su elementi non pertinentio travisati, senza confrontarsi con la dedotta cessazione, dal 2013, dei rapportipersonali valorizzati in chiave indiziaria (in particolare, la convivenza con MariaGiuseppina [OSCURATO:PERSONA]) né con il trasferimento del proposto a Roma (dal 2016) econ l’assenza di vicende recenti connotate da rilievo mafioso. La motivazione deldecreto impugnato avrebbe richiamato la durata dei rapporti con i clan(nonostante il Borreli non sia mai stato neppure indagato per associazione di tipomafioso e per delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.) ela continuità delle sue condotte antisociali (neppure specificate), il coinvolgimentoin vicende delittuose recenti (che rispetto alla pericolosità qualificata non vengonoin rilievo), l’assenza di segnali di dissociazione (impossibili per chi non è statoappartenente).2.1.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 125cod. proc. pen., 10 e 27 d. lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla proporzionalitàdella misura personale applicata. La Corte territoriale avrebbe omesso ognimotivazione sulle censure concernenti l’applicazione della sorveglianza specialenella sua massima durata e con obbligo di soggiorno, nonostante la prospettataincongruità della misura rispetto al quadro indiziario valorizzato.2.1.5. Con il quinto motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1, 4,6, 10, comma 2, 23, 24 e 26 d. lgs. n. 159 del 2011, nonché dell’art. 125, comma3, cod. proc. pen., in relazione alla confisca dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA],contrada Serragiumenta, adibito a residenza del proposto. La difesa aveva dedotto– sulla scorta di una consulenza tecnica di parte – che il bene è stato realizzatonel 2005, in epoca anteriore al periodo oggetto di accertamento patrimoniale (dal2009 al 2019) e della ritenuta sproporzione, che dunque non può giustificarel’ablazione; e la Corte di appello non avrebbe argomentato in alcun modo.2.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo,deducendo la violazione degli artt. 5 e 17 d. lgs. n. 159 del 2011 e all’art. 125,comma 3, cod. proc. pen., segnatamente con riferimento alla competenzaterritoriale.Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: la competenzaterritoriale per le misure di prevenzione si radica nel luogo in cui, al momento dellaproposta o della decisione, la pericolosità sociale si manifesta; e, in caso dimanifestazioni plurime, occorre fare riferimento alle condotte di maggiorerilevanza. I fatti attribuiti al proposto [OSCURATO:PERSONA], presupposto della ritenutacompetenza del Tribunale di Roma, dove dal 2016 egli ha trasferito i propriinteressi economici, non essendovi elementi attuali riferibili al distretto diCatanzaro (e già il Tribunale di Catanzaro avrebbe erroneamente rigettatol’eccezione, nonostante la documentazione agli atti indichi che le condotte rilevantisi sono svolte nel Lazio e che il proposto, trasferitosi dalla Calabria nel 2016, risultaindagato presso la Procura di Roma per reati connessi all’attività imprenditoriale).2.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati duemotivi di ricorso.2.3.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 125e 546 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 10, comma 3, e 2, comma 2, d. lgs.n. 159 del 2011, in ragione di un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivodel decreto impugnato. Il dispositivo conterrebbe la revoca della confisca dellequote della [OSCURATO:SOCIETA]., res non oggetto di appello, omettendoogni statuizione a proposito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione alla quale erastato interposto gravame; e la motivazione argomenterebbe in ordineall’accoglimento dell’appello proprio avverso la confisca di quest’ultima società ealla restituzione di essa all’avente diritto. Ne deriverebbe la mancanza dellamotivazione e l’aporia del provvedimento, rispetto alla quale non varrebbe laprevalenza del dispositivo che – come chiarito dalla giurisprudenza – non opera inogni caso.2.3.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 597,comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10, commi 3 e 4, d. lgs. n. 159del 2011, 680, 125 e 546 cod. proc. pen., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.,per la violazione del principio devolutivo, l’omessa motivazione e la violazione deldiritto di difesa in quanto la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sull’unicopunto devoluto con il gravame, ossia la richiesta di revoca della confisca dellaBenny [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo diricorso, con il quale è stata dedotta la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen.,24, 26 e 27 d. lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 6 CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost., inrelazione alla confisca delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e del relativo compendioaziendale.La Corte di appello avrebbe confermato la misura ablativa sulla base di unamotivazione apparente, omettendo del tutto di argomentare sulle censureprospettate con l’atto di appello (a fronte del deficit totale di motivazione deldecreto di primo grado a proposito della ricorrente), con cui si era dedottal’assenza di elementi atti a caratterizzare come fittizio l’acquisto delle quote daparte di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito avrebbe riferito pure ai beni nellatitolarità della ricorrente la «regia economica» del padre (il proposto GiuseppeBorrelli) mediante un rinvio per relationem a risultanze investigative concernentialtri presunti intestatari fittizi (tra i quali il nominativo della stessa ricorrente noncompariva). Inoltre, la motivazione del decreto di appello (come si trarrebbe dagliallegati al ricorso) avrebbe introdotto elementi fattuali non emergenti dagli atti delprocedimento (relativi al potere di gestione della società, alla strumentalità deicespiti rispetto al reimpiego di risorse illecite, all’assenza di fonti lecite da riferitea [OSCURATO:PERSONA]), finendo per fondare la confisca su una ricostruzione solofittiziamente argomentata.2.5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unicomotivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione degli artt. 125 cod.proc. pen., 24, 26 e 27 d. lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 6 CEDU e degli artt. 41 e42 Cost., in relazione alla confisca delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e del relativocompendio aziendale a lei intestati. La Corte di appello avrebbe confermato laconfisca con motivazione apparente, fondata unicamente sull’assenza dimovimentazioni del suo conto corrente e priva di effettivo confronto con la censuradifensiva secondo cui la mancata tracciabilità dei pagamenti avrebbe potuto al piùintegrare un inadempimento contrattuale, ma non dimostrare la fittizietàdell’intestazione, in difetto di elementi idonei a ricondurre la reale disponibilitàdelle quote al proposto [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], DomenicoSpingola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione della manifestainfondatezza e della genericità delle censure con essi articolate.Quanto ai primi tre motivi di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], il decretoimpugnato si sarebbe confrontato in modo completo e coerente con le censureconcernenti la pericolosità generica e qualificata; e le ulteriori doglianzel’appello.A proposito di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbecorrettamente rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero generici enon si confronterebbero con la motivazione del decreto impugnato.Il Procuratore generale ha invece rassegnato l’erroneità del decretoimpugnato che, pur motivando sull’accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., bene non oggetto di gravame; pertanto, hachiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato in parte qua.4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannotempestivamente presentato (il 6 giugno 2026) memoria di replica nell’interessedel proposto [OSCURATO:PERSONA], con la quale hanno contestato la fondatezza diquanto rassegnato dal Procuratore generale, in particolare in relazione allaprospettata inammissibilità del ricorso, tenuto conto delle censure contenute inesso (che avrebbero ritualmente denunciato la violazione di legge e non sarebberoinedite).Non deve tenersi conto della memoria depositata il 4 giugno 2026dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che l’ha qualificata come memoria di replica),nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L’atto non contiene alcuna replica allarequisitoria del Procuratore generale, ragion per cui deve qualificarsi memoria (perl’appunto, non di replica) ed è stata presentata tardivamente, ossia quando eragià spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusionesia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 12 giugno 2026,posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021,Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01;Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). Non occorre, allora,dilungarsi per osservare che con essa il difensore si è limitato a riportarsi ai motividi ricorso e a chiederne l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo e il secondo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi alla suaqualificazione come soggetto socialmente pericoloso, sono fondati nei limiti diseguito esposti; l’impugnazione, deve, dunque, essere accolta con assorbimentodelle rimanenti censure. È, altresì, fondato il primo motivo ricorso di MariaGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento del secondo motivo.L’accoglimento del ricorso del proposto, nei termini predetti, imponecomunque l’annullamento con rinvio del decreto impugnato anche nei confronti deirimanenti terzi interessati ricorrenti, secondo quanto si chiarirà, ivi compresoDomenico [OSCURATO:PERSONA], il cui unico motivo di ricorso è infondato.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità:- nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammessosoltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2,d. lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede dilegittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.),potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso la motivazione inesistente omeramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo diprovvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7,comma 1, e 10, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art.125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez.6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 – 01);- la motivazione del tutto mancante oppure apparente, e dunque inesistente,è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processualio si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamentoespresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio eperciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA].221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste soloquando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenirealla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazionigeneriche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez.6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazioneadottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità deldiscorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specificimomenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»(Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 – 01; cfr.pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Proprio in materia di prevenzione, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che:- «non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente,come tale refluente in violazione di legge, la […] sottovalutazione di argomentidifensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. U, n.33451/2014, Repaci, cit., che richiamano Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep.2004, Criaco, Rv. 229305; cfr. pure Sez. 2, n. 16553/2022, cit.);- in sede di legittimità è «possibile svolgere […] il controllo inerente all'esattaapplicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione,ove si profil[i] la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivodella fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in casodi radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità delprovvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost.,125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. lgs 06/09/2011, n. 159, poichél'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimentogiurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511,in motivazione; cfr. Sez. 2, n. 16553/2022, cit.).3. Deve, anzitutto, aversi riguardo all’unico motivo di ricorso articolatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui erroneamente sarebbe stataritenuta la competenza del Tribunale e, dunque, della Corte di appello diCatanzaro.La prospettazione difensiva è infondata.La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalle peculiarità proprie delprocedimento volto all’applicazione di una misura di prevenzione, ossia del fattoche, «in tema di prevenzione la individuazione del giudice competente risente delladiversa connotazione dello stesso giudizio preventivo, basato sull'apprezzamentodi una “condizione soggettiva complessa” più che sulla ricostruzione di uno o piùepisodi delittuosi specifici», anche dopo l’entrata in vigore del codice antimafia (edella disciplina posta dall’art. 5 di esso, poi modificato dalla legge 17 ottobre 2017,n. 161 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205), ha ribadito – come già espressonella vigenza della precedente disciplina da Sez. U, n. 18 del 03/07/1996,Simonelli, Rv. 205259-01 – che «la nozione di «dimora» va intesa non già in sensoformale quanto in riferimento allo spazio fisico in cui sono «intervenute lemanifestazioni di pericolosità», nel senso che il luogo in cui le stesse risultanoposte in essere (nell'ambito della prospettazione [dell’Organo proponente]) radicala competenza del giudice della prevenzione»; e ciò, per la «necessità di evitarescissioni tra il luogo di celebrazione del procedimento e quello in cui si èmanifestata con maggiore frequenza e intensità la pericolosità del soggettoproposto» (Sez. 1 , n. 13397 del 20/11/2020 – dep. 2021, confl. comp. in proc.Mattucci, Rv. 280902 – 02).Con riguardo ai casi in cui siano plurime le «manifestazioni di pericolositàsociale indicate nella proposta (aspetto non espressamente regolamentato dallegislatore)» – tenendo sempre presente il quid del giudizio di prevenzione(«inquadramento di una condizione» e non giudizio ricostruttivo del singolo fatto)– «ad essere rilevante è il luogo ove tale complessiva condizione di pericolosità sisia manifestata con maggiore continuità» (ivi; cfr. pure Sez. 1, n. 42238 del18/05/2017, Mancuso, Rv 270972-01; Sez. 1, n. 45380 del 07/07/2015, Confl.comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265255 – 01: secondo cui la competenza territoriale,per decidere sulla richiesta presentata nei confronti di un soggetto la cuipericolosità non sia riferibile ad un contesto associativo criminale, si determinaavendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettatidall'autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con caratteredi continuità in rapporto con l'ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo atal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità); e che «lì dovela condizione di pericolosità, per come prospettata, includa l'ipotesi dellaappartenenza ad un sodalizio mafioso la competenza del Tribunale vadaindividuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo edecisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacitàdi intimidazione del gruppo medesimo […], mentre nelle ipotesi in cui la condizionesoggettiva sia correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, adessere prevalente è il criterio della continuità di azione (intesa come luogo ove ilsoggetto ritenuto pericoloso manifesta il numero più consistente e ripetuto dicondotte devianti) e non necessariamente il luogo di commissione del reato dimaggiore gravità» (Sez. 1 , n. 13397/2020 – dep. 2021, cit.; cfr. pure Sez. 1, n.51076 del 04/04/2014, Rv 261601); difatti, la «“continuità di azione” del soggettoin un dato territorio» è un «criterio […] che consente di mantenere ferma lacompetenza del giudice del luogo di 'abituale pericolosità' anche in presenza diuno o più fatti di maggiore gravità commessi in luogo diverso ma del tuttoepisodici» (Sez. 1, n. 1446 del 14/09/2022 – dep. 2023, conf. comp. Trib. Catania– Trib. Bologna, Rv. 283972 – 01).Nel caso in esame, la proposta di applicazione delle misure di prevenzioneha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] una pericolosità sia generica, sia qualificata; e haposto a fondamento di quest’ultima l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al clan Forastefanoradicato nel territorio della provincia di Cosenza (in particolare a Cassano alloIonio) e dunque nel distretto di Catanzaro, pur richiamandone l’agire altrove (inparticolare, nel Lazio, peraltro come forma di reimpiego dei proventi illeciti giàconseguiti, e le relazioni con altri contesti criminali, ha attribuito ad essi unavalenza «estemporane[a]» (cfr. spec. p. 23 s., p. 290 s. proposta). E anche glielementi posti a fondamento della pericolosità generica richiamano (ovespecificano i luoghi) reati in amplissima misura commessi nel distretto diCatanzaro (cfr. ivi, spec. p. 11 s.). E, in effetti, sia il Tribunale sia la Corteterritoriale hanno accolto – nei termini che si esporranno – tale prospettazione.Dunque, in applicazione dei princìpi sopra esposti, la competenzaterritoriale è stata nella specie correttamente determinata, sia per la prevalenzadella pericolosità qualificata attribuita a [OSCURATO:PERSONA] sia perché – pur a frontedelle più recenti condotte, dopo il suo trasferimento nel Lazio – in relazione allasua pericolosità generica si è valorizzata la continuità di azione nel medesimoterritorio calabrese.4. I primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattaticongiuntamente.4.1. Anzitutto, non può ravvisarsi nella specie la reformatio in peius.Il divieto di reformatio in peius, infatti, «risulta violato nel caso in cui ilcontenuto precettivo della decisione di appello comporti, in assenza diimpugnazione della pubblica accusa, un trattamento deteriore rispetto a quelloinflitto in primo grado in termini di maggior durata temporale della misura diprevenzione, di inflizione di una misura più restrittiva o di applicazione allamedesima misura di modalità di esecuzione più stringenti, dovendosi, invece,escludere l'operatività del principio allorché il contenuto precettivo sia identico aquello di primo grado ed il giudice di appello si limiti ad una valutazione piùsfavorevole di elementi di fatto non direttamente incidenti sul contenuto finaledella decisione»: cfr. Sez. 6, n. 21964 del 12/05/2016, Giacchetti, Rv. 267068 –01; cfr. pure Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418 – 01, inmotivaz.; Sez. 5, n. 36497 del 23/06/2021, Sejunuri, n.m.). Difatti, alla stessastregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza con riguardo al giudizio penale, ildivieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo delprovvedimento e il suo concreto contenuto afflittivo e non si riferisce allamotivazione resta dal giudice della impugnazione, la quale può ben essere menofavorevole per l'imputato purché da ciò non derivi un trattamento più grave (Sez.3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Bona, Rv. 268893 - 01; Sez. 4, n. 3447del 03/10/2007 - dep. 23/01/2008, P., Rv. 238738 - 01; Sez. 5, n. 4011 del19/05/2005 - dep. 2006, Ricci, Rv. 233593 - 01; Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999,dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220529 - 01).Nel caso in esame, vero è che il Tribunale aveva qualificato GiuseppeBorrelli quale persona che per la condotta ed il tenore di vita deve ritenersi, sullabase di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi dib), d. lgs. n. 159 del 2011); ed aveva escluso l’attualità di tale pericolositàgenerica, ritenendo tuttavia il proposto in atto socialmente pericolo siccomeindiziato di appartenere a un’associazione di cui all’art 416-bis cod. pen. (art. 4,comma 1, lett. a), cit.) ed applicandogli perciò la sorveglianza speciale di pubblicasicurezza con obbligo di soggiorno, per la durata massima consentita dalla legge(cinque anni). E parimenti vero è che la Corte di appello, in mancanza diimpugnazione da parte del Pubblico ministero, ha ritenuto attuale anche lapericolosità generica del ricorrente. Ciò, però, non ha determinato in alcun modouna modifica in peius della statuizione di primo grado, che è stata confermatarispetto alla misura personale (non solo nell’an ma anche nella durata e nellerelative prescrizioni); nonché sulla statuizione ablativa, pure in parte quaconfermata, salve le più favorevoli statuizioni relative ai beni intestati a MariaGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tanto che i difensori del proposto nonhanno neppure dedotto che l’attribuzione a quest’ultimo di una pericolositàgenerica attuale abbia inciso sulla disposta confisca (che non richiede l’attualitàdella pericolosità sociale: cfr. art. 18, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011), né hannoassunto che da tale statuizione sia derivato l’ampliamento del perimetrocronologico della pericolosità già riconosciuta (quale appartenente aun’associazione mafiosa) e, dunque, del novero dei beni passibili di confisca (cfr.Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 – dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604 – 01, 262605 -01).4.2. Fermo quanto appena osservato, le censure difensive relative allaqualificazione di [OSCURATO:PERSONA] come persona socialmente pericolosa sonofondate, nei termini che si chiariscono.Nel compiere il giudizio di pericolosità e, per quel che qui più rileva,nell’avere riguardo al profilo «constatativo» che ne costituisce la prima fase (Sez.1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 4), il giudice della prevenzionepure nei casi di pericolosità generica:- «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie dipericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancheindipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertatola pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a talfine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali,eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di causeestintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che hapuntualizzato pure che il giudice della prevenzione «non può basare il suoaccertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fattistoricamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevatain relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzionedel proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su sempliciinformazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia nonaccompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali»);- «può valorizzare […] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcunprocedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi[…] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anchealla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa»(Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01; Sez. 6,n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372; cfr. pure Sez. 5, n. 37297 del23/06/2022, Stanek, Rv. 283798 - 01, n.m. sul punto);- «può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimentopenale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento diarchiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi allatrasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6,n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-02).Invero, «l’unico limite (insieme, ovviamente, con quello di non avvalersi diprove vietate […]) posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione” èil seguente: “i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto nondevono essere stati smentiti in sede di cognizione penale» (così già Sez. 2, n.26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256820; cfr. pure Sez. U, n. 13426 del25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271; cfr. Sez. 2, n. 30974 del 01/03/2018,Saracchini, n.m., secondo cui: «l'unico limite all'autonomia del giudizio diprevenzione è quello della negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili[,]di determinati fatti: ciò in quanto la negazione penale irrevocabile di undeterminato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo comeelemento iniziale del giudizio di pericolosità sociale»).In generale, dunque, «è ormai patrimonio comune sul piano interpretativodegli istituti coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa»(ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categoriecriminologiche tipizzate dal legislatore) può seguire la fase «prognostica» in sensostretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di offesa aibeni tutelati), logicamente influenzata dai risultati della prima» (Sez. 1, n. 4489del 26/10/2022 – dep. 2023, Candurro, Rv. 284166 – 01); nel senso che «nessunamisura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere […] applicatalì dove manchi una congrua ricostruzione di “fatti” idonei a determinarel'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle“categorie specifiche” di pericolosità espressamente “tipizzate” dal legislatoreall'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale [d.lgs.] n.159 del 2001» (Sez. 1, n. 4489/2022 –dep. 2023, cit., che così prosegue: «Solo l'avvenuto inquadramento del propostoin una delle categorie tipiche di pericolosità, derivante dall'apprezzamento di fatti[…] consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito delgiudizio di primo grado di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso'congiunta' a misura patrimoniale, mentre in ipotesi di pericolosità tipicasussistente ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primogrado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata lamisura patrimoniale della confisca 'disgiunta'»; cfr. pure Sez. 1, n. 31209 del24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01).Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in consonanza con la Cortecostituzionale (cfr. Corte cost. n. 24 del 2019), è consolidata nel ritenere che «le"categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudiziodi cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. lgs. n. 159 del 2011,devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, dicui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cuideve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arcotemporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e checostituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, oquantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo» (Sez. 5, n. 182/2020- dep. 2021, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 31914 del 06/05/2025, Zanga, Rv. 288625– 01; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827).Si deve poi ricordare che «per univoca interpretazione giurisprudenziale edottrinale, nell'ampio concetto di appartenenza [ad una associazione mafiosa],richiamato nell'art. 4 d.lgs. in esame, quale condizione legittimante l'applicazionedella misura, si ritengono rilevanti anche condotte non connotate dal vincolostabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agliartt. 110, 416-bis cod. pen., per definizione caratterizzata da una collaborazioneoccasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza conriferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loroinsorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica dellacondotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell'organizzazionecriminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dallaconnotazione strutturale, mentre risulta estranea a tale concetto la meracollateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita dellacompagine», dovendosi invece ritenere «l'impossibilità di qualificare comeappartenenza la condotta che, nella consapevolezza dell'illecito, si muova in unaindefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo, che non sia riconducibile adun'azione, ancorché isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopiassociativi» (Sez. U, n. 111/2018, cit.). Nei termini appena esposti, «il concetto diappartenenza, evocato dalla norma, è più ampio di quello di partecipazione, con ilconseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che nonintegrano neppure in ipotesi di accusa la presenza del vincolo stabile tra il propostoe la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, anche non continuativa(ivi).Il decreto impugnato non è conforme ai princìpi appena ribaditi né per lapericolosità generica né per quella qualificata.4.2.1. Quanto alla prima, in primo luogo la Corte distrettuale haerroneamente assunto che con l’atto di appello non si fosse contestato l’an di essabensì solo l’attualità (cfr. decreto impugnato, spec. p. 8, nonché atto di appello,parr. 2 e 3, specc. p. 7 s.).Inoltre, il decreto impugnato ha fondato la pericolosità del proposto ai sensidell’art. 1, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 159 del 2011: sul riferimento generico alsuo deferimento per taluni reati, senza indicare in alcun modo i fatti in discorso nédare conto dell’esito dei relativi procedimenti; sulla sottoposizione di GiuseppeBorrelli alla custodia cautelare in carcere per reati non lucrogenetici e, dunque,inconducenti rispetto alla sua sussunzione in tale categoria; su un sequestro dibeni (comprese quote sociali), in parte poi confiscati, senza specificare in relazionea quale reato sia stata disposta la misura reale e senza indicare il proposto qualeautore (ed anzi dando conto che il sequestro è stato disposto anche su beni altrui).A ciò la Corte di merito ha aggiunto in maniera assertiva la costituzione della Ecoters.r.l. per il reimpiego di proventi illeciti, nuovamente esprimendosi in maniera deltutto generica sul fatto illecito attribuito al proposto.Non occorre dilungarsi, per osservare che la «radicale mancanza diargomentazione […] su un elemento costitutivo della fattispecie che legittimal'applicazione della misura» (Sez. U, n. 111/2017, dep. 2018, cit.) a fronte dellecensure contenute al riguardo nell’atto di appello, si evidenzia ulteriormente allaluce del tenore del decreto di primo grado (rispetto al quale esse non posono dirsiprive di specificità: cfr. già Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822– 01; e, dopo la novella ex d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tra le altre, Sez. 5, n.15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01), ove pure i reati lucrogeneticiesposto nel decreto di sequestro reso dal Tribunale, cui il provvedimento di appelloespressamente rimanda, che in proposito si è limitato a una mera elencazione didenunce e deferimenti, senza dar conto del relativo esito processuale, alriferimento, quanto alle condanne definitive per delitti produttivi di reddito, a unaricettazione nel 1995 e all’omesso versamento di ritenute previdenziali nel 2016nonché a un elenco di carichi pendenti, senza specificare i medesimi fatti.4.2.2. Con riferimento alla pericolosità qualificata il decreto impugnato èimperniato: sulla relazione sentimentale intrattenuta dal proposto con MariaGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] e sulla generica indicazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] referente e intermediario rispetto alle attività imprenditoriali della cosca, manon ha indicato alcuna condotta da lui posta in essere; sull’asserto secondo cui ilclan imponesse l’approvvigionamento di cemento presso la sua cava, nonargomentando in alcun modo rispetto alla negazione, contenuta nell’atto diappello, della titolarità di una cava in capo al proposto. E nel resto ha fattoriferimento assertivo alla «vicinanza [del [OSCURATO:PERSONA]] al gruppo» mafioso, emersonella c.d. operazione Kossa, in cui sono state disposte misure cautelari, che lostesso decreto impugnato non indica come disposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; alfatto che egli sia stato «già indagato» (nella c.d. operazione Omnia) quale«personaggio legato alla criminalità organizzata locale e uomo di fiducia dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA]», come soggetto funzionale agli interessi delle cosche delcassanese, attribuendo al proposto «la contiguità agli affari della cosca», semprecon enunciati generici; a fronte, peraltro, della già rimarcata «impossibilità diqualificare come appartenenza la condotta che, nella consapevolezza dell'illecito,si muova in una indefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo, che non siariconducibile ad un'azione, ancorché isolata, che si caratterizzi per esserefunzionale agli scopi associativi» (Cass., S.U. 111/2018 cit.).Nuovamente, si osserva che il decreto definitorio di primo grado (come giàil decreto di sequestro) era del tutto assertivo sulla pericolosità qualificata diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], tratta dalla relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] non il Giudice di merito non ha chiarito la posizione da attribuire al [OSCURATO:PERSONA].4.3. In conclusione, poiché è viziata la qualificazione del proposto comesoggetto socialmente pericoloso il decreto impugnato deve essere annullato,rimanendo assorbite tutte le rimanenti censure avanzate nel suo interesse(relative all’attualità della pericolosità, alla durata della sorveglianza speciale e allaconfisca dell’immobile a lui intestato, che ne presuppone la pericolosità).5. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Dalla motivazione del decreto impugnato si trae che la Corte distrettualene ha inteso accogliere l’appello poiché le ha attribuito l’effettiva titolarità dellequote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo che «manc[hi] la prova delladisponibilità indiretta di tale società in capo al [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. decreto impugnato p.21 s.).Nel corpo del medesimo decreto, segnatamente nella parte in cui sonoriportati i cespiti di cui il Tribunale ha disposto la confisca, le partecipazioni dellaBenny [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il compendio di essa vengono indicati tra i beni intestati aBenedetta [OSCURATO:PERSONA], come segue: «quote societarie del valore nominale di €9.500,00 (pari al 95% del capitale sociale, di cui versato per € 2.375,00) dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), esercente l'attività di"supermercati", avente sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (RM), Via dei piani di MonteSavello n. 13, e luogo d'esercizio in Cassano allo Ionio (CS), alla c/da Laghi diSibari snc, e n. 2 filiali in [OSCURATO:PERSONA] (CS) (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) in C.da Steccato e (dal03.03.2021) in C.da Serragiumenta n. 2, esercenti l'attività di "lavorazione ecommercio ingrosso di caffè" con il logo "[OSCURATO:PERSONA]", unitamente all'interocomplesso di beni aziendali intestati/ appartenenti alla medesima società».Il dispositivo del decreto contiene la revoca del decreto di confisca di primogrado (e del sequestro), «nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alle quote societarie del valore nominale di €900,00 (pari al 10%del capitale sociale, interamente versato) della società "F.M.G. SUPERMERCATIS.R.LS." ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), esercente l'attività di "supermercati", aventesede in Cassano all'Ionio (CS), c/o complesso Esplanada frazione Sibari loc. laghidi Sibari, unitamente all'intero complesso di beni aziendali». E, in effetti, il decretodi primo grado, tra i beni di cui ha disposto la confisca e intestati alla [OSCURATO:PERSONA],indica anche quelli appena menzionati.Vero è che la [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di appello aveva dedotto di averacquisito nell’anno 2022 le quote sociali dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] (cfr.impugnato nulla espone. A fronte, peraltro, del fatto che entrambe le società indiscorso sono indicate come esercenti la medesima attività (supermercati), nelmedesimo luogo (Cassano all'Ionio), vi è una discrasia tra motivazione edispositivo che non può essere superata. E ciò per la dirimente considerazione cheil decreto impugnato è stato, ovviamente, depositato unitamente al propriodispositivo (di cui in conformità al rito non vi è stata previa lettura) ossiadispositivo e motivazione sono stati formati e depositati contestualmente in ununico documento (cfr. Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874 – 01);«in presenza di un unico documento intrinsecamente ed insanabilmentecontraddittorio, è impossibile accertare la reale volontà del giudice» (Sez. 6, n.37632 del 09/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288898 – 01); e questa Corte non puòrisolvere la detta discrasia con l’annullamento senza rinvio a norma dell'art. 620,comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv.284331 - 01).6. In ogni caso, il decreto impugnato deve essere annullato anche neiconfronti dei terzi interessati ricorrenti, senza esaminare i rimanenti motivi diricorso (segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e anche se èinfondato l’unico motivo articolato da [OSCURATO:PERSONA].La giurisprudenza di legittimità – in piena convergenza con quellaCostituzionale (per tutte, Corte cost., sent. n. 24 del 2019) e della Corte EDU (daultimo, Corte EDU, 20/01/2025, Garofalo e altri c. Italia; Corte EDU, Isaia e altric. Italia del 25/09/2025) – è consolidata nel ritenere che la pericolosità sociale delproposto costituisca presupposto e misura (in termini di proporzione, anche subspecie della c.d. perimetrazione temporale) della confisca (qui basti richiamareSez. U, n. 4880/2014 – dep. 2015, cit.); e ciò è a dirsi anche, ovviamente, per ibeni di cui i terzi risultino titolari che, in tanto possono essere confiscati se ritenutinella disponibilità del proposto, nella misura in cui quest’ultimo sia (o sia stato)socialmente pericoloso e possa ritenersi che li abbia acquisiti proprio per il tramitedell’agire illecito che ne ha palesato la pericolosità.A questo presupposto deve affiancarsi quanto chiarito, ancora di recente,dalle Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01, a propositodella collocazione del terzo intestatario (e, in proposta, fittizio intestatario) deibeni che si assume siano stati illecitamente acquisiti dal proposto nei terminipredetti. Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenza relativo ai poteri(anzitutto di allegazione) del terzo nel procedimento di prevenzione, nel senso che«in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamenteintestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettivatitolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza deipresupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto» (ivi). Edhanno espressamente chiarito che: «parte [privata] necessaria» del procedimentodi prevenzione è soltanto il proposto (destinatario della domanda ablativa, nei cuiconfronti viene instaurato il procedimento ed applicate le misure di prevenzione);e «i “terzi” restano tali anche sul piano del rito, giacché la loro legittimazione(ancor prima di qualsiasi richiamo alla categoria dell'interesse) è circoscritta allaposizione di diritto sostanziale che essi vantano sui beni oggetto del sequestro edel futuro provvedimento ablatorio di confisca» (ivi). Tanto che, pur potendo«”svolgere le loro deduzioni, con l'assistenza di un difensore, nonché chiederel'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisone sulla confisca”, […] il loro"titolo" partecipativo è circoscritto al diritto di cui sono (o appaiono essere)portatori»; e possono «stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito diprocura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo allaregola della domiciliazione ex lege presso quest’ultimo», in ragione della«sostanziale "estraneità" del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguentegiudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato)una condizione di pericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale perle parti private diverse dall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardandorapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalleregole che presiedono il processo civile»; nonché in ragione della «carenza diinteresse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l'applicazionedella misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dellostesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, lalegittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell'acquisto daparte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avereinteresse a far valere» (ivi).Se così è, l’annullamento di un provvedimento ablativo (nella specie, undecreto del Giudice di appello) per il difetto di uno dei presupposti della misuraablativa – difetto che, alla luce di quanto puntualizzato da Sez. U Putignano, nonpuò essere oggetto di rituale censura con il ricorso per cassazione dei terzi (il cheesclude l’assorbimento delle censure da loro sollevate) –, comunque logicamenteprecede l’esame delle ragioni dei medesimi terzi («circoscritt[e] alla posizione didiritto sostanziale che essi vantano sui beni oggetto del sequestro» e volte acensurare il provvedimento di confisca nei limiti a loro consentiti), se ritualmentededotte, inevitabilmente, estranee a quella a sostegno dell’annullamento inaccoglimento delle censure del proposto, che investono il primo dei presuppostidella confisca (ossia la classificazione del proposto in una delle categorie dipericolosità cui può seguire la misura reale).Né può deve disporsi la condanna dei terzi ex art. 616 cod. proc. pen., ivicompreso [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato un solo motivo di impugnazionein rito infondato. Difatti, anche la sua posizione sostanziale, di terzo proprietariodi beni oggetto di proposta di confisca, non può dirsi definita nel senso della suasoccombenza, a fronte dell’annullamento del decreto impugnato per difetto di unodei presupposti dell’ablazione, che ovviamente incide anche sulla sua posizione; e«nell'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite sussiste uno strettocollegamento tra soccombenza nel giudizio di impugnazione e condanna alpagamento delle spese processuali» (Sez. 5, n. 41632 del 26/11/2025, Bottega,Rv. 289083 – 02, che condivisibilmente richiama quanto esposto in motivazioneda Sez. U, n. 37824 del 10/07/2025, Buzzelli, Rv. 288732 – 01; in senso contrario,Sez. 1, n. 6072 del 12/11/2025 – dep. 2026, Rv. 289501 – 01, Colantuono, chein tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., hadichiarato inammissibile il ricorso del terzo ricorrente, condannandolo alpagamento delle spesa, pur avendo annullato senza rinvio l’ordinanza impugnatain ragione del rilievo officioso del difetto della ragionevolezza temporale dellaconfisca). P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Cortedi appello di Catanzaro in diversa composizione.Così deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]