CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 14972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto daL [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI ANCONAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 14.7.2021 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata in data 14.7.2021 il Tribunale di Macerata ha applicato, su concorde richiesta delle parti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 per aver emesso e rilasciato, in qualità di I. r. della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la pena di otto mesi e sette giorni di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.1 comma 143 I. 244/2007, 322-ter c.p. e 12 bis d. Igs. 74/2000, la mancata disposizione della confisca che deve trovare necessaria applicazione per i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato. Nel rilevare come lo specifico reato in contestazione pur non contemplando per l'emittente le false fatture, a differenza dell'utilizzatore, un vantaggio fiscale, comporti di norma l'incameramento di un compenso versato da parte di chi delle suddette fatture abbia beneficiato, lamenta in ogni caso la mancanza di motivazione sul punto della confisca che, anche nel caso in cui il profitto non sia determinabile, deve comunque accompagnare la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Premesso che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, deve ritenersi correttamente ricompresa nella nozione di illegalità della pena anche l'omessa disposizione della misura di sicurezza quando la sua applicazione è prevista obbligatoriamente (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019 - dep. 05/07/2019, PG C/ Scarpulla, Rv. 275896). Invero, così come risulta pena illegale quella eccedente, per specie o quantità, la sanzione astrattamente prevista per la corrispondente fattispecie incriminatrice, ovvero quella che si configuri come una sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'ipotesi in cui è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, secondo quanto già affermato da questa Corte (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509), rientra, del pari, nell'ambito della stessa nozione la mancata pronuncia della misura sicurezza imposta ex lege determinando una illegalità sul piano quantitativo della pena nel suo complesso (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 27494).Essendo il reato in esame compreso tra quelli di cui al d. Igs. 74/2000 per i quali la confisca è prevista obbligatoriamente dall'art. 12 bis, l'omessa pronuncia da parte del Tribunale lombardo integra, in quanto difforme dal modello legale previsto come obbligatorio, una statuizione illegale, non risultando il giudice che emetta una sentenza di patteggiamento sia vincolato dall'accordo inter partes a fronte di una statuizione sottratta alla sfera di disponibilità delle parti e che non afferisce all'accordo negoziale concluso dalle medesime. E' ben vero che solo l'utilizzatore delle fatture relative ad operazioni inesistenti ottiene automaticamente un profitto pari al risparmio di imposta che consegue con l'inserimento nella dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto delle fatture per operazioni inesistenti realizzando l'accrescimento, per l'appunto fittizio, dei costi, e che altrettanto non avviene per l'emittente che, realizzando invece una divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale della stessa, non acquisisce con l'emissione della falsa fattura alcun vantaggio fiscale: ma non per questo può omettersi di considerare che il reato di cui all'art. 8 d. Igs.74/2000, proprio perché finalizzato a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, implica, di norma, l'incameramento da parte del suo autore di un compenso, quand'anche inferiore al profitto, ovverosia al risparmio di imposta, conseguito dall'utilizzatore delle fatture ideologicamente false, corrispondente al prezzo del reato medesimo. Poiché nella specie nulla è stato disposto né argomentato dal giudice di merito in ordine alla confisca obbligatoriamente prevista, né sono state evidenziate le ragioni che imponessero di escludere l'applicazione della misura ablatoria, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto che, in quanto oggetto di statuizione officiosa del giudice, non incide sull'accordo negoziale concluso dalle parti, con conseguente rinvio al Tribunale di Macerata affinchè si pronunci sulla confisca P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] GIP Così deciso il 10.2.