CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 32820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi, e per i ricorrenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2022 (dep. il 26 febbraio 2022) il Tribunale di Genova, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di Maverik ALAFLEUR e Giacomo ALAFLEUR, ha confermato - tranne che per due orologi Rolex, di cui ha ordinato la restituzione a Maverik ALAFLEUR - il decreto in data 31 gennaio 2022 con il quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha disposto il sequestro preventivo di una vettura intestata alla moglie di Giacomo ALAFLEUR, di preziosi e della somma di euro 17.315 nella disponibilità di Giacomo ALAFLEUR, nonché di preziosi - oltre che di un ritaglio di cuoio riportante lo stemma della Repubblica Italiana e le scritte «Repubblica Italiana» e «carta di (4/ identità» - nella disponibilità di Maverik ALAFLEUR, in relazione ai reati previsti dagli artt. 494 e 624-bis (con le aggravanti in incolpazione), e 648 cod. pen. di cui c:ostoro - per quel che qui rileva - sono imputati. 2. Avverso il provvedimento collegiale la difesa degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con il medesimo atto, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) - ha dedotto: - la violazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 624-bis cod. pen. in relazione alla sussistenza del vincolo pertinenziale dei beni in sequestro rispetto ai delitti di furto in abitazione ascritti in concorso a entrambi gli imputati ai capi E. e J., denunciando la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto; - la violazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. in relazione alla sussistenza del vincolo pertinenziale dei beni in sequestro rispetto ai delitti di ricettazione in abitazione ascritti a Giacomo ALAFLEUR (capo N.) e Maverik ALAFLEUR (capo P.) e del fumus commissi delicti. Più in particolare, i ricorrenti: - hanno denunciato la carenza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha assunto la sussistenza del fumus commissi delicti e la provenienza delittuosa di taluni dei preziosi in sequestro (in particolare, dal reato di furto in abitazione in danno di Claudia BOZZANO per cui si procede - cfr. capo E), avvalorandone il riconoscimento da parte della persona offesa (Daniela PILLA, figlia di Claudia BOZZANO) compiuto sulla scorta di dati e caratteristiche del tutto generici, senza considerare le allegazioni difensive (relative a una vera nuziale, di cui sarebbe stata «la gemella» in udienza e che «apparterebbe a Giacomo ALAFLEUR») nonché rilevando che al Tribunale non sono attribuiti poteri istruttori e che la difesa si sarebbe limitata a una mera allegazione sul punto; - hanno parimenti assunto l'illogicità della motivazione nella parte in cui è stato valorizzato il riconoscimento da parte del MANTICA di talune monete (con marchio Lavazza), come quelle oggetto del delitto di furto in abitazione commesso nei suoi confronti (capo J.), poiché le monete in discorso sarebbero «seriali» e «beni fungibili»; - hanno rimarcato di aver denunciato con il ricorso, con riferimento al vincolo pertinenziale dei beni sequestrati rispetto ai delitti di furto in abitazione appena indicati, l'«error in iudicando» che costituirebbe una violazione di legge r tualmente deducibile in presenza di una motivazione totalmente mancante o meramente apparente; - hanno assunto che la macroscopica illogicità della motivazione emergerebbe in relazione a tutti i residui preziosi per i quali non vi è stato alcun riconoscimento, che sono stati «evidentemente ritenuti provento dei reati di ricettazione» contestati al capo N. a Giacomo ALAFLEUR e al capo P. a Maverik ALAFLEUR, rispetto ai quali la provenienza delittuosa sarebbe stata tratta dalla natura, dalle caratteristiche e dalle modalità dell'occultamento di essi. Sotto tale ultimo profilo, l'ordinanza impugnata sarebbe rimasta silente nonostante la difesa avesse dedotto l'insussistenza del fumus di entrambi i delitti di ricettazione e si fosse doluta della carente motivazione del decreto di sequestro; difatti, il provvedimento del Tribunale: - si sarebbe limitato ad assumere la provenienza delittuosa dei gioielli sequestrati a Giacomo ALAFLEUR, alla luce dei richiamati riconoscimenti dei preziosi sopra indicati da parte della BOZZANO e del MANTICA, generalizzando tale provenienza che ha riferito anche ai preziosi non riconosciuti da alcuna persona offesa e al denaro, così violando l'art. 648 cod. pen. sotto il profilo della sussistenza del fumus e del correlato vincolo pertinenziale di tali ultimi beni rispetto proprio al delitto di cui al capo N., e attribuendo rilievo alle modalità di custodia di essi; - con riferimento ai beni nella disponibilità di entrambi gli imputati, avrebbe disatteso la valenza dimostrativa dei certificati relativi alla provenienza delle stesse res, in maniera illogica e finendo col porre a loro carico l'onere della prova; - avrebbe del tutto pretermesso l'esame delle deduzioni dfensive «sollevate nella discussione», relative alla mancata indicazione nei capi «di imputazione» N. e P. «formalizzati con la richiesta di sequestro» della provenienza delittuosa dei beni che è presupposto della fattispecie, in relazione ai quali non si indicato né il delitto (di cui non si è ipotizzato neppure il nomen iuris), né il soggetto in danno del quale sarebbe stato commesse né il luogo; ciò evidenzierebbe l'insussistenza del fumus di entrambi i reati di ricettazione, difettando qualsivoglia elemento indiziario relativo alla provenienza delittuosa dei beni in discorso (come chiarito in un caso analogo da questa Corte - cfr. Sez. 2. n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio - con riferimento al denaro, ma con principio che dovrebbe estendersi pure alle monete marchiate Lavazza in sequestro, beni seriali fungibili, e ai preziosi non riconosciuti dalle persone offese); - l'ordinanza impugnata avrebbe eccessivamente valorizzato «sotto il profilo "soggettivo"», il luogo in cui erano custoditi i beni, peraltro solo con riguardo a Giacomo ALAFLEUR, confondendolo con la «prova» dell'elemento oggettivo e così incorrendo in un evidente errore logico; e gli elementi in atti - sulla scorta dei quali sarà deciso il giudizio abbreviato già ammesso - non sarebbero idonei a fornire la prova dell'elemento oggettivo dei reati di ricettazione al di là di ogni ragionevole dubbio (avendo al più valenza indiziaria della sussistenza dell'elemento soggettivo); - quantunque la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, in tema di ricettazione, non occorra la sussistenza di una sentenza passata in giudicato che accerti la provenienza delittuosa dei beni, l'accertamento demandato sul punto al giudice (della ricettazione) deve fondarsi su dati fattuali come «normalmente l'accertamento del reato c.d. presupposto», che nella specie non ha avuto luogo; e nel caso in esame, trattandosi di beni che non hanno un regime di circolazione c.d. tutelato (beni mobili registrati, assegni, carte di credito, bancomat) possono essere «posseduti» da chiunque e quindi non possono essere considerati in re ipsa di provenienza delittuosa sulla scorta di massime di esperienza, dovendo essere distinti sotto tale profilo dai beni che per loro natura non sono destinati a circolare «quali ad esempio quelli extra commercium, o in relazione ai quali è sempre identificabile un titolare». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi ccnsentiti dalla legge, ha sollevato censure inedite e manifestamente infondato, nei termini di seguito esposti. 1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali - ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e, dunque, possono essere ritualmente mosse censure alla motivazione non a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., bensì qualora essa sia apparente e, dunque, inesistente (ossia quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01), ipotesi che l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sanziona con la nullità e che, dunque, deva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nel caso in esame, con le censure sopra indicatt- e salvo quanto si dirà appena oltre in relazione alla provenienza delittuosa dei beni oggetto materiali dei reati di ricettazione per cui è stata disposta la cautela - i ricorrenti hanno dedotto l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ricostruzione delle fattispecie concrete, ossia un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01) e, dunque, una censura non consentita. Non occorre, allora, immorare oltre al riguardo, bastando aggiungere che la totale mancanza o apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata è stata assunta in maniera del tutto apodittica, e dunque generica, nel corpo del ricorso limitatamente alla pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto ai delitti di furto in abitazione (di cui ai capi E. e 3.), e trova patente smentita, avendo il Collegio del riesame argomentato sul punto alla luce delle dichiarazioni in atti e delle modalità di custodia delle res in discorso, espressamente indicando le ragioni per cui ha negato capacità rappresentativa agli elementi addotti dalla difesa, tanto che la difesa ha inteso confutare tale iter. Quanto, poi, all'omessa motivazione - da parte del Collegio del riesame - sulle deduzioni difensive «sollevate nella discussione» relative alla mancata indicazione nei «capi di imputazione» N. e P. formulati per i delitti di ricettazione della provenienza delittuosa dei beni de quibus, è dirimente considerare che: si tratta di una censura inedita, poiché essa - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - non risulta sollevata nel corso dell'udienza del 25 febbraio 2022 (cfr. verbale dell'udienza); nonché generica poiché non censura effettivamente il provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei presupposti della cautela e, segnatamente, del fumus commissi delicti ma fa riferimento astratto all'incolpazione, peraltro con un'argomentazione con evidenza erronea, atteso che la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che il delitto presupposto della ricettazione «non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso» (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019 , Failla, Rv. 277334 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag