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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 21787/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22652-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente- Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22652/2018 Cron.

Rep.

Ud.08/06/2023 CC avverso la sentenza n. 5399/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2018 R.G.N. 518/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 31 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, che in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiarava illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali la attuale ricorrente aveva prestato servizio in favore del Ministero ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, rigettava anche la pretesa risarcitoria per l’intervenuta stabilizzazione dell’istante; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, doversi attribuire all’intervenuta stabilizzazione valenza di “cancellazione dell’illecito”, per aver l’interessata conseguito il bene della vita perseguito in giudizio; - che, per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno; - che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l ’ unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 ed al principio del danno comunitario, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto la propria interve nuta stabilizzazione possa rivestire la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento; - che il motivo risulta infondato, atteso che l’intervenuta stabilizzazione della Nocella fonda la ricorrenza nella specie della condizione che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr.

CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di “cancellazione dell’illecito”, condizione data dalla trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, per essere la stabilità dell’impiego l’elemento portante della tutela dei lavoratori, potendo dirsi in quel caso aver l’interessato conseguito il bene della vita perseguito in giudizio; -che in conformità con il suddetto indirizzo della CGUE nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass.n. 22552 del 2016 ) si è ormai consolidato l’indirizzo secondo cui nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso (di recente: Cass. n. 24286 del 2022; Cass. n. 15353 del 2020); -che la attuale ricorrente non contesta né le modalità con le quali è avvenuta in concreto la stabilizzazione né la ritualità della relativa deduzione da parte del Ministero (affermata dalla Corte d’appello), ma contesta il suddetto consolidato orientamento della giurisprudenza senza offrire argomentiutili per una sua eventuale revisione; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22652-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente- Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22652/2018 Cron. Rep. Ud.08/06/2023 CC avverso la sentenza n. 5399/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2018 R.G.N. 518/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 31 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, che in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiarava illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali la attuale ricorrente aveva prestato servizio in favore del Ministero ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, rigettava anche la pretesa risarcitoria per l’intervenuta stabilizzazione dell’istante; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, doversi attribuire all’intervenuta stabilizzazione valenza di “cancellazione dell’illecito”, per aver l’interessata conseguito il bene della vita perseguito in giudizio; - che, per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno; - che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l ’ unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 ed al principio del danno comunitario, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto la propria interve nuta stabilizzazione possa rivestire la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento; - che il motivo risulta infondato, atteso che l’intervenuta stabilizzazione della Nocella fonda la ricorrenza nella specie della condizione che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di “cancellazione dell’illecito”, condizione data dalla trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, per essere la stabilità dell’impiego l’elemento portante della tutela dei lavoratori, potendo dirsi in quel caso aver l’interessato conseguito il bene della vita perseguito in giudizio; -che in conformità con il suddetto indirizzo della CGUE nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass.n. 22552 del 2016 ) si è ormai consolidato l’indirizzo secondo cui nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso (di recente: Cass. n. 24286 del 2022; Cass. n. 15353 del 2020); -che la attuale ricorrente non contesta né le modalità con le quali è avvenuta in concreto la stabilizzazione né la ritualità della relativa deduzione da parte del Ministero (affermata dalla Corte d’appello), ma contesta il suddetto consolidato orientamento della giurisprudenza senza offrire argomentiutili per una sua eventuale revisione; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il r