CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1963
Cassazione n. 39032/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/02/1963 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la disposta esecutività della sentenza di primo grado, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività, è manifestamente infondato; che, invero, questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di affermare che «il ricorso tardivo configura un caso in cui fa difetto un presupposto essenziale, legislativamente previsto, per la stessa configurabilità di un atto di impugnazione, sicché ci si trova in presenza di un atto inidoneo ad introdurre il giudizio di impugnazione ed alla instaurazione di un valido rapporto processuale. Si è in questo caso in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento giudiziale di inammissibilità, per la sua natura dichiarativa, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine. La declaratoria di inammissibilità si risolve quindi nella constatazione che si è ormai formato un giudicato in senso sostanziale fin dall'insorgenza della causa stessa di inammissibilità, concretizzatosi alla scadenza dei termini per proporre l'impugnazione. La pronunzia è quindi finalizzata ad impedire l'inutile prosecuzione di una attività comunque destinata a sfociare, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., anche a posteriori, in un accertamento negativo di pendenza del processo (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Rv. 213981, Piepoli)» (Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265107 - 01, in motivazione; in senso conforme, Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207 - 01; Sez. 6, n. 2447 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274930 - 01; Sez. 5, n. 27135 del 23/3/2018, M., Rv. 273231 - 01; Sez. 1, n. 35503 del 24/6/2014, Kienn, Rv. 260287 - 01); che, del resto, la «giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. nel senso seguente: quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, la sentenza è irrevocabile, a prescindere dall'esito del relativo giudizio; in quella sede, peraltro, si potrà verificare che l'impugnazione non sia, in realtà, tardiva (si pensi ad un'impugnazione presentata in luogo diverso da quello in cui fu emesso un provvedimento, tardivamente trasmessa), ma se, al contrario, la tardività sia confermata, la relativa ordinanza non potrà che prendere atto di un'irrevocabilità già verificatasi. Questa soluzione è imposta dall'utilizzo della particella disgiuntiva "o" che separa le due ipotesi dell'inutile decorso del termine per proporre impugnazione e dell'inutile decorso del termine per impugnare l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, particella la quale indica che l'evento della irrevocabilità si compie quando si verifica anche una sola delle due ipotesi contemplate» (Sez. U, Butera, cit., in motivazione); che, in definitiva, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2 e 591, comma 2, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione; che, invero, in caso di appello presentato fuori termine, si è in presenza di un'impugnazione sin dall'origine inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione di essa ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend