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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2018

Cassazione n. 05363/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24947/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA]' PORPORA, 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 334/2018 depositata il22/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Milano.

Esponevano di essere proprietari di un immobile e di un annesso solaio (sub 47), illegittimamente occupato dalla Bani, del quale chiedevano il rilascio.

Resisteva la convenuta, affermando che il solaio le apparteneva e chiamando in causa gli eredi delle sue danti causa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti svolgeva domanda subordinata di manleva.

A sua volta, la Bani instaurava altro giudizio nei confronti del Tamani e della Manzoni, chiedendo la declaratoria di usucapione del solaio

47. I convenuti chiamavano in garanzia il loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva per chiedere il rigetto della domanda principale e di quella di garanzia per evizione.

Il giudice adito, riuniti i due procedimenti, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ordinando alla Bani il rilascio del solaio.

Su impugnazione della soccombente, con sentenza n. 334, depositata il 21 gennaio 2018, la Corte d’appello di Milano confermava la decisione di primo grado.

A tale riguardo, la Corte distrettuale – pur dando atto di un errore materiale nelle coerenze catastali - valorizzava il dato presente nella compravendita stipulata dalla Bani, che indicava il solaio acquistato col numero

55. Inoltre, quanto al solaio contestato, l’appellante non ne avrebbe provato il possesso continuato ed incontestato, né ventennale né decennale.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Si sono costituiti con distinti controricorsi, da un lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto del ricorso.

Ha altresì proposto rituale controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va premesso che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Gabetta hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica nei loro confronti, essendo la procedura stata completata il 24 agosto 2018, anziché il precedente 24 luglio.

L’eccezione non può essere accolta.

Sono gli stessi controricorrenti ad affermare che la notifica era stata tentata nei confronti del loro avvocato domiciliatario, il quale aveva però cambiato indirizzo.

Ed allora, secondo i principi elaborati da questa Corte, occorre considerare che, in caso dinotifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili alnotificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (Sez.

U., n. 14594 del 15 luglio 2016; Sez. 6-3, n. 20700 del 9 agosto 2018).

Orbene, ove si considerino le ragioni della nuova notifica e la sospensione feriale, che cadeva in quel periodo, la notifica appare del tutto rituale. 2) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

I giudici di merito avrebbero trascurato di considerare che la domanda di usucapione coinvolgeva anche una porzione del corridoio condominiale, sicché, quali litisconsorti necessari, avrebbero dovuto essere citati tutti i condomini dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 in Milano. 2.1) Il secondo motivo concerne l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

Posto che il solaio sub 47 costituiva un tutt’uno con la parte di corridoio condominiale, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunziare su una parte della domanda, che si riferiva appunto all’intero immobile e comprendeva anche la porzione di corridoio.

I predetti motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché sono riconducibili all’identica ratio, e sono destituiti di fondamento. 2.2) Gli atti di parte esaminabili da questa Corte depongono univocamente nel senso che la Bani abbia sempre e solo richiesto l’accertamento dell’usucapione del solaio sub

47. E, d’altronde, la ricorrente non ha indicato alcun atto di parte, in grado di smentire tale assunto. 2.3) L’unico sicuro ed effettivo coinvolgimento di un bene asseritamente condominiale nelle cause riunite è costituito dal richiamo, fatto dalla sentenza impugnata nella parte narrativa, secondo cui il Tribunale “Ha quindi ritenuto fondate le domande degli attori ed ha condannato Bani al rilascio in favore degli attori Tamani e Manzoni della porzione immobiliare costituita dal solaio sub 47 ed al rilascio della porzione condominiale illegittimamente occupata mediante ripristino dell’originario stato dei luoghi, con rimozione della parte divisoria e della porta realizzata” (pag. 7). 2.4) Ma il predetto inciso – che dimostra un’originaria domanda degli attori nella loro qualità di condomini – non giova alla ricorrente.

L'eccezione di difetto delcontraddittorio per violazione del litisconsorzionecessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazionedel contraddittorio (Sez. 2, n. 1 1043 del 5 aprile 2022; Sez. 2, n. 23634 del 28 settembre 2018).

E la Bani non ha adempiuto a nessuna di tali condizioni.

In definitiva il ricorso è dichiarato inammissibile, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per esborsi ed in € € 3.500 (tremila/500) per compensi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per esborsi ed € 3.500 (tremila/500) per compensi oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24947/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA]' PORPORA, 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 334/2018 depositata il22/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Milano. Esponevano di essere proprietari di un immobile e di un annesso solaio (sub 47), illegittimamente occupato dalla Bani, del quale chiedevano il rilascio. Resisteva la convenuta, affermando che il solaio le apparteneva e chiamando in causa gli eredi delle sue danti causa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti svolgeva domanda subordinata di manleva. A sua volta, la Bani instaurava altro giudizio nei confronti del Tamani e della Manzoni, chiedendo la declaratoria di usucapione del solaio 47. I convenuti chiamavano in garanzia il loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva per chiedere il rigetto della domanda principale e di quella di garanzia per evizione. Il giudice adito, riuniti i due procedimenti, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ordinando alla Bani il rilascio del solaio. Su impugnazione della soccombente, con sentenza n. 334, depositata il 21 gennaio 2018, la Corte d’appello di Milano confermava la decisione di primo grado. A tale riguardo, la Corte distrettuale – pur dando atto di un errore materiale nelle coerenze catastali - valorizzava il dato presente nella compravendita stipulata dalla Bani, che indicava il solaio acquistato col numero 55. Inoltre, quanto al solaio contestato, l’appellante non ne avrebbe provato il possesso continuato ed incontestato, né ventennale né decennale. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Si sono costituiti con distinti controricorsi, da un lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto del ricorso. Ha altresì proposto rituale controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va premesso che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Gabetta hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica nei loro confronti, essendo la procedura stata completata il 24 agosto 2018, anziché il precedente 24 luglio. L’eccezione non può essere accolta. Sono gli stessi controricorrenti ad affermare che la notifica era stata tentata nei confronti del loro avvocato domiciliatario, il quale aveva però cambiato indirizzo. Ed allora, secondo i principi elaborati da questa Corte, occorre considerare che, in caso dinotifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili alnotificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (Sez. U., n. 14594 del 15 luglio 2016; Sez. 6-3, n. 20700 del 9 agosto 2018). Orbene, ove si considerino le ragioni della nuova notifica e la sospensione feriale, che cadeva in quel periodo, la notifica appare del tutto rituale. 2) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. I giudici di merito avrebbero trascurato di considerare che la domanda di usucapione coinvolgeva anche una porzione del corridoio condominiale, sicché, quali litisconsorti necessari, avrebbero dovuto essere citati tutti i condomini dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 in Milano. 2.1) Il secondo motivo concerne l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Posto che il solaio sub 47 costituiva un tutt’uno con la parte di corridoio condominiale, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunziare su una parte della domanda, che si riferiva appunto all’intero immobile e comprendeva anche la porzione di corridoio. I predetti motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché sono riconducibili all’identica ratio, e sono destituiti di fondamento. 2.2) Gli atti di parte esaminabili da questa Corte depongono univocamente nel senso che la Bani abbia sempre e solo richiesto l’accertamento dell’usucapione del solaio sub 47. E, d’altronde, la ricorrente non ha indicato alcun atto di parte, in grado di smentire tale assunto. 2.3) L’unico sicuro ed effettivo coinvolgimento di un bene asseritamente condominiale nelle cause riunite è costituito dal richiamo, fatto dalla sentenza impugnata nella parte narrativa, secondo cui il Tribunale “Ha quindi ritenuto fondate le domande degli attori ed ha condannato Bani al rilascio in favore degli attori Tamani e Manzoni della porzione immobiliare costituita dal solaio sub 47 ed al rilascio della porzione condominiale illegittimamente occupata mediante ripristino dell’originario stato dei luoghi, con rimozione della parte divisoria e della porta realizzata” (pag. 7). 2.4) Ma il predetto inciso – che dimostra un’originaria domanda degli attori nella loro qualità di condomini – non giova alla ricorrente. L'eccezione di difetto delcontraddittorio per violazione del litisconsorzionecessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazionedel contraddittorio (Sez. 2, n. 1 1043 del 5 aprile 2022; Sez. 2, n. 23634 del 28 settembre 2018). E la Bani non ha adempiuto a nessuna di tali condizioni. In definitiva il ricorso è dichiarato inammissibile, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per esborsi ed in € € 3.500 (tremila/500) per compensi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per esborsi ed € 3.500 (tremila/500) per compensi oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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