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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34635/2022

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ia seguente SENTENZA 5Li CO -SC proposto ca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08 -04 -1981, avverso i'prOirianza del 17 -09-2021 della Corte di appello di Brescia; vsti gli atti, provvedimento irnpugnato e il ricorso; uCftC ia i-eiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iatte le it:onpisioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proci_iratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dei 17 settembre 2021, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile, perché tardivamente proposta, l'istanza presentata nell'interesse 01 [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la rescissione del giudicato in r&azicre alla sentenza resa il 24 settembre 2018, con la quale Zanini era stato condannato dai Tribunale di Brescia, perché ritenuto colpevole del reato di cui ail'art. 10 dei d. igs. n. 74 del 2000.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello lombarda, Zanini, tramite il suo ditensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo,, con il quale è stata eccepita sia l'erronea applicazione dell'art. 629 bis cod. proc, peni; anche in relazione agli art. 24 comma 2, 111 e 117 Cost. e all'art. 6 della Caciu, sia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziandosi che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che la decorrenza del termine per impugnare coincida con la mera richiesta, nel caso di specie peraltro non evasa„ di una copia della sentenza, atto privo dei necessari contenuti informativi circa le modalità di celebrazione del procedimento, dovendo invece il dies a quc per impugnare essere ancorato alla conoscenza della sentenza di condanna e degli atti significativi del procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] li ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 629 bis comma 2 cod. proc. per. . ia richiesta di rescissione è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissLpiiità„ personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

Ciò posto, deve osservarsi che un primo profilo di inammissibilità della richiesta è ravvisabiie nel fatto che, in atti„ non vi è la procura speciale rilasciata da Zanini al suo difensore ai fine della proposizione dell'istanza di rescissione, aspetto questo che, seoPene non rilevato dalla Corte di appello, è tuttavia verificabile in questa sede, quale presupposto indefettibile di ammissibilità della richiesta originaria. 2„/2, tale rilievo, idi per sé già dirimente, deve aggiungersi l'ulteriore dato, ben esplicato nell'ordinanza impugnata, della tardività dell'istanza difensiva.

Come osservato in modo pertinente dalla Corte territoriale, infatti, la richiesta di rescissione é stata depositata in data 27 aprile 2021, ovvero ben oltre il termine di 30 idiomi dai momento in cui Zanini ha avuto conoscenza del procedimento oieria:e a suo carico: questo momento è stato fatto coincidere, in maniera non iliociica, con quelio deil'inoltro al Tribunale, in data 9 ottobre 2020, della richiesta dell'imputato di trasmissione di copia della sentenza di condanna emessa nei suoi riguardi gai Tribunale di Brescia, sentenza di cui nella richiesta sono stati forniti gli estremi temporali, a nulla rilevando che l'istanza di copia della sentenza non sia stata evasa e che degli atti del fascicolo per il dibattimento l'interessato abbia dichiarato di aver avuto conoscenza solo circa 5 mesi dopo, ovvero nel 2021.

Sui punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925), secondo cui, in tema di rescissione dei giuCicato, termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degi atti dei processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza dei procedimento, dovendosi ritenere in tal senso che la richiesta formale e specifica di copia della sentenza presupponga la conoscenza, quantomeno, dell'esistenza del procedimento definito dalla pronuncia medesima.

Ne consegue cr.e„ sotto tare aspetto, legittimamente la richiesta di rescìssione del giudicato è stata ritenuta inammissibile perché tardivamente proposta, fermo restando che l'istanza era già inammissibile per il difetto di procura speciale.

3. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Zanini deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., ci sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto celia sentenza delta Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato sc-nza 'versare- in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitatíva, di euro 3.000 :n favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuarii a della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA 5Li CO -SC proposto ca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08 -04 -1981, avverso i'prOirianza del 17 -09-2021 della Corte di appello di Brescia; vsti gli atti, provvedimento irnpugnato e il ricorso; uCftC ia i-eiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iatte le it:onpisioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proci_iratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dei 17 settembre 2021, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile, perché tardivamente proposta, l'istanza presentata nell'interesse 01 [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la rescissione del giudicato in r&azicre alla sentenza resa il 24 settembre 2018, con la quale Zanini era stato condannato dai Tribunale di Brescia, perché ritenuto colpevole del reato di cui ail'art. 10 dei d. igs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello lombarda, Zanini, tramite il suo ditensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo,, con il quale è stata eccepita sia l'erronea applicazione dell'art. 629 bis cod. proc, peni; anche in relazione agli art. 24 comma 2, 111 e 117 Cost. e all'art. 6 della Caciu, sia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziandosi che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che la decorrenza del termine per impugnare coincida con la mera richiesta, nel caso di specie peraltro non evasa„ di una copia della sentenza, atto privo dei necessari contenuti informativi circa le modalità di celebrazione del procedimento, dovendo invece il dies a quc per impugnare essere ancorato alla conoscenza della sentenza di condanna e degli atti significativi del procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] li ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto. In primo luogo, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 629 bis comma 2 cod. proc. per. . ia richiesta di rescissione è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissLpiiità„ personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Ciò posto, deve osservarsi che un primo profilo di inammissibilità della richiesta è ravvisabiie nel fatto che, in atti„ non vi è la procura speciale rilasciata da Zanini al suo difensore ai fine della proposizione dell'istanza di rescissione, aspetto questo che, seoPene non rilevato dalla Corte di appello, è tuttavia verificabile in questa sede, quale presupposto indefettibile di ammissibilità della richiesta originaria. 2„/2, tale rilievo, idi per sé già dirimente, deve aggiungersi l'ulteriore dato, ben esplicato nell'ordinanza impugnata, della tardività dell'istanza difensiva. Come osservato in modo pertinente dalla Corte territoriale, infatti, la richiesta di rescissione é stata depositata in data 27 aprile 2021, ovvero ben oltre il termine di 30 idiomi dai momento in cui Zanini ha avuto conoscenza del procedimento oieria:e a suo carico: questo momento è stato fatto coincidere, in maniera non iliociica, con quelio deil'inoltro al Tribunale, in data 9 ottobre 2020, della richiesta dell'imputato di trasmissione di copia della sentenza di condanna emessa nei suoi riguardi gai Tribunale di Brescia, sentenza di cui nella richiesta sono stati forniti gli estremi temporali, a nulla rilevando che l'istanza di copia della sentenza non sia stata evasa e che degli atti del fascicolo per il dibattimento l'interessato abbia dichiarato di aver avuto conoscenza solo circa 5 mesi dopo, ovvero nel 2021. Sui punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925), secondo cui, in tema di rescissione dei giuCicato, termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degi atti dei processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza dei procedimento, dovendosi ritenere in tal senso che la richiesta formale e specifica di copia della sentenza presupponga la conoscenza, quantomeno, dell'esistenza del procedimento definito dalla pronuncia medesima. Ne consegue cr.e„ sotto tare aspetto, legittimamente la richiesta di rescìssione del giudicato è stata ritenuta inammissibile perché tardivamente proposta, fermo restando che l'istanza era già inammissibile per il difetto di procura speciale. 3. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Zanini deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., ci sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto celia sentenza delta Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato sc-nza 'versare- in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitatíva, di euro 3.000 :n favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuarii a della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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