CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26261/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 6244-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],elettivamente domiciliatoin Roma, alla P.zza della Balduina n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso - Controricorrente della sentenza n. 809/07/2016 della Co mmissione t ributaria regionale dell’Abruzzo,sez. staccata di Pescara, depositata i l 6 settembre 201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9luglio 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dagli atti difensivi delle parti si evince che l’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica fiscale condotta dalla GdF, notificò ad Accertamento –Fatturazione on-line –Account in uso ad altro soggetto – Legittimazione passiva RGN 6244/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2007, pretese maggiori imposte. La contestazione trovava genesi nella constatazione che il contribuente aveva esercitato attività di commercio on-line tramite il portale EBay, regolarizzando tuttavia la propria posizione fiscale, con apertura di una partita iva,solo dal dicembre 2008. L’Agenzia delle entrate determinò il reddito, acquisendo i dati commerciali della società Unaltropassos.r.l., a cui la Ebay aveva emesso fatture, ma per le operazioni eseguite dal Gianvito, che a quell’account, in mancanza di uno proprio, si era appoggiato. Il contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che ne accolse le ragioni, annullando l’atto, con sentenza n. 207/03/2014. L’Ufficio appellò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, che rigettò tuttavia le doglianze con sentenza n. 809/07/2016, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice regionale ha rilevato che l’attribuzione al Gianvito d ella documentazione fiscale per operazioni commerciali eseguite sull’account della società [OSCURATO:SOCIETA]., per essere questo un indirizzo utilizzato dalla stessa società giuridica per proprie operazioni, non consentiva di avere specifici elementi di riscontro del collegamento delle vendite alla persona fisica del Gianvito e non invece alla [OSCURATO:SOCIETA] dunque ritenuto di accogliere l’eccepito difetto di legittimazione passiva del contribuent e, così confermando quanto già delibato dal giudice di primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il contribuente. All’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio 202 5 l a causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo l’ufficio ha lamentatol’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. La sentenza d’appello non avrebbe tenuto conto di tutti i numerosi indizi allegati dall’amministrazione finanziaria a dimostrazione che quelle operazioni dovevano essere attribuite al Gianvito. Il motivo è inammissibile. RGN 6244/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza risulta pubblicata il 6 settembre 2016. Ad essa trova pertanto applicazione la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che, introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, è entratain vigore dal giorno 11 settembre 2012 e dunque anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata. Pertanto nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggettodi discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5 dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Si è anche affermato che la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie - sempreché la o le risultanze non considerate partitamente non siano tali da condurre ad una diversa decisione - dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti. Nel caso di specie il giudice regionale ha ritenuto che gli elementi allegati dall’amministrazione finanziaria non fossero idonei ad escludere che le operazioni, che l’ufficio riteneva riconducibili all’attivitàdi commercio on-line RGN 6244/2017 Consigliere rel. Federici espletata dal Gianvito, non appartenessero invece alla società [OSCURATO:SOCIETA], titolare dell’account ed esercente evidentemente la stessa attività o comunque una similare. Ma soprattutto, ai fini della inammissibilità del motivo, milita la considerazione che la ricorrente non ha indicato un fatto storico, ma una serie di indizi, che a suo dire il giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato e correttamente interpretato. Con ciò l’Agenzia delle entratenon ha in realtà lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, ma ha sollecitato questa Corte ad una rivalutazione degli elementi probatori, attività riservata solo al giudice di merito ed inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso in definitiva deve essere rigettato. Le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate in favore del controricorrente nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano in favore del Gianvito nella misura di € 5.900,00 Per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, nella mis