Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 40621/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 27.10.2022 ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in data 09.05.2022 dal Gip del Tribunale della medesima città, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo a) riqualificato nel meno grave delitto di furto con strappo di cui all'art.624-bis cod. pen. e per il delitto di lesioni ex art. 582-585 di cui al capo b) e lo aveva condannato alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso che deduce violazione di legge in relazione all'art.582 cod. pen. è privo di specificità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che aveva osservato come anche le escoriazioni rilevabili dal certificato sanitario in atti sono ricomprese all'interno della definizione dì alterazione anatomica che, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, costituisce "malattia" in tema di lesioni personali, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in sede di interpretazione dell'art.582 cod. pen. (Sez.

V, n.40428 del 11.06.2009, Lazzarino, Rv.245378; Sez. 5, Sentenza n. 25029 del 15/07/2020, Rv. 279404 - 01 che ha posto in rilievo che ciò che rileva è che vi sia stata una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 27.10.2022 ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in data 09.05.2022 dal Gip del Tribunale della medesima città, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo a) riqualificato nel meno grave delitto di furto con strappo di cui all'art.624-bis cod. pen. e per il delitto di lesioni ex art. 582-585 di cui al capo b) e lo aveva condannato alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso che deduce violazione di legge in relazione all'art.582 cod. pen. è privo di specificità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che aveva osservato come anche le escoriazioni rilevabili dal certificato sanitario in atti sono ricomprese all'interno della definizione dì alterazione anatomica che, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, costituisce "malattia" in tema di lesioni personali, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in sede di interpretazione dell'art.582 cod. pen. (Sez. V, n.40428 del 11.06.2009, Lazzarino, Rv.245378; Sez. 5, Sentenza n. 25029 del 15/07/2020, Rv. 279404 - 01 che ha posto in rilievo che ciò che rileva è che vi sia stata una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 40621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris