CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di CROTONE''.2 dato avviso alle parti; (d-e udita la relazione svolta dal Con igliere dA [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro ottocentomila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), b), c), comma 3-bis, d. Igs. n. 286 del 1998 per essersi posto alla guida di un'imbarcazione organizzando ed effettuando il trasporto in Italia di n. 94 cittadini extracomunitari, procurandone illegalmente l'ingresso. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione circa la sussistenza del reato e la sua riferibilità al ricorrente, nonché erronea applicazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. quanto alla congruità della pena applicata, all'esito della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Considerato che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Ritenuto, infatti, che è orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale l'intervento del giudice, rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, va limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati; il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non rilevati nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. 2.2.Ritenuto che non è consentita alcuna censura, quanto al rilevato difetto di motivazione, circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e che il motivo nella parte in cui attinge la misura della pena non prospetta in alcuna parte della censura, l'illegalità della pena concordata, contestandone soltanto la congruità. 3. Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) e che, all'inammissibilità dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][bara Calaselice cenz Siani [OSCURATO:PERSONA]