CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Venezia, in data 24 novembre 2021, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, il 22 ottobre 2021, aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere — a lui applicata in relazione a reato p. e p. dagli articoli 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 - con quella degli arresti domiciliari. In base all'imputazione provvisoria, si addebita all'indagato la detenzione di un rilevante quantitativo di cocaina, pari a oltre 23 chilogrammi, parte occultata nell'autovettura dello Ndini, parte in un vano nascosto nel residence da cui era da poco uscito al momento dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] adìto, a fronte delle censure dello Ndini (il quale, sottolineando la sua incensuratezza, assumeva di avere fornito indicazioni utili al sequestro di ulteriori 2 chilogrammi di stupefacente, così collaborando al buon esito delle indagini), ha rilevato che correttamente il G.i.p., nel negare la sostituzione della misura inframuraria, ha escluso che le dichiarazioni confessorie del prevenuto in sede di interrogatorio riguardavano elementi già ervidenti, e che la rivelazione del nascondiglio di ulteriori quantitativi di droga doveva presumersi come strumentale, dato che lo Ndini, oltre ad avere posto in essere condotte di occultamento dello stupefacente particolarmente raffinate, non rivelava i nomi degli altri personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti di cui egli faceva parte. 2. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso/ articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo/ egli lamenta I ai mancata disamina di temi rilevanti evidenziati nei motivi di appello: il riferimento é alla rivelazione, da parte sua, di un applicativo che consentiva di risalire ai messaggi di tre telefoni a lui sequestrati, nonché dell'ubicazione di un furgoncino a lui non intestato, del quale metteva anche a disposizione le chiavi; afferma l'esponente che gli inquirenti non sarebbero potuti pervenire al ritrovamento dello stupefacente senza le indicazioni fornite dallo Ndini. Nonostante ciò, l'ordinanza impugnata omette di valorizzare le predette circostanze, pur enunciate nell'appello e deponenti per l'ipotesi della collaborazione di cui al settimo comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2.2. Con il secondo motivo, l'esponente denuncia violazione dell'art. 274, ultimo comma, lettera C, cod.proc.pen.: il comportamento del prevenuto, dimostrativo della cessazione di ogni suo collegamento con i c:orrei, e l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti dovevano escludere che permanesse il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Quanto al primo motivo, limitando necessariamente l'indagine ai profili oggetto di doglianza, deve innanzitutto constatarsi che nulla, nell'esposizione contenuta nel ricorso, consente di comprendere in relazione a quali elementi oggettivi e concreti la rivelazione dell'applicativo indicato dal ricorrente e le indicazioni a proposito del furgone avrebbero avuto una qualche utile funzione ai fini del rinvenimento dello stupefacente. Dunque, la motivazione dell'ordinanza non risulta censurabile nei termini proposti dal ricorrente; di contro, dalla lettura del provvedimento emergono una serie di elementi che dimostrano il radicato inserimento dello Ndini in un contesto criminoso i cui appartenenti, all'evidenza, riponevano notevole fiducia in lui (non altrimenti potendosi spiegare la detenzione di un così rilevante quantitativo di cocaina, nonché l'utilizzo di espedienti come la creazione di vani appositi per l'occultamento della droga sia nell'autovettura, sia in un tavolo, o come il resettaggio del suo cellulare da remoto dopo che lo Ndini si era rifiutato di fornirne il codice di sblocco); senza contare che, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, sebbene fossero evidenti (e peraltro neppure negati nel ricorso) i rapporti con altri personaggi inseriti nel medesimo circuito criminale, l'odierno ricorrente non ha fornito agli inquirenti alcuna informazione atta a identificare e a rintracciare costoro: il che dimostra, tra l'altro, il richiamo assolutamente privo di pregio alle circostanze che legittimerebbero il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, che canne noto presuppone, invece, che il giudicabile abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delituosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali é in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347). In tale quadro, perdono rilievo i motivi posti a base del secondo motivo di lagnanza, riferito alla mancata valutazione del comportamento collaborativo del prevenuto e della sua buona biografia penale: sotto il primo profilo, si é visto che il comportamento dello Ndini ha avuto un impatto circoscritto sulle indagini e non ha consentito il disvelamento del circuito criminoso di sua appartenenza; quanto all'assenza di precedenti e di carichi pendenti, é chiaro che essa riveste un rilievo recessivo e per nulla deponente per l'affievolimento delle esigenze cautelari, conclamate di contro dagli elementi in fatto che evidenziano la spiccata avvedutezza criminale dell'odierno ricorrente e, conseguentemente, il suo radicamento nell'ambiente del narcotraffico. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. Così deciso in Roma il