Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 18929/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 31651 del 3 giugno 2021 - della sentenza del 16 dicembre 2019 della stessa Corte di appello, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 30 gennaio 2019 come modificata per effetto dell'esclusione della recidiva già disposta da questa Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio.

Il Tribunale di Milano, con detta sentenza, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina pluriaggravata, di lesione personale aggravata e di porto e detenzione illegali di armi comuni da sparo clandestine e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.

La Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale, ma questa Corte di cassazione ha escluso la recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ha mantenuto fermo il trattamento sanzionatorio già stabilito in primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale si duole della ritenuta irrilevanza, ai fini del giudizio di bilanciamento tra le circostanze del reato, della condotta colposa delle persone offese, da lui ritenuta invece rilevante ai sensi dell'art. 55 cod. pen..

La Corte di appello ha affermato che le persone offese avevano reagito con violenza al tentativo di rapina attuato ai loro danni dall'Amato e dal complice e, facendo uso di coltelli, si erano limitati a difendere la propria incolumità personale dalla aggressione violenta ed ingiustificata dei due rapinatori.

In realtà, sostiene il ricorrente, il Tribunale aveva accertato che le persone offese avevano colpito l'Amato quando egli era già disarmato, ferito e scaraventato a terra e, pertanto, in capo alle vittime, ricorreva un eccesso colposo di legittima difesa.

Sussiste, quindi, un contrasto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello; la motivazione di quest'ultima sentenza si presenta, quindi, illogica perché oblitera una circostanza che ha avuto rilevanza primaria nella genesi del delitto di lesione personale.

Era stata l'aggressione attuata dalle persone offese che aveva indotto i rapinatori ed in special modo l'Amato a sparare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il vizio di contraddittorietà di motivazione si verifica soltanto se, in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, vi sia inconciliabilità logica fra l'una e l'altra affermazione della stessa sentenza impugnata per Cassazione, e non quando vi sia contrasto fra le considerazioni svolte nella sentenza di appello e • < quelle della decisione di primo grado (Sez. 2, n. 3308 del 04/12/1984, dep. 11/04/1985, Vasta, Rv. 168637).

Il principio della integrazione delle sentenze conformi, o più precisamente delle motivazioni di esse, vale come criterio di ermeneutica giurisdizionale, per ritenere estese le argomentazioni della sentenza di primo grado alla motivazione della sentenza di appello, che ne abbia confermato il dispositivo; tuttavia, tale criterio non implica il principio secondo cui il giudice di appello potrebbe pervenire ad identica decisione di quello di primo grado solo in base ad identiche argomentazioni o ad identico iter logico-giuridico (Sez. 4, n. 8619 del 24/04/1981, Bossi, Rv. 150353).

Il giudice di appello, quale giudice di merito di secondo grado, può quindi effettuare una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal primo giudice e pervenire alla stessa decisione, fondandola su altri elementi di giudizio emersi nel processo e ritenuti attendibili (Sez. 4, n. 6327 del 24/02/1981, Crippa, Rv. 149554).

Il giudice di appello ha il potere e il dovere, nella osservanza del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, di esaminare tutte le risultanze processuali acquisite ai fini della decisione, e quindi anche di interpretarle in modo e con rilievo diversi rispetto alla valutazione del primo giudice, attribuendo ad una o più circostanze ciii fatto una portata diversa.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo, che non rientra tra quelli per i quali è consentito proporre ricorso per cassazione.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/4/2022. w < Z cc C.)w3 ▪ _J Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 31651 del 3 giugno 2021 - della sentenza del 16 dicembre 2019 della stessa Corte di appello, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 30 gennaio 2019 come modificata per effetto dell'esclusione della recidiva già disposta da questa Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio. Il Tribunale di Milano, con detta sentenza, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina pluriaggravata, di lesione personale aggravata e di porto e detenzione illegali di armi comuni da sparo clandestine e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle persone offese, costituitesi parti civili. La Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale, ma questa Corte di cassazione ha escluso la recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha mantenuto fermo il trattamento sanzionatorio già stabilito in primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale si duole della ritenuta irrilevanza, ai fini del giudizio di bilanciamento tra le circostanze del reato, della condotta colposa delle persone offese, da lui ritenuta invece rilevante ai sensi dell'art. 55 cod. pen.. La Corte di appello ha affermato che le persone offese avevano reagito con violenza al tentativo di rapina attuato ai loro danni dall'Amato e dal complice e, facendo uso di coltelli, si erano limitati a difendere la propria incolumità personale dalla aggressione violenta ed ingiustificata dei due rapinatori. In realtà, sostiene il ricorrente, il Tribunale aveva accertato che le persone offese avevano colpito l'Amato quando egli era già disarmato, ferito e scaraventato a terra e, pertanto, in capo alle vittime, ricorreva un eccesso colposo di legittima difesa. Sussiste, quindi, un contrasto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello; la motivazione di quest'ultima sentenza si presenta, quindi, illogica perché oblitera una circostanza che ha avuto rilevanza primaria nella genesi del delitto di lesione personale. Era stata l'aggressione attuata dalle persone offese che aveva indotto i rapinatori ed in special modo l'Amato a sparare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il vizio di contraddittorietà di motivazione si verifica soltanto se, in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, vi sia inconciliabilità logica fra l'una e l'altra affermazione della stessa sentenza impugnata per Cassazione, e non quando vi sia contrasto fra le considerazioni svolte nella sentenza di appello e • < quelle della decisione di primo grado (Sez. 2, n. 3308 del 04/12/1984, dep. 11/04/1985, Vasta, Rv. 168637). Il principio della integrazione delle sentenze conformi, o più precisamente delle motivazioni di esse, vale come criterio di ermeneutica giurisdizionale, per ritenere estese le argomentazioni della sentenza di primo grado alla motivazione della sentenza di appello, che ne abbia confermato il dispositivo; tuttavia, tale criterio non implica il principio secondo cui il giudice di appello potrebbe pervenire ad identica decisione di quello di primo grado solo in base ad identiche argomentazioni o ad identico iter logico-giuridico (Sez. 4, n. 8619 del 24/04/1981, Bossi, Rv. 150353). Il giudice di appello, quale giudice di merito di secondo grado, può quindi effettuare una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal primo giudice e pervenire alla stessa decisione, fondandola su altri elementi di giudizio emersi nel processo e ritenuti attendibili (Sez. 4, n. 6327 del 24/02/1981, Crippa, Rv. 149554). Il giudice di appello ha il potere e il dovere, nella osservanza del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, di esaminare tutte le risultanze processuali acquisite ai fini della decisione, e quindi anche di interpretarle in modo e con rilievo diversi rispetto alla valutazione del primo giudice, attribuendo ad una o più circostanze ciii fatto una portata diversa. Ne consegue l'inammissibilità del motivo, che non rientra tra quelli per i quali è consentito proporre ricorso per cassazione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/4/2022. w < Z cc C.)w3 ▪ _J Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 18929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris