CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 2 marzo 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio della motivazione in ordine al motivo di appello con cui si censuravano le modalità di svolgimento dell'individuazione fotografica dell'imputato e in relazione alla valutazione delle prove dichiarative acquisite nell'istruttoria, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime censure oggetto di appello, a pagine 7 e 8, hanno sottolineato come l'individuazione dell'imputato effettuata dalla persona offesa risultasse pienamente attendibile e riscontrata dai successivi accertamenti, alla luce dei quali è stato anche provato che il prevenuto fosse l'effettivo proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto del ciclomotore e hanno altresì ribadito l'irrilevanza dell'esito negativo del successivo confronto, poiché giustificabile in considerazione del lasso di tempo trascorso e della circostanza che la stessa persona offesa aveva confermato la validità di quanto riferito all'epoca dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]\liéeiesOensore [OSCURATO:PERSONA]