Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:805
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0360
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
8 ottobre 2020 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione – Risoluzione extragiudiziale delle controversie – Nozione di “parte che intenda sporgere reclamo” – Reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione al quale l’impianto di tale cliente non è direttamente connesso – Guasto verificatosi in tale sistema – Assenza di rapporto contrattuale tra detto cliente e il gestore del sistema in questione – Ricevibilità del reclamo»
Nella causa C‑360/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 23 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2019, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] en Markt (ACM),
con l’intervento di:
TenneT [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2020,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] BV, da M.R. het Lam, advocaat;
–
per la TenneT [OSCURATO:PERSONA], da L. Baljon, assistita da I. Brinkman, advocaat;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti;
–
per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da E. Manhaeve e O. Beynet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 giugno 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (
GU 2009, L 211, pag. 55
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] BV e l’[OSCURATO:PERSONA] en Markt (ACM) (Autorità garante dei consumatori e dei mercati, [OSCURATO:PERSONA]), in merito a una decisione di quest’ultima che dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla suddetta società contro la TenneT [OSCURATO:PERSONA], gestore del sistema nazionale ad alta tensione, a seguito di un guasto verificatosi in tale sistema.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 37, 42, 51 e 54 della direttiva 2009/72 così recitano:
«(37)
I regolatori dell’energia dovrebbero essere dotat[i] dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. (...) Ai regolatori dell’energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. (...)
(...)
(42)
Tutti i settori industriali e commerciali [dell’Unione europea], comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini dell’Unione, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno, dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori (...). Tali clienti dovrebbero altresì avere accesso alla scelta, all’equità, alla rappresentanza e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.
(...)
(51)
Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi, nel mandato dell[’Unione] più ampio, tragga profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione.
(...)
(54)
Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci».
4
L’articolo 1 della direttiva succitata è del seguente tenore:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell[’Unione]. (...) La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».
5
L’articolo 2 della suddetta direttiva reca le seguenti definizioni:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
3.
“trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
4.
“gestore del sistema di trasmissione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
(...)
9.
“cliente finale”: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;
(...)».
6
L’articolo 3 della direttiva 2009/72, intitolato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», al paragrafo 7 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. (...) Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo (...) ai meccanismi di risoluzione delle controversie. (...)».
7
Ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Compiti dei gestori del sistema di trasmissione»:
«Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:
a)
garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l’ambiente;
b)
garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
c)
contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;
d)
gestire i flussi di elettricità sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;
(...)».
8
L’articolo 32 della direttiva in parola, intitolato «Accesso di terzi», al paragrafo 2 prevede quanto segue:
«Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. (...) Le autorità di regolamentazione, qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano così disposto, o gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l’utente del sistema a cui sia stato negato l’accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. (...)».
9
L’articolo 36 della direttiva 2009/72, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione», così dispone:
«Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:
(...)
g)
provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
(...)».
10
A termini dell’articolo 37 della medesima direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione»:
«1. L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:
(...)
b)
garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa [dell’Unione], anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
(...)
h)
vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;
(...)
m)
controllare il tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;
n)
garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate;
(...)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:
a)
il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica;
(...)
d)
il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione; o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata all’impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e
e)
adeguati diritti di inchieste e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.
(...)
11. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest’ultimo ai sensi della presente direttiva(...) può adire l’autorità di regolamentazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.
(...)».
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
11
L’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 è stato trasposto, nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA], dall’articolo 51, paragrafo 1, della Wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998) [legge recante le norme in materia di generazione, di fornitura e di trasmissione di energia elettrica (legge del 1998 sull’energia elettrica)], del2 luglio 1998 (Stb. 1998, n. 427). Ai sensi di tale articolo 51, paragrafo 1, «[u]na parte che si trova in contraddittorio con un gestore di sistema sulle modalità con cui questo esercita i propri compiti e le proprie facoltà o con cui adempie i propri obblighi in forza della presente legge può sporgere un reclamo dinanzi all’[ACM]».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
Il 27 marzo 2015, un guasto di vaste proporzioni nella centrale ad alta tensione di 380 kV di Diemen ([OSCURATO:PERSONA]), la quale fa parte del sistema ad alta tensione di cui la TenneT TSO è gestore, ha privato di energia elettrica per diverse ore gran parte della provincia di Noord‑Holland (Olanda settentrionale) e una piccola parte della provincia di Flevoland.
13
Tale guasto ha comportato l’interruzione per varie ore della trasmissione di energia elettrica fino allo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] che gestisce, a Velsen‑Noord ([OSCURATO:PERSONA]), una fabbrica di carta connessa al sistema di distribuzione gestito dalla Liander NV, il quale è alimentato dal sistema ad alta tensione gestito dalla TenneT TSO.
14
Affermando di aver, in conseguenza di ciò, subìto un danno, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un reclamo dinanzi all’ACM al fine di far dichiarare che la TenneT TSO non aveva fatto tutto ciò che fosse ragionevolmente in suo potere per prevenire l’interruzione del servizio di trasmissione di energia elettrica e che l’assetto di rete della centrale di Diemen non soddisfaceva i requisiti di legge.
15
Con decisione del 30 aprile 2018, l’ACM ha dichiarato irricevibile il suddetto reclamo, con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva un rapporto diretto con la TenneT TSO e non poteva dunque essere considerata una «parte che si trova in contraddittorio con un gestore di sistema», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della legge del 1998 sull’energia elettrica. Essa ha constatato, a tale riguardo, che la fabbrica della [OSCURATO:PERSONA] non era connessa al sistema della TenneT TSO, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva stipulato un contratto con tale gestore di sistema e che essa non riceveva fatture da quest’ultimo.
16
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.
17
Detto giudice riferisce che le parti della controversia dinanzi ad esso sono in disaccordo quanto all’interpretazione della nozione di «parte che intenda sporgere reclamo», ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72. Dovendo risolvere la questione di stabilire se, in particolare, un reclamo possa essere presentato da una persona giuridica che gestisce un’impresa connessa al sistema regionale, la cui fornitura di energia elettrica è stata interrotta da un guasto del sistema nazionale che alimenta tale sistema regionale, esso ritiene che la portata della disposizione citata non sia tanto chiara da escludere la sussistenza di qualsiasi ragionevole dubbio quanto alla sua interpretazione.
18
Stante quanto precede, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72(...) debba essere interpretato nel senso che detta disposizione conferisce il diritto di reclamo nei confronti del gestore della rete nazionale (gestore dei sistemi di trasmissione) anche a una parte, ove detta parte non sia collegata alla rete del gestore di rete nazionale di cui trattasi (gestore dei sistemi di trasmissione), ma sia collegata esclusivamente a una rete regionale (sistema di distribuzione) sulla quale il trasporto di energia si blocca a causa di un’interruzione sulla rete nazionale (sistema di trasmissione) che alimenta la rete regionale (sistema di distribuzione)».
Sulla questione pregiudiziale
19
Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che l’autorità di regolamentazione può respingere un reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione in seguito a un guasto verificatosi in tale sistema di trasmissione, per il motivo che l’impianto di tale cliente finale è connesso non direttamente al suddetto sistema di trasmissione, ma unicamente a un sistema di distribuzione da esso alimentato.
20
Atteso che l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 prevede che qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest’ultimo ai sensi della stessa direttiva può adire l’autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo, per rispondere alla questione posta occorre interpretare la nozione di «parte che intenda sporgere reclamo».
21
Secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 19 dicembre 2019, GRDF,
C‑236/18
,
EU:C:2019:1120
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata).
22
Nel caso di specie, per quanto riguarda anzitutto il tenore letterale dell’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72, da esso risulta che la competenza dell’autorità di regolamentazione, prevista da tale disposizione, è espressamente subordinata a due condizioni. Da un lato, il reclamo deve riguardare un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione. Dall’altro, l’oggetto di detto reclamo deve vertere su obblighi imposti al gestore del sistema dalla direttiva in parola.
23
Dai termini dell’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 non risulta, invece, che la competenza dell’autorità di regolamentazione, sulla base della medesima disposizione, sia subordinata all’esistenza di un rapporto diretto tra il reclamante e il gestore del sistema contro il quale è proposto il reclamo in questione.
24
A tale riguardo, occorre rilevare che un’interpretazione della nozione di «parte che intenda sporgere reclamo» che presupponga il ricorrere di una simile condizione limiterebbe la portata di tale nozione, laddove l’impiego del termine «qualsiasi», che precede quello di «parte», indica al contrario che la nozione in questione deve essere intesa in senso ampio. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 30 a 32 delle conclusioni, il termine «parte» non designa necessariamente una parte di un contratto, ma può essere inteso anche nel «senso “processuale”» di tale termine, come riferito a soggetti che abbiano un interesse ad adire l’autorità di regolamentazione. Del resto, in alcune versioni linguistiche di tale disposizione, vengono utilizzati termini diversi da «parte», quali «Betroffene» (persona interessata) nella versione in lingua tedesca e «interessado» (interessato) nella versione in lingua portoghese, i quali non designano una parte di un contratto.
25
Per quanto riguarda, poi, il contesto dell’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72, occorre rilevare che nessuna disposizione della stessa mira a restringere la portata della nozione di «parte che intenda sporgere reclamo» escludendo da tale nozione i soggetti che non abbiano un rapporto diretto con il gestore del sistema di cui trattasi. Al contrario, l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva in parola prevede che l’utente di un sistema al quale sia stato negato l’accesso debba poter ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie, sebbene, per l’appunto, nel caso di un tale utente non esista un rapporto contrattuale tra l’interessato e il gestore del sistema.
26
Infine, quanto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/72, occorre rilevare che dai considerando 37, 42, 51 e 54 nonché dall’articolo 1 della medesima direttiva emerge che essa mira a conferire ai regolatori dell’energia il potere di garantire la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori, a far beneficiare tutti i settori industriali e commerciali nonché tutti i cittadini dell’Unione di elevati livelli di tutela dei consumatori e di meccanismi di risoluzione delle controversie, a mettere gli interessi dei consumatori al centro di detta direttiva, a che i diritti dei consumatori di energia elettrica vengano fatti rispettare dalle autorità di regolamentazione, ove lo Stato membro conferisca loro tale competenza, nonché a predisporre misure efficaci e accessibili di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori.
27
Analogamente, l’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72 impone in particolare agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, con particolare riguardo ai meccanismi di risoluzione delle controversie, e l’articolo 36, lettera g), della stessa direttiva assegna alle autorità di regolamentazione l’obiettivo di contribuire a garantire la tutela dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2020, Energiavirasto,
C‑578/18
,
EU:C:2020:35
, punti
34
e
35
).
28
Per conseguire gli obiettivi summenzionati, l’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/72 conferisce all’autorità di regolamentazione il compito di garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della direttiva in questione e di altre disposizioni della pertinente normativa dell’Unione. A tal fine, l’autorità di regolamentazione dispone in particolare, in forza dell’articolo 37, paragrafo 4, lettere a), d) ed e), della direttiva in parola, del potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica e di imporre sanzioni effettive o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni, nonché degli adeguati diritti di inchieste e dei pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 11, di detta direttiva.
29
Nell’ambito del procedimento principale, occorre altresì rimarcare che, a mente dell’articolo 37, paragrafo 1, lettere h) e m), della direttiva 2009/72, l’autorità di regolamentazione ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità del sistema, di rivederne le prestazioni passate nonché di controllare il tempo impiegato dai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni.
30
Orbene, una limitazione del diritto di investire l’autorità di regolamentazione di un reclamo conformemente all’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 ai soli clienti finali direttamente connessi con il gestore del sistema di cui trattasi non risulta conforme agli obiettivi ricordati ai punti 26 e 27 della presente sentenza, in quanto limita l’accesso dei consumatori al meccanismo di risoluzione delle controversie e, pertanto, le possibilità, per tale autorità, di assolvere i compiti che le sono affidati, come quelli esposti ai punti 28 e 29 di tale sentenza.
31
Inoltre, per quanto concerne in particolare i gestori di un sistema di trasmissione, occorre osservare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle conclusioni, le funzioni e gli obblighi loro imposti dalla direttiva 2009/72 non riguardano soltanto le entità il cui impianto è connesso al loro sistema. In tal senso, in particolare, l’articolo 12, lettere da a) a d), di tale direttiva impone loro, segnatamente, di operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, di garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio, di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema nonché di gestire i flussi di elettricità sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi.
32
Pertanto, una limitazione del diritto di investire l’autorità di regolamentazione di un reclamo conformemente all’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 ai soli clienti finali direttamente connessi con il gestore del sistema di trasmissione di cui trattasi limita, segnatamente, la capacità dell’autorità di regolamentazione di assolvere, per mezzo di un reclamo, il compito che le è in particolare conferito e che consiste nel garantire il rispetto, da parte dei gestori del sistema di trasmissione, degli obblighi ad essi incombenti in forza di tale direttiva.
33
Da tutto quanto precede discende che la nozione di «parte che intenda sporgere reclamo» non può essere interpretata nel senso che essa presuppone un rapporto diretto tra il reclamante e il gestore del sistema di trasmissione contro il quale è proposto il reclamo.
34
Se è dunque vero che l’articolo 37 della direttiva 2009/72 non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di conferire all’autorità di regolamentazione la competenza a risolvere le controversie tra i consumatori di energia elettrica e i gestori del sistema, ma consente loro di attribuire tale competenza a un’altra autorità (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2020, Energiavirasto,
C‑578/18
,
EU:C:2020:35
, punti da
36
a
40
e
43
), detta competenza, qualora sia conferita da uno Stato membro all’autorità di regolamentazione, non può tuttavia essere subordinata all’esistenza di un rapporto diretto tra il reclamante e il gestore del sistema contro il quale è proposto il reclamo.
35
Di conseguenza, qualora sia investita di un reclamo di un cliente finale che deduce l’inosservanza di obblighi imposti ai gestori del sistema di trasmissione dalla direttiva 2009/72, l’autorità di regolamentazione non può respingere tale reclamo per il motivo che l’impianto del suddetto cliente finale è connesso non direttamente a tale sistema di trasmissione, ma unicamente a un sistema di distribuzione da esso alimentato.
36
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che l’autorità di regolamentazione non può respingere un reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione, in seguito a un guasto verificatosi in tale sistema, per il motivo che l’impianto di tale cliente finale è connesso non direttamente a detto sistema di trasmissione, ma unicamente a un sistema di distribuzione da esso alimentato.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che l’autorità di regolamentazione non può respingere un reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione, in seguito a un guasto verificatosi in tale sistema, per il motivo che l’impianto di tale cliente finale è connesso non direttamente a detto sistema di trasmissione, ma unicamente a un sistema di distribuzione da esso alimentato.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.