Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 28504/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

reato di cui all’art. 572 cod.pen., eccependoche il Tribunale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di cause diproscioglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazionedi legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essotassativamente indicate (Sez.F, n.28742 del 25/8/2020, Rv.279761).2.

Alla dichiarazione di inammissibilità de plano del ricorso, consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
reato di cui all’art. 572 cod.pen., eccependoche il Tribunale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di cause diproscioglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazionedi legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essotassativamente indicate (Sez.F, n.28742 del 25/8/2020, Rv.279761).2. Alla dichiarazione di inammissibilità de plano del ricorso, consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris