Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 723/2021
ECLI:EU:C:2021:95
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0903
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
4 febbraio 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Funzione pubblica – Trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 11 dell’allegato VIII – Funzionari e agenti temporanei che rientrano in servizio nella loro amministrazione nazionale di origine dopo un periodo di aspettativa e l’esercizio di funzioni in un’istituzione dell’Unione»
Nella causa C‑903/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 2 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 10 dicembre 2019, nel procedimento
DQ
contro
[OSCURATO:PERSONA] de la Transition écologique et solidaire,
[OSCURATO:PERSONA] de l’Action et des Comptes publics,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo francese, da A.-L. Desjonquères, N. Vincent e A. Ferrand, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da B. Mongin e M. Brauhoff, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, DQ e, dall’altro, il ministre de la Transition écologique et solidaire (Ministro della Transizione ecologica e solidale, [OSCURATO:PERSONA]) e il ministre de l’Action et des Comptes publics (Ministro dell’Azione e dei Conti pubblici, [OSCURATO:PERSONA]) in merito alla domanda di DQ diretta al trasferimento dell’equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso il regime pensionistico dell’Unione europea.
Contesto normativo
3
Il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (
GU 2004, L 124, pag. 1
), ha introdotto una riforma dello Statuto. Una delle innovazioni apportate da tale regolamento riguarda le norme sulla trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità.
4
Il considerando 32 di detto regolamento così recita:
«È necessario modificare le regole dell’indennità una tantum per tener conto delle norme comunitarie sulla portabilità dei diritti a pensione. A tal fine occorre correggere una serie di incoerenze e introdurre una maggiore flessibilità».
5
L’allegato VIII dello Statuto, intitolato «Modalità del regime delle pensioni», al suo articolo 11, dispone quanto segue:
«1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:
–
entrare al servizio di un’amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con l’Unione,
–
esercitare un’attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con l’Unione,
ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l’equivalente attuariale attualizzato alla data del trasferimento effettivo dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso l’Unione.
2. Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:
–
aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,
–
aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
(...)
3. Il paragrafo 2 si applica anche al funzionario reintegrato al termine di un periodo di comando previsto all’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché al funzionario reintegrato allo scadere di un’aspettativa per motivi personali prevista dall’articolo 40 dello statuto».
6
L’articolo 12 di tale allegato è formulato nel seguente modo:
«1. Il funzionario che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e che cessi definitivamente il servizio per una ragione diversa dal decesso o dall’invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all’atto della cessazione del servizio:
a)
se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un’indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;
b)
negli altri casi, all’applicazione dei benefici di cui all’articolo 11, paragrafo 1 o al versamento dell’equivalente attuariale a un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:
i)
che l’interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;
ii)
che un importo mensile sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;
iii)
che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;
iv)
che il trasferimento verso un’altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il funzionario che ha raggiunto l’età pensionabile e che, a partire dall’entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione presso un regime pensionistico nazionale, un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall’invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento di lasciare il servizio, al versamento di un’indennità una tantum pari all’equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti al servizio delle istituzioni. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall’indennità una tantum».
7
Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea:
«All’atto della cessazione dal servizio, l’agente (...) ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale o all’indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capo 3, e dell’allegato VIII dello statuto (...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8
Il ricorrente nel procedimento principale è un agente titolare della funzione pubblica dello Stato francese dal 1
o
settembre 2006 ed esercita le funzioni di tecnico superiore dello sviluppo sostenibile presso la direction départementale des territoires du Bas-Rhin (direzione dipartimentale dei territori del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).
9
Nel periodo compreso tra il 1
o
aprile 2011 e il 31 agosto 2013 è stato collocato in aspettativa per motivi personali a causa di un impiego come agente contrattuale svolto presso la Commissione europea.
10
Dopo essere rientrato in servizio nella sua amministrazione di origine al termine di tale periodo di aspettativa, egli ha chiesto il trasferimento, al regime pensionistico dei dipendenti pubblici dello Stato, dell’equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico dell’Unione, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto.
11
Tale domanda è stata respinta con due decisioni del 10 luglio e del 17 settembre 2014.
12
Il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda di annullamento di tali decisioni dinanzi al tribunal administratif de Strasbourg (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che è stata respinta con sentenza del 19 ottobre 2016.
13
Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), deducendo che il tribunal administratif de Strasbourg (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) aveva violato il principio della parità di trattamento nel dichiarare che il beneficio del trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità di cui trattasi è riservato unicamente agli agenti e ai funzionari dell’Unione che sono assegnati per la prima volta presso un’amministrazione di uno Stato membro, ad esclusione di quelli che vi rientrano in servizio a seguito di un’aspettativa per motivi personali.
14
Ritenendo che la risposta al motivo dedotto non sia ovvia e che l’interpretazione dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto sia determinante per dirimere la controversia di cui è investito, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il beneficio delle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII [dello Statuto] sia riservato solo ai funzionari e agli agenti contrattuali assegnati per la prima volta presso un’amministrazione nazionale dopo essere stati assunti come funzionari, agenti contrattuali o agenti temporanei in un’istituzione dell’Unione (...), oppure se sia altresì accessibile ai funzionari e agli agenti contrattuali che rientrano in servizio presso un’amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni presso un’istituzione dell’Unione (...) ed essere stati, durante tale periodo, collocati in aspettativa o in congedo per motivi personali».
Sulla questione pregiudiziale
15
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto debba essere interpretato nel senso che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità sia riservato solo ai funzionari e agli agenti contrattuali che entrano per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo essere stati assunti in un’istituzione dell’Unione oppure se tale trasferimento possa essere richiesto anche da coloro che vi rientrano in servizio dopo aver esercitato talune funzioni in una siffatta istituzione nell’ambito di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.
16
In via preliminare, occorre ricordare che le disposizioni dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto sono applicabili agli agenti contrattuali, come il ricorrente nel procedimento principale, in virtù del rinvio operato dall’articolo 39, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Infatti, tale disposizione prevede che, all’atto della cessazione dal servizio, l’agente ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale o all’indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capo 3, dello Statuto e dall’allegato VIII del medesimo.
17
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, ogni funzionario o agente che cessi dalle sue funzioni per entrare al servizio di un’amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale o per esercitare un’attività subordinata o autonoma ha diritto di far trasferire l’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati presso l’Unione.
18
Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, occorre osservare che il termine «entrare», il cui senso abituale, al momento dell’assunzione delle funzioni, indica l’inizio dell’esercizio di tali funzioni o il loro punto di partenza nel tempo, non consente, di per sé, di rispondere alla questione se si tratti dell’entrata in servizio iniziale o se tale termine comprenda anche la riassunzione di funzioni.
19
Un’interpretazione letterale mediante giustapposizione con il testo dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’allegato VIII dello Statuto, che fa riferimento al funzionario che viene «reintegrato» al termine di un periodo di comando previsto all’articolo 37, primo comma, lettera b), secondo trattino, dello Statuto o allo scadere di un’aspettativa per motivi personali prevista dall’articolo 40 del medesimo, non consente neanch’essa di fornire un’indicazione al riguardo. Infatti, la diversa formulazione dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto costituisce, di per sé, un’indicazione quanto alla loro diversa portata. Pertanto, il paragrafo 3 di tale articolo, che riguarda il caso particolare del funzionario che ha beneficiato di un periodo di comando o di un’aspettativa per motivi personali previsto dallo Statuto, rinvia espressamente alle condizioni di applicazione del paragrafo 2 di detto articolo.
20
Per quanto riguarda l’interpretazione da dare ai termini «entrare al servizio di un’amministrazione» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, occorre ricordare che dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA],
C‑494/14
,
EU:C:2015:692
, punto
21
e giurisprudenza ivi citata).
21
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto, si deve rammentare che le disposizioni degli articoli 11 e 12 di tale allegato sono state modificate dalla riforma dello Statuto operata dal regolamento n. 723/2004. Infatti, come risulta dal considerando 32 di tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha voluto modificare le regole dell’indennità una tantum per tener conto delle norme dell’Unione sulla trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità e, a tal fine, correggere una serie di incoerenze e introdurre una maggiore flessibilità.
22
La modifica di tali disposizioni riflette la volontà del legislatore dell’Unione di ridurre il numero di casi in cui gli agenti non aventi diritto a una pensione di anzianità a causa del fatto che hanno compiuto meno di dieci anni di servizio possano ricevere un’indennità una tantum e di estendere la possibilità di trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità verso un altro regime pensionistico.
23
Quanto all’obiettivo perseguito dalla riforma dello Statuto operata dal regolamento n. 723/2004, nell’istituire la trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità come regola, mantenendo l’indennità una tantum quale meccanismo derogatorio ed eccezionale a cui si applicano condizioni rigorose, occorre indicare che il legislatore dell’Unione ha inteso promuovere l’attrattiva della funzione pubblica dell’Unione. A tale riguardo, il sistema di trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità, quale previsto dall’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto, consentendo un coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello dell’Unione, mira ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione dell’Unione e a garantire in tal modo all’Unione le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che abbia già un’adeguata esperienza professionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My,
C‑293/03
,
EU:C:2004:821
, punto
44
e giurisprudenza ivi citata).
24
È allo scopo di disporre di una più ampia scelta tra il personale che abbia un’adeguata esperienza professionale che il legislatore dell’Unione ha introdotto una maggiore flessibilità in materia di trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità in entrambi i sensi, ponendo così fine alle incertezze a cui taluni agenti dovevano far fronte in considerazione dell’eventualità di una cessazione del loro rapporto di lavoro e dell’impossibilità di ottenere diritti alla pensione di anzianità equivalenti.
25
Pertanto, se la Corte aveva già dichiarato, prima della riforma dello Statuto operata dal regolamento n. 723/2004, che l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto consentiva, in caso di rientro nel regime nazionale, di farvi trasferire l’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico dell’Unione (sentenza del 29 giugno 1988, Gritzmann-Martignoni/Commissione,
124/87
,
EU:C:1988:345
, punto
17
), ciò vale a maggior ragione dopo tale riforma.
26
Orbene, l’interpretazione restrittiva delle condizioni di trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità previste all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, adottata dall’amministrazione francese, in base alla quale al funzionario nazionale che ha esercitato per un periodo limitato talune funzioni in un’istituzione dell’Unione viene negata la trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità maturati durante tale periodo, contrasta chiaramente con l’obiettivo perseguito da tale disposizione, consistente nel garantire una grande flessibilità in materia di trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità e nel consentire la scelta di un personale qualificato.
27
Ne consegue che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità previsto all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto deve poter essere richiesto sia dai funzionari e dagli agenti contrattuali assegnati a prestare servizio per la prima volta presso un’amministrazione nazionale che da coloro che vi rientrano in servizio, in particolare al termine di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.
28
Qualsiasi altra interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, che privi una persona come il ricorrente nel procedimento principale del suo diritto al trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico dell’Unione, sarebbe incompatibile con le disposizioni del Trattato FUE relative al principio della libera circolazione dei lavoratori.
29
A tal riguardo, occorre ricordare che un funzionario o un agente dell’Unione può rivestire la qualità di lavoratore emigrante ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Infatti, da una giurisprudenza consolidata si ricava che un cittadino dell’Unione che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine non perde la qualità di lavoratore, ai sensi di tale articolo, per il fatto di occupare un impiego all’interno di un’organizzazione internazionale (sentenze del 16 febbraio 2006, Öberg,
C‑185/04
,
EU:C:2006:107
, punto
12
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 ottobre 2016, Adrien e a.,
C‑466/15
,
EU:C:2016:749
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata).
30
Da ciò discende che un cittadino dell’Unione che lavori per un’istituzione o un organo di quest’ultima in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, come il ricorrente nel procedimento principale, non può vedersi negato il godimento dei diritti e benefici sociali attribuitigli dall’articolo 45 TFUE (sentenza del 6 ottobre 2016, Adrien e a.,
C‑466/15
,
EU:C:2016:749
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata).
31
Secondo costante giurisprudenza, l’articolo 45 TFUE si oppone a qualunque provvedimento il quale, anche se applicabile senza discriminazioni concernenti la cittadinanza, è in grado di complicare o rendere meno allettante l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (sentenza del 6 ottobre 2016, Adrien e a.,
C‑466/15
,
EU:C:2016:749
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
32
In tal senso, la Corte ha dichiarato che il fatto di privare un lavoratore del diritto alla totalizzazione dei periodi accreditati sotto la legislazione di più Stati membri, senza tener conto dei periodi accreditati in organizzazioni internazionali, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2013, Gardella,
C‑233/12
,
EU:C:2013:449
, punto
45
).
33
Nel caso di specie, l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto adottata dall’amministrazione francese è tale da sfavorire i funzionari dello Stato membro interessato che si sono avvalsi della loro libertà di circolazione accettando un impiego in un’istituzione dell’Unione, rispetto ai funzionari rimasti in tale Stato membro, in quanto questi ultimi beneficiano di un periodo di contribuzione ininterrotto, mentre i primi, a causa del diniego del trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico dell’Unione, dovrebbero subire un’interruzione dei loro periodi di contribuzione.
34
Peraltro, la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che, rifiutando di adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico nazionale, come previsto da tale articolo, detto Stato membro rende più difficile l’assunzione, da parte dell’Unione, di funzionari nazionali con una certa anzianità, poiché tale passaggio dall’amministrazione nazionale a quella delle istituzioni dell’Unione li priverebbe dei diritti alla pensione di anzianità cui avrebbero titolo se non avessero accettato di entrare in servizio presso l’Unione (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2004, My,
C‑293/03
,
EU:C:2004:821
, punto
45
, e del 4 febbraio 2015, Melchior,
C‑647/13
,
EU:C:2015:54
, punto
26
).
35
Orbene, conseguenze del genere non possono essere ammesse in base all’obbligo di leale cooperazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti dell’Unione e che trova la sua espressione nell’obbligo, previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di facilitare a quest’ultima l’adempimento dei suoi compiti (sentenza del 16 dicembre 2004, My,
C‑293/03
,
EU:C:2004:821
, punto
48
, nonché ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi,
C‑286/09
, non pubblicata,
EU:C:2010:420
, punto
33
).
36
Inoltre, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il rispetto dello Statuto, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile, si impone agli Stati membri (sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio,
137/80
,
EU:C:1981:237
, punto
7
, e del 10 maggio 2017, de Lobkowicz,
C‑690/15
,
EU:C:2017:355
, punto
42
), ivi compresi non solo i giudici nazionali, ma anche tutti gli organismi dello Stato membro interessato, tra cui le autorità amministrative (sentenza del 19 dicembre 2019, GRDF,
C‑236/18
,
EU:C:2019:1120
, punto
35
).
37
Ne consegue che, oltre agli effetti che lo Statuto dispiega nell’ordinamento interno dell’amministrazione dell’Unione, esso vincola anche gli Stati membri in tutti i casi in cui è necessaria la loro collaborazione ai fini della sua attuazione (sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio,
137/80
,
EU:C:1981:237
, punto
8
, e del 13 febbraio 2019, Rohart,
C‑179/18
,
EU:C:2019:111
, punto
15
e giurisprudenza ivi citata), e le amministrazioni nazionali devono astenersi da qualsiasi misura intesa a limitare l’ambito di applicazione delle opportunità offerte dallo Statuto.
38
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità può essere chiesto sia dai funzionari e dagli agenti contrattuali che entrano per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo essere stati assunti in un’istituzione dell’Unione, sia da coloro che rientrano in servizio presso un’amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in una siffatta istituzione nell’ambito di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.
Sulle spese
39
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità può essere richiesto sia dai funzionari e dagli agenti contrattuali che entrano per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo essere stati assunti in un’istituzione dell’Unione, sia da coloro che rientrano in servizio presso un’amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in una siffatta istituzione nell’ambito di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.