CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo proposto il ricorrente lamenta apparente motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuta tale doglianza generica poiché si limita a riportare, senza confrontarsi con essa, ma assumendone l'apparenza, la congrua argomentazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di applicazione della evocata causa di non punibilità evidenziando che l'imputato ha agito con particolare intensità del dolo, avendo prima falsamente dichiarato di avere conseguito la patente e di averladimenticata e, quindi, consapevole che avrebbero potuto essere effettuati controlli, ha fornito le generalità del fratello e, solo quando tale falsità era emersa a seguito del raffronto tra questi e la fotografia sul documento, ha ammesso l'addebito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA]' A G2026 [OSCURATO:PERSONA] 144 S'oput L.....„. _ 2