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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07750/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18484/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 47/2019 depositata il13/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Trento con sentenza del 13 febbraio 2019 ha accolto il ricorso per revocazione avverso la sua precedente decisione del 31 ottobre 2017, n. 279, con riguardo al contenuto della c.t.u., limitando la condanna della banca alla somma di € 160.653,52, oltre accessori.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che per mero errore revocatorio, emergente senza necessità di alcuna valutazione dalla lettura della sentenza revocata e dalla c.t.u. in quel giudizio espletata, la somma di € 407.205,61 fosse un debito, e non un credito dei correntisti, e che il diverso conteggio da parte della precedente decisione fosse il frutto di una mera svista.

Avverso questa sentenza propongono ricorso i soccombenti, affidato ad unico motivo.

Resiste la banca intimata con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato altresì la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., perché nella specie non si trattava di semplice svista o falsa rappresentazione della realtà, ma la corte territoriale avrebbe proceduto ad una nuova valutazione dei fatti ed apprezzamento delle prove.

2. –Il motivo non può trovare accoglimento.

Risulta che la corte del merito abbia proceduto solo a correggere una precedente falsa rappresentazione della realtà.

Costituisce vizio revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., la censura, rivolta alla sentenza di merito, di essere l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti stessi della causa, e ciò può avvenire anche con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, quando si configuri appunto un tale genere di errore (cfr., per vari aspetti, Cass. 8 febbraio 2019, n. 3867; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1398; Cass. 17 maggio 2012, n. 7772; Cass. 25 gennaio 2002, n. 885).

In tale fattispecie si inquadrava il ricorso della banca, accolto dalla sentenza impugnata, la quale non ha quindi fatto malgoverno della norma invocata.

3. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie sul 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18484/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 47/2019 depositata il13/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Trento con sentenza del 13 febbraio 2019 ha accolto il ricorso per revocazione avverso la sua precedente decisione del 31 ottobre 2017, n. 279, con riguardo al contenuto della c.t.u., limitando la condanna della banca alla somma di € 160.653,52, oltre accessori. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che per mero errore revocatorio, emergente senza necessità di alcuna valutazione dalla lettura della sentenza revocata e dalla c.t.u. in quel giudizio espletata, la somma di € 407.205,61 fosse un debito, e non un credito dei correntisti, e che il diverso conteggio da parte della precedente decisione fosse il frutto di una mera svista. Avverso questa sentenza propongono ricorso i soccombenti, affidato ad unico motivo. Resiste la banca intimata con controricorso. La parte ricorrente ha depositato altresì la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., perché nella specie non si trattava di semplice svista o falsa rappresentazione della realtà, ma la corte territoriale avrebbe proceduto ad una nuova valutazione dei fatti ed apprezzamento delle prove. 2. –Il motivo non può trovare accoglimento. Risulta che la corte del merito abbia proceduto solo a correggere una precedente falsa rappresentazione della realtà. Costituisce vizio revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., la censura, rivolta alla sentenza di merito, di essere l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti stessi della causa, e ciò può avvenire anche con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, quando si configuri appunto un tale genere di errore (cfr., per vari aspetti, Cass. 8 febbraio 2019, n. 3867; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1398; Cass. 17 maggio 2012, n. 7772; Cass. 25 gennaio 2002, n. 885). In tale fattispecie si inquadrava il ricorso della banca, accolto dalla sentenza impugnata, la quale non ha quindi fatto malgoverno della norma invocata. 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie sul 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo
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