CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06292/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9477/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- avverso DECRETO diCORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2595/2023 depo- sitatoil 07/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 31 gennaio 2024, la Corte di appello di Napoli ha definito un procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 5 ter l. n. 89/2001. La società [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Agricola aveva proposto reclamo avverso il decreto monocratico del consigliere delegato, che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il procedimento presupposto è il fallimento n. 20/03, aperto il 31 marzo 2003 a carico della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e chiuso il 17 febbraio 2023. La società Conserve Italia vi era stata ammessa in via chirografaria per un credito di € 17.328,04. Il decreto monocratico aveva motivato il rigetto sulla base della mancata produzione, da parte della ricorrente, delle relazioni del curatore ex art. 33 l. fall., ritenute necessarie per verificare la sussistenza di un effettivo patema d’animo in capo al creditore. Nel giudizio di opposizione si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale ha contestato il reclamo principale e ha proposto un reclamo incidentale. Con quest'ultimo, il Ministero ha invocato l'applicazione dell'art. 2 co. 2 sexies lett. g) l. n. 89/2001, che presume l'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, da valutarsi anche in relazione alle condizioni personali della parte. Il Ministero ha sostenuto che il credito vantato dalla società, sebbene non irrilevante in termini assoluti, dovesse considerarsi tale in rapporto alla solidità economica e finanziaria della creditrice. A sostegno di tale tesi, ha evidenziato come il credito di € 17.328,04 rappresentasse percentuali insignificanti del capitale sociale (€ 84.346.500,00), del fatturato per l'anno 2023 (€ 863.870.238,00) e del patrimonio netto (€ 293.481.214,00) della società. La Corte di appello, esaminando in via preliminare per ragioni di priorità logica il reclamo incidentale del Ministero, lo ha accolto. Il collegio ha ritenuto che il concetto di irrisorietà della pretesa, ai sensi della norma citata, non sia definibile in astratto ma debba essere valutato in concreto, attraverso un criterio soggettivo che ponga in relazione il valore della causa con le condizioni economiche della parte. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e il principio de minimis non curat praetordella Corte Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha affermato che è possibile confrontare il valore della pretesa con le grandezze economiche di soggetti aventi particolare capienza e solidità. La finalità della legge non è garantire la ragionevole durata del processo, ma offrire un ristoro per un pregiudizio effettivo, che può mancare qualora il valore in gioco non sia tale da determinare un reale patema d'animo per la parte. Applicando tale principio al caso di specie, la Corte di appello ha fatto proprie le argomentazioni del Ministero, concludendo che il valore del credito, rapportato ai dati di bilancio della società Conserve Italia, dovesse considerarsi irrisorio. Ha ritenuto, pertanto, operante la presunzione di insussistenza del danno, sottolineando come la società opponente non avesse fornito alcuna prova contraria atta a dimostrare che la durata del processo fosse stata comunque afflittiva. Ha aggiunto, quale argomento ulteriore, che è fatto notorio che l'ammissione di un credito chirografario al passivo fallimentare raramente conduce a un soddisfacimento e che spesso la relativa domanda viene presentata per soli fini fiscali. Di conseguenza, la Corte di appello ha accolto il reclamo incidentale del Ministero, ha dichiarato assorbito il reclamo principale della società e ha confermato il rigetto della domanda di equa riparazione, seppure con una diversa motivazione rispetto al decreto monocratico. Ha infine dichiarato interamente compensate le spese di lite, stante la presenza di contrasti giurisprudenziali interni allo stesso ufficio sulla questione. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 co. 2 sexies lett. g) l. n. 89/2001, in relazione all'art. 6 paragrafo 1 della CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost. La critica fondamentale mossa al decreto impugnato è di aver erroneamente ritenuto irrisorio un credito di € 17.328,04, sulla base di un confronto con i dati patrimoniali e di fatturato della società creditrice. La ricorrente sostiene che tale interpretazione capovolga la ratio della norma e si ponga in contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale individua la soglia di irrisorietà in valori economici assai più modesti, prossimi a € 500,00. Secondo il ricorso, la norma nazionale dovrebbe essere interpretata in conformità ai principi convenzionali, con la conseguenza che il riferimento alle condizioni personali della parte servirebbe ad ampliare la tutela, consentendo di ritenere rilevante un pregiudizio per una pretesa di valore oggettivamente modesto se la parte versa in condizioni economiche disagiate, e non a restringerla, escludendo il diritto al risarcimento per soggetti economicamente solidi a fronte di pretese di valore oggettivamente significativo. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui le scelte discrezionali del legislatore nazionale possono incidere sul quantum dell'indennizzo, ma non sull'an del diritto. L'interpretazione della Corte di appello, invece, finirebbe per negare in radice il diritto a un'intera categoria di soggetti. La ricorrente cita altresì numerosa giurisprudenza di legittimità che avrebbe costantemente affermato che la modestia della posta in gioco può rilevare ai fini della quantificazione dell'indennizzo, ma non della sua esclusione, e richiama l'art. 2 bis co. 3 l. 89/2001, che limita l'indennizzo al valore della causa, quale strumento normativo tipico per regolare le conseguenze della modestia del valore della pretesa, incidendo sul quantum e non sull'an. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 135 c.p.c., in relazione all'art. 2 co. 2 sexies lett. g) l. 89/2001, all'art. 6 paragrafo 1 della CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., nonché la nullità del decreto. Si contesta al provvedimento impugnato una carenza assoluta di motivazione sul punto decisivo della controversia. La Corte di appello si sarebbe limitata a recepire le percentuali indicate dal Ministero senza esplicitare il proprio percorso logico-giuridico e, in particolare, senza indicare quale sia la soglia oltre la quale una pretesa cessa di essere considerata irrisoria in rapporto alle condizioni patrimoniali di una società. Tale modo di procedere si tradurrebbe, secondo la ricorrente, in una valutazione arbitraria e soggettiva, non controllabile, che viola l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Le parti del provvedimento impugnato che non sono oggetto di critica e che, pertanto, non sono più rilevanti nel giudizio di cassazione, concernono la ricostruzione fattuale della vicenda processuale e la statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio di opposizione. Il primo motivo vaaccolto. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in più occasioni, che la valutazione dell'irrisorietà della pretesa, ai fini dell'applicazione della presunzione in esame, deve essere condotta alla stregua di due elementi concorrenti: uno di natura oggettiva, correlato al valore del bene o della pretesa oggetto della lite, e uno di natura soggettiva, per il quale si tiene conto delle condizioni personali e patrimoniali della parte (cfr. tra le più recenti Cass. n. 11442/2025). Il criterio soggettivo, tuttavia, non può assurgere a elemento esclusivo e dirimente, tale da annullare la rilevanza di una pretesa che, sul piano oggettivo, non possa qualificarsi come bagatellare. Il concetto di irrisorietà della pretesa deve essere letto in conformità alla giurisprudenza della Corte e uropea dei d iritti dell'uomo, la quale, in applicazione del principio de minimis non curat praetor, ha costantemente circoscritto la nozione di pregiudizio non significativo a controversie di valore economico estremamente modesto, solitamente identificate in importi inferiori a € 500. Una pretesa di svariate migliaia di euro, come quella oggetto del giudizio presupposto, non può dunque essere considerata oggettivamente irrisoria. La Corte di appello, pur riconoscendo implicitamente la non oggettiva esiguità del credito, ha erroneamente attribuito prevalenza assoluta al dato soggettivo delle floride condizioni economiche della società ricorrente. L'inciso «valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte» non ha la funzione di escludere il diritto all'indennizzo per i soggetti economicamente solidi, ma, al contrario, quella di consentire il ristoro anche a fronte di pretese di valore oggettivamente modesto, laddove queste assumano una rilevanza significativa proprio in ragione delle disagiate condizioni economiche del richiedente. Come statuito da questa Corte, il giudizio di non oggettiva esiguità della pretesa è di per sé sufficiente a negare la sussistenza dell'ipotesi di esclusione dell'indennizzo (Cass. n. 8523/2025). L'interpretazione offerta dal giudice del merito finisce per capovolgere la ratio della norma, trasformando un criterio di inclusione in uno di esclusione e determinando un'ingiustificata disparità di trattamento in danno delle persone giuridiche e dei soggetti economicamente più strutturati, i quali vedrebbero di fatto preclusa la tutela per l'irragionevole durata dei processi, in contrasto con i principi sanciti dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 111 della Cost.Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, la quale dovrà procedere a un nuovo esame della domanda di equa riparazione, uniformandosi ai principi di diritto qui enunciati e, in particolare, al principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 comma 2-sexies lett. g) l. n. 89/2001, una volta accertata la non irrisorietà oggettiva del valore della causa, non è possibile desumere la presunzione di insussistenza del pregiudizio unicamente dalle cospicue dimensioni patrimoniali della parte istante. 2. - L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondomotivo. In sintesi, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara l'assorbimento del secondo motiv o , cassa il provvedimento impu- gnato in relazione al motivo accolt o , rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara l'assorbi- mento del secondo motivo, cassa il provvedimento impugnato in re- lazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Napol