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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 28308/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15595/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] I , in persona del Direttore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10823/44/14, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Oggetto: Tributi -IVA - Diniego di rimborso.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza n. 10823/44/14 dell’11 / 1 2/201 4 la C ommissione tributaria regionale della Campania (di seguito CT R ) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate nei confronti del la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 50/07/13, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) avverso un diniego tacito di rimborso IVA relativamente agli anni d’imposta 2005 e 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la richiesta di rimborso concerneva l’IVA versata a seguito del processo verbale di costatazione redatto dall’Agenzia delle dogane di Bolzano in relazione ad operazioni fittizie poste in essere dalla società contribuente e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Trento ex art. 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;

1.2. nella prospettazione della società contribuente, il versamento era indebito in quanto, da un lato, l’IVA era stata già corrisposta al fornitore che, peraltro, non aveva ottemperato al suo versamento; dall’altro la medesima IVA era stata richiesta con due avvisi di accertamento, oggetto di impugnazione con giudizi conclusisi negativamente per il contribuente;

1.3. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia entrate – rivolto nei confronti dei soci di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo la società cessata – evidenziando che: a) non sussisteva il diritto della contribuente ad ottenere il rimborso delle somme a suo tempo versate; b) il versamento dell’IVA era stato effettuato a seguito delle intese intercorse con la Procura della Repubblica di Trento e riguardava somme effettivamente dovute, così come accertato con le Cons. est.

G.M.

Nonno sentenze della CTP nn. 618 e 619/09/10 del 12/10/2010, che di quei pagamenti avevano tenuto conto al fine di ritenere la sussistenza del relativo obbligo; c) di detti pagamenti , sicuramente dovuti, doveva tenersi conto in sede di riscossione e solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria riusciva ad ottenere un nuovo pagamento, poteva discutersi della sussistenza di un diritto al rimborso, così come chiarito anche dalle sentenze della CTR nn. 39 e 42/07/12 con le quali erano state confermate le menzionate sentenze della CTP, senza che sussistesse pericolo di duplicazione o triplicazione dei pagamenti;

2. avverso la sentenza della CTRBarbara Morelli proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi , illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3.l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

4. con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA];

5. l’ordine del giudice veniva regolarmente ottemperato dalla ricorrente anche se [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla formulata eccezione di inammissibilità del gravame dell’Agenzia delle entrate per difetto di specificità dei motivi;

1.1. il motivo è infondato;

1.2. deve ritenersi che la CTR, esaminando nel merito l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, abbia assunto una decisione Cons. est.

G.M.

Nonno del tutto incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità della stessa proposta dalla contribuente con la memoria difensiva in appello e ribadita nella memoria illustrativa, sicché detta eccezione è stata implicitamente rigettata (cfr., da ultimo, Cass. n. 12652 del 25/06/2020);

1.3. in ogni caso, va osservato che «nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018);

1.3.1. ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018);

1.3.2. del resto, «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla Cons. est.

G.M.

Nonno giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019);

1.4. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non può non evidenziarsi che l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate, allegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza dello stesso, risulta indubbiamente specifico, indicando le ragioni per le quali l’Amministrazione finanziaria si duole della statuizione del giudice di primo grado;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dell’art. 203 della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, del principio di doppia imposizione e degli artt. 2033 e 2014 cod. civ.;

2.1. nella prospettazione della contribuente, l’Ufficio, emettendo gli avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006, non avrebbe riconosciuto l’effetto estintivo del pagamento effettuato dal contribuente al fine di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, sicché detto pagamento risulterebbe indebito;

2.2. il motivo è infondato;

2.3. la sentenza impugnata ha riconosciuto che le somme versate da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accesso ai benefici di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituiscono un pagamentoIVA dovuto, come riconosciuto dalla stessa CTP con le sentenze nn. 618 e 619/09/10 del12/10/2010, confermate dalla CTR;

2.4. ne consegue che solo allorquando l’Amministrazione finanziaria consegua effettivamente un altro pagamento allo stesso Cons. est.

G.M.

Nonno titolo, viene ad integrarsi quella duplicazione d’imposta che legittima la richiesta di rimborso;

2.5. tale ulteriore pagamento, peraltro, non è stato effettuato dalla contribuente, sicché non vi è ragione di procedere al rimborso di somme effettivamente dovute;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 615 cod. proc. civ., oltre che delle norme richiamate con il secondo motivo, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito IVA possa essere compensato nei confronti dell’Agenzia delle entrate in sede esecutiva;

3.1. il motivo è inammissibile;

3.2. l’affermazione della CTR per la quale il contribuente potrebbe eccepire l’avvenuto pagamento in sede esecutiva non entra a far parte della ratio decidendidella sentenza impugnata, che investe unicamente la circostanza che il pagamento effettuato è dovuto, sicché non è possibile procedere al rimborso;

3.3. tanto ciò è vero che la CTR chiarisce che solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ottenga un pagamento ulteriore maturerebbe il diritto al rimborso, divenendo l’originario pagamento indebito;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 347.498,67;nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario non costituito.

4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al Cons. est.

G.M.

Nonno d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15595/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] I , in persona del Direttore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10823/44/14, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Oggetto: Tributi -IVA - Diniego di rimborso.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 10823/44/14 dell’11 / 1 2/201 4 la C ommissione tributaria regionale della Campania (di seguito CT R ) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate nei confronti del la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 50/07/13, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) avverso un diniego tacito di rimborso IVA relativamente agli anni d’imposta 2005 e 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la richiesta di rimborso concerneva l’IVA versata a seguito del processo verbale di costatazione redatto dall’Agenzia delle dogane di Bolzano in relazione ad operazioni fittizie poste in essere dalla società contribuente e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Trento ex art. 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; 1.2. nella prospettazione della società contribuente, il versamento era indebito in quanto, da un lato, l’IVA era stata già corrisposta al fornitore che, peraltro, non aveva ottemperato al suo versamento; dall’altro la medesima IVA era stata richiesta con due avvisi di accertamento, oggetto di impugnazione con giudizi conclusisi negativamente per il contribuente; 1.3. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia entrate – rivolto nei confronti dei soci di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo la società cessata – evidenziando che: a) non sussisteva il diritto della contribuente ad ottenere il rimborso delle somme a suo tempo versate; b) il versamento dell’IVA era stato effettuato a seguito delle intese intercorse con la Procura della Repubblica di Trento e riguardava somme effettivamente dovute, così come accertato con le Cons. est. G.M. Nonno sentenze della CTP nn. 618 e 619/09/10 del 12/10/2010, che di quei pagamenti avevano tenuto conto al fine di ritenere la sussistenza del relativo obbligo; c) di detti pagamenti , sicuramente dovuti, doveva tenersi conto in sede di riscossione e solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria riusciva ad ottenere un nuovo pagamento, poteva discutersi della sussistenza di un diritto al rimborso, così come chiarito anche dalle sentenze della CTR nn. 39 e 42/07/12 con le quali erano state confermate le menzionate sentenze della CTP, senza che sussistesse pericolo di duplicazione o triplicazione dei pagamenti; 2. avverso la sentenza della CTRBarbara Morelli proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi , illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3.l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; 4. con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA]; 5. l’ordine del giudice veniva regolarmente ottemperato dalla ricorrente anche se [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla formulata eccezione di inammissibilità del gravame dell’Agenzia delle entrate per difetto di specificità dei motivi; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. deve ritenersi che la CTR, esaminando nel merito l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, abbia assunto una decisione Cons. est. G.M. Nonno del tutto incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità della stessa proposta dalla contribuente con la memoria difensiva in appello e ribadita nella memoria illustrativa, sicché detta eccezione è stata implicitamente rigettata (cfr., da ultimo, Cass. n. 12652 del 25/06/2020); 1.3. in ogni caso, va osservato che «nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018); 1.3.1. ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018); 1.3.2. del resto, «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla Cons. est. G.M. Nonno giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019); 1.4. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non può non evidenziarsi che l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate, allegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza dello stesso, risulta indubbiamente specifico, indicando le ragioni per le quali l’Amministrazione finanziaria si duole della statuizione del giudice di primo grado; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dell’art. 203 della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, del principio di doppia imposizione e degli artt. 2033 e 2014 cod. civ.; 2.1. nella prospettazione della contribuente, l’Ufficio, emettendo gli avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006, non avrebbe riconosciuto l’effetto estintivo del pagamento effettuato dal contribuente al fine di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, sicché detto pagamento risulterebbe indebito; 2.2. il motivo è infondato; 2.3. la sentenza impugnata ha riconosciuto che le somme versate da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accesso ai benefici di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituiscono un pagamentoIVA dovuto, come riconosciuto dalla stessa CTP con le sentenze nn. 618 e 619/09/10 del12/10/2010, confermate dalla CTR; 2.4. ne consegue che solo allorquando l’Amministrazione finanziaria consegua effettivamente un altro pagamento allo stesso Cons. est. G.M. Nonno titolo, viene ad integrarsi quella duplicazione d’imposta che legittima la richiesta di rimborso; 2.5. tale ulteriore pagamento, peraltro, non è stato effettuato dalla contribuente, sicché non vi è ragione di procedere al rimborso di somme effettivamente dovute; 3. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 615 cod. proc. civ., oltre che delle norme richiamate con il secondo motivo, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito IVA possa essere compensato nei confronti dell’Agenzia delle entrate in sede esecutiva; 3.1. il motivo è inammissibile; 3.2. l’affermazione della CTR per la quale il contribuente potrebbe eccepire l’avvenuto pagamento in sede esecutiva non entra a far parte della ratio decidendidella sentenza impugnata, che investe unicamente la circostanza che il pagamento effettuato è dovuto, sicché non è possibile procedere al rimborso; 3.3. tanto ciò è vero che la CTR chiarisce che solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ottenga un pagamento ulteriore maturerebbe il diritto al rimborso, divenendo l’originario pagamento indebito; 4. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 347.498,67;nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario non costituito. 4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al Cons. est. G.M. Nonno d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processua
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