CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11169/2026
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rinnovato apprezzamento della prova pre-cluso al giudice di legittimità.14. Il sesto motivo prospetta, ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza per contraddittorietà dellamotivazione in riferimento alle possibili operazioni elusive.15. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi. Ilgiudice non ha affermato che nel caso sussiste una fattispecie elusiva,bensì di evasione fiscale. La sentenza cita semplicemente la giurispru-denza della Corte che, tra l’altro, afferma che le operazioni infragrupposono spesso sfociate in operazioni elusive, ossia introduce una meraargomentazione dialettica.Numero registro generale 14684/2024Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 11169/2026Data pubblicazione 25/04/202616. In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom-benza. P.Q.MLa Corte:riunisce al ricorso r.g. n. 14684/2024 il ricorso r.g. n. 2206/2025;rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione dellespese di lite, liquidate in complessivi euro 8.200 per compensi, oltrespese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per entrambii ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026La PresidenteTania Hmeljak