CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41546/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 23/10/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, in relazione al reato di ricettazione di un autocarro. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione in incauto acquisto, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla possibilità che la Corte d'Appello avrebbe avuto di irrogare una unica condanna ritenendo avvinti dalla continuazione gli ulteriori reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale, per i quali era intervenuta sentenza irrevocabile. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto alla prima censura, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, per ritenere sussistente la contestata ricettazione, la condotta concretamente tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] e dai correi (sorpresi a trasbordare merce da ll'autocarro per cui è causa ad altro, pure privo di targa, in luogo isolato ed in ora notturna), ivi compresa la violenta reazione ed il tentativo di fuga, alla vista degli operanti. Tale ricostruzione è stata corredata da puntuali richiami giurisprudenziali anche in tema di compatibilità del dolo eventuale con la ricettazione (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), risultando del tutto superati i riferimenti contenuti al riguardo nell'odierno ricorso). Manifestamente infondata è la censura in punto di attenuanti generiche. Deve invero osservarsi che il richiamo alla insussistenza di elementi positivamente valutabili, ai plurimi precedenti anche specifici, nonché alla condotta pericolosa posta in essere durante la fuga, risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Quanto poi alla residua questione, dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge che la condanna per gli ulteriori reati è divenuta irrevocabile in epoca successiva alla pronuncia della sentenza qui impugnata (cfr. l'ultima pagina del ricorso). La questione potrà peraltro essere proposta in sede esecutiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] igli re Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]