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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18668/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza con sentenza del 8 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Potenza del 25 novembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla la pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 56, 648-bis, 476, 482, 648, 61 n.2, 497-bis cod. pen.

Ritenuto che i due motivi di ricorso, con il quale si censurano vizi motivazionali con riferimento da una parte all'accertamento della responsabilità per i fatti ascritti quanto all'elemento soggettivo dei reati ascritti e dall'altra quanto al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla applicazione della contestata recidiva, sono privi di concreta specificità e volti a proporre una rilettura alternativa nel merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01) a fronte di una articolata e persuasiva motivazione quanto alla piena integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati ascritti (pag.2 e seg.), oltre che a prefigurare una riconsiderazione della dosimetria della pena mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza che sul punto si presenta logica e del tutto priva di qualsiasi irragionevolezza, attesi i molteplici precedenti penali riferibili al ricorrente che giustificavano il riconoscimento della recidiva (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza con sentenza del 8 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Potenza del 25 novembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla la pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 56, 648-bis, 476, 482, 648, 61 n.2, 497-bis cod. pen. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con il quale si censurano vizi motivazionali con riferimento da una parte all'accertamento della responsabilità per i fatti ascritti quanto all'elemento soggettivo dei reati ascritti e dall'altra quanto al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla applicazione della contestata recidiva, sono privi di concreta specificità e volti a proporre una rilettura alternativa nel merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01) a fronte di una articolata e persuasiva motivazione quanto alla piena integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati ascritti (pag.2 e seg.), oltre che a prefigurare una riconsiderazione della dosimetria della pena mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza che sul punto si presenta logica e del tutto priva di qualsiasi irragionevolezza, attesi i molteplici precedenti penali riferibili al ricorrente che giustificavano il riconoscimento della recidiva (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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