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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11464/2022

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eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31348 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 2454/19/18, depositata in data 17 aprile 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1372/06/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di rettifica e di liquidazione n. 20131T005378 di imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione ad un atto di trasferimento per notaio Valente del 10.4.2013 di terreno agricolo di m.q. 2.170,00 sito in Aprilia (LT); - la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. 546/92 per avere la CTR - a fronte dell'avvenuta rideterminazione del valore del terreno oggetto del trasferimento, ai fini dell'imposta di registro, esclusivamente con il metodo sintetico- comparativo di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 131 /1986, avuto riguardo a tre atti di compravendita di cespiti immobiliari aventi caratteristiche similari e compiuti nei tre anni precedenti - fatto riferimento, incorrendo in una motivazione meramente apparente, ad una rettifica dell'Ufficio basata sui dati OMI senza che gli stessi fossero stati utilizzati per compiere l'accertamento in questione; - il motivo si profila inammissibile, in primo luogo, in quanto l'Ufficio non ha assolto all'onere, in punto di autosufficienza, di riprodurre o allegare al ricorso l'avviso di liquidazione onde consentire a questa Corte verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza della censura; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass.n. 14784 del 2015); - inoltre, la censura non si profila attinente al decisum, non assumendo il riferimento al superamento della efficacia sintomatica dei valori OMI rilievo nel costrutto argomentativo del giudice di appello che fonda sostanzialmente il giudizio di illegittimità dell'avviso di liquidazione sulla riscontrata - in base ad un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, espresso alla luce della perizia tecnica prodotta dalla contribuente in giudizio - non similarità e, dunque, non comparatività del terreno agricolo di limitata superficie in questione í'/\,1 con i terreni presi a confronto dall'Ufficio - in applicazione del metodo sintetico comparativo di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR- in quanto di estensione e permeabilità maggiore e ubicati in una zona urbanisticamente diversa (Nettunense); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR escluso la similarità dell'immobile oggetto del trasferimento agli altri terreni assunti in comparazione in base alla situazione di fatto accertata successivamente dal consulente tecnico di parte e non a quella esistente al momento della stipula dell'atto, quale unica circostanza rilevante come dedotto dall'Ufficio negli atti difensivi dei gradi di merito; - il motivo è inammissibile; -l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021).

La censura formulata dalla ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito concernenti la assunta assimilabilità della situazione urbanistica del terreno in questione - al momento della stipula dell'atto di trasferimento - a quella degli altri immobili posti a comparazione sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione; -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;-nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la contribuente; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Così deciso in Roma il 22 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31348 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 2454/19/18, depositata in data 17 aprile 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1372/06/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di rettifica e di liquidazione n. 20131T005378 di imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione ad un atto di trasferimento per notaio Valente del 10.4.2013 di terreno agricolo di m.q. 2.170,00 sito in Aprilia (LT); - la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. 546/92 per avere la CTR - a fronte dell'avvenuta rideterminazione del valore del terreno oggetto del trasferimento, ai fini dell'imposta di registro, esclusivamente con il metodo sintetico- comparativo di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 131 /1986, avuto riguardo a tre atti di compravendita di cespiti immobiliari aventi caratteristiche similari e compiuti nei tre anni precedenti - fatto riferimento, incorrendo in una motivazione meramente apparente, ad una rettifica dell'Ufficio basata sui dati OMI senza che gli stessi fossero stati utilizzati per compiere l'accertamento in questione; - il motivo si profila inammissibile, in primo luogo, in quanto l'Ufficio non ha assolto all'onere, in punto di autosufficienza, di riprodurre o allegare al ricorso l'avviso di liquidazione onde consentire a questa Corte verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza della censura; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass.n. 14784 del 2015); - inoltre, la censura non si profila attinente al decisum, non assumendo il riferimento al superamento della efficacia sintomatica dei valori OMI rilievo nel costrutto argomentativo del giudice di appello che fonda sostanzialmente il giudizio di illegittimità dell'avviso di liquidazione sulla riscontrata - in base ad un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, espresso alla luce della perizia tecnica prodotta dalla contribuente in giudizio - non similarità e, dunque, non comparatività del terreno agricolo di limitata superficie in questione í'/\,1 con i terreni presi a confronto dall'Ufficio - in applicazione del metodo sintetico comparativo di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR- in quanto di estensione e permeabilità maggiore e ubicati in una zona urbanisticamente diversa (Nettunense); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR escluso la similarità dell'immobile oggetto del trasferimento agli altri terreni assunti in comparazione in base alla situazione di fatto accertata successivamente dal consulente tecnico di parte e non a quella esistente al momento della stipula dell'atto, quale unica circostanza rilevante come dedotto dall'Ufficio negli atti difensivi dei gradi di merito; - il motivo è inammissibile; -l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021). La censura formulata dalla ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito concernenti la assunta assimilabilità della situazione urbanistica del terreno in questione - al momento della stipula dell'atto di trasferimento - a quella degli altri immobili posti a comparazione sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione; -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;-nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la contribuente; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Così deciso in Roma il 22 marzo 202
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