CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08475/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MBIENTE - [OSCURATO:PERSONA], SERVIZIOCITES, in persona dell’assessore pro tempore, difeso ex legedall’Avvocatura generale dello Stato;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante;- intimata -avverso la sentenza n. 1634/2023 della Corte d’appello di Catania,asseritamente pubblicata il 15 settembre 2023 e asseritamente notificatail 26 ottobre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del tredicifebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 273/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 8475/2026Data pubblicazione 04/04/2026Con sentenza n. 868/2021, il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 2982013 0019773402000.Avverso la detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. In data11.5.2023 [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di rinuncia al giudizio, conrichiesta di estinzione e compensazione delle spese di lite.La Corte d’appello dichiarava l’estinzione del giudizio, condannandol’appellante al pagamento delle spese di lite, considerando la rinunciaall’impugnazione come all’azione e non agli atti, pertanto, nonnecessitante dell’accettazione da parte degli appellati.Ricorre il Castroianni in cassazione con ricorso notificato in data 5dicembre 2023, mentre l’Assessorato resiste a mezzo di controricorso(depositato soltanto il 23 dicembre 2025, ma in modo ammissibile, per lanullità della notifica del ricorso, eseguita presso l’[OSCURATO:PERSONA],anziché presso l’Avvocatura Generale, dello Stato) e la [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.Il 25 gennaio 2024 veniva formulata da parte del consigliere delegatoproposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., sullascorta dell’improcedibilità del ricorso, dal momento che lo stesso nonappariva ritualmente depositato nei termini di cui all’art. 369, primocomma, cod. proc. civ.La parte ricorrente ha quindi depositato istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.Da ultimo il ricorrente depositava memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente deve rilevarsi come facesse effettivamente difetto ilrequisito di procedibilità di cui alla proposta di definizione accelerata.In effetti lo stesso ricorrente dà atto che, rispetto al deposito tentato entroi termini, manca quantomeno la prova della sussistenza della quartaNumero registro generale 273/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 8475/2026Data pubblicazione 04/04/2026busta, che doveva attestare l’accettazione od il rifiuto, tanto che, come dàma solo quello complementare.A fronte di ciò manca qualsiasi prova del fatto che tale mancanza sia daaddebitarsi proprio al sistema, ed inoltre va rimarcato come si dia atto chel’avviso dal sistema, circa l’irregolare compimento delle formalità, venneinoltrato alla parte il 27 dicembre, pertanto, ancora in tempo perdepositare regolarmente nel termine, visto che lo stesso scadeva proprioin quel giorno.2.Del resto, deve rilevarsi l’insussistenza anche di altra condizione diprocedibilità, costituita dalla mancata produzione della copia notificatadella sentenza impugnata.La stessa parte ricorrente dà infatti atto dell’avvenuta notifica dellasentenza, per cui incombeva sulla stessa la prova della relativa data alfine di consentire la verifica circa la tempestività del ricorso.Orbene, la prova della tempestività va fornita tramite la copia autenticadella sentenza munita della relata di notificazione, il cui deposito entro iltermine stabilito per quello del ricorso è previsto dall’art. 369 cod. proc.civ., a pena di improcedibilità.Al fine di soddisfare il suddetto requisito di procedibilità, è sufficiente chela relata così formalmente recata si trovi materialmente sia tra gli allegatial ricorso, sia anche nel fascicolo d’ufficio o tra i documenti prodotti dalcontroricorrente (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 10648/17), posto che nonsi tratta di assolvere ad un vuoto formalismo, ma di consentire al Collegio,come detto, la verifica, in termini di certezza, circa la tempestivitàdell’impugnazione.Sempre per tale ragione l’improcedibilità è evitata anche dal fatto che, trala data di pubblicazione della sentenza e quella della notifica del ricorsocon cui la stessa viene impugnata, non sia ancora decorso il terminepreveduto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326, cod. proc. civ.Numero registro generale 273/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 8475/2026Data pubblicazione 04/04/2026(nel senso, cioè, che non intercorrano più di sessanta giorni dalla data dipubblicazione a quella di notifica del ricorso), nel quale caso il rispettodello stesso è certo.Nella specie la sentenza è affermata dalla parte come notificata il 26ottobre 2023 ma, come detto, tale data non risulta provata e il ricorso èstato a sua volta notificato il 5 dicembre dello stesso anno, dunque benoltre il termine di sessanta giorni di cui all’appena ricordata disposizionerispetto all’unica data dimostrata, quella del deposito della sentenza,avvenuto il 15 settembre 2023.3.Il ricorso è, dunque, improcedibile per le ragioni che si sono indicate.4. L’improcedibilità esime il Collegio dall’esame del motivo di ricorso.Le spese seguono la soccombenza del ricorrente, che deve essere altresìcondannato al pagamento delle somme previste dal terzo e dal quartocomma dell’art. 96 cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis, terzocomma, stesso codice, essendo stato definito il ricorso per improcedibilità,conformemente a quanto prospettato nella proposta.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo, in capo alricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalcontroricorrente, che liquida in € 2.400,00, oltre al rimborso delle speseeventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellasomma di € 2.400,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di € 2.000,00 ai sensi degli artt. 380 bis.1 e 96, quartocomma, cod. proc. civ.Numero registro generale 273/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 8475/2026Data pubblicazione 04/04/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo alricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il tredici febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])