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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04819/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla verifica dei presupposti dell'arti 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., perché, detenuto presso la Casa circondariale di Genova, indebitamente riceveva e, comunque, utilizzava un apparecchio telefonico. 9)

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo, per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i seguenti due motivi.

2.1. Violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

A seguito della perquisizione della camera ove il ricorrente era detenuto insieme ad altri, fu trovato un apparecchio telefonico idoneo alla comunicazione con l'esterno, ma la responsabilità dell'imputato è stata basata sul mero possesso del dispositivo, in mancanza di prove sull'effettiva utilizzazione dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] o di altri occupanti della cella e non essendosi nemmeno accertato se fossero presenti cavi di alimentazione per ricaricare il cellulare.

2.2. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Nel caso di specie, la lesione al bene tutelato è stata di modesta entità, avendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] spontaneamente consegnato all'Ispettore l'apparecchio telefonico prima dell'inizio della perquisizione.

Ciò nondimeno, il Giudice di primo grado - che, nel riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, ha peraltro definito il fatto «di non particolare gravità» - ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso è infondato.

1.1. La Corte d'appello ha correttamente rilevato che il reato in questione si perfeziona anche con la sola ricezione del telefono dotato di SIM, il cui possesso è vietato all'interno della casa circondariale, senza che occorra farne effettivo uso, come si evince dal testo legislativo che prevede le condotte di chi riceve indebitamente il telefono «o» lo utilizzi.

Sul punto dell'interpretazione testuale, è il caso di precisare che il possesso del cellulare è una conseguenza necessaria della sua ricezione - alla quale soltanto fa riferimento il dato positivo dell'art. 391-ter cod. pen. - e che tale ricezione deve essersi dunque necessariamente inverata nel caso di specie.

1.2. Sul piano dell'offensività del reato, ricordata la necessità costituzionale di ricostruire in chiave interpretativa qualunque fattispecie penale in termini almeno di pericolo (dovendo il giudice di merito l'accertamento in concreto della sua sussistenza: tra le altre, Corte cost. n. 139 del 2023, che richiama sent.

Corte cost. n. 225 del 2008), se la configurabilità dell'art. 391-ter cod. pen. è stata esclusa in un caso in cui era stato indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria (Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025, Moise, Rv. 288187), ben diversa è la situazione oggetto del presente giudizio. 2 m La mancanza di un cavo di alimentazione "dedicato" non preclude, infatti, la possibilità di usare comunque il dispositivo, non essendo stato dedotto che la sua batteria fosse totalmente scarica ed essendo comunque inferibile - sulla base di massime comuni di esperienza - che il cellulare avrebbe potuto essere alimentato con cavi diversi da quello suo proprio (i Giudici dell'appello hanno oltretutto riferito le dichiarazioni dell'ispettore che rinvenne il dispositivo, a detta del quale il cavo non era necessario, posto che i detenuti, per ricaricare la batteria dei telefoni, utilizzavano solitamente quello dei lettori di musica).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, dal momento che l'omesso riconoscimento della speciale tenuità del fatto è stato motivato in modo completo e non manifestamente illogico.

La mancata applicazione della causa di non punibilità viene, infatti, argomentata, nel provvedimento impugnato, a partire dall'importanza del bene giuridico e - aspetto di maggior rilievo - dal fatto che a carico dell'imputato risultano numerosi precedenti penali, anche per reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate ([OSCURATO:PERSONA] risulta recidivo specifico infraquinquennale).

Peraltro, nel ricorso si valorizza l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, il quale - si osserva - consegnò il dispositivo prima della perquisizione.

Ma tale giudizio deve essere molto ridimensionato, specificando del pari la sentenza che l'ispettore di polizia penitenziaria aveva notato come l'imputato trafficasse con la mano nella tasca e che soltanto dietro sua espressa richiesta, il ricorrente gli consegnò - all'evidenza non troppo "spontaneamente" - il telefono.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla verifica dei presupposti dell'arti 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., perché, detenuto presso la Casa circondariale di Genova, indebitamente riceveva e, comunque, utilizzava un apparecchio telefonico. 9) 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo, per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i seguenti due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. A seguito della perquisizione della camera ove il ricorrente era detenuto insieme ad altri, fu trovato un apparecchio telefonico idoneo alla comunicazione con l'esterno, ma la responsabilità dell'imputato è stata basata sul mero possesso del dispositivo, in mancanza di prove sull'effettiva utilizzazione dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] o di altri occupanti della cella e non essendosi nemmeno accertato se fossero presenti cavi di alimentazione per ricaricare il cellulare. 2.2. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. Nel caso di specie, la lesione al bene tutelato è stata di modesta entità, avendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] spontaneamente consegnato all'Ispettore l'apparecchio telefonico prima dell'inizio della perquisizione. Ciò nondimeno, il Giudice di primo grado - che, nel riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, ha peraltro definito il fatto «di non particolare gravità» - ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è infondato. 1.1. La Corte d'appello ha correttamente rilevato che il reato in questione si perfeziona anche con la sola ricezione del telefono dotato di SIM, il cui possesso è vietato all'interno della casa circondariale, senza che occorra farne effettivo uso, come si evince dal testo legislativo che prevede le condotte di chi riceve indebitamente il telefono «o» lo utilizzi. Sul punto dell'interpretazione testuale, è il caso di precisare che il possesso del cellulare è una conseguenza necessaria della sua ricezione - alla quale soltanto fa riferimento il dato positivo dell'art. 391-ter cod. pen. - e che tale ricezione deve essersi dunque necessariamente inverata nel caso di specie. 1.2. Sul piano dell'offensività del reato, ricordata la necessità costituzionale di ricostruire in chiave interpretativa qualunque fattispecie penale in termini almeno di pericolo (dovendo il giudice di merito l'accertamento in concreto della sua sussistenza: tra le altre, Corte cost. n. 139 del 2023, che richiama sent. Corte cost. n. 225 del 2008), se la configurabilità dell'art. 391-ter cod. pen. è stata esclusa in un caso in cui era stato indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria (Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025, Moise, Rv. 288187), ben diversa è la situazione oggetto del presente giudizio. 2 m La mancanza di un cavo di alimentazione "dedicato" non preclude, infatti, la possibilità di usare comunque il dispositivo, non essendo stato dedotto che la sua batteria fosse totalmente scarica ed essendo comunque inferibile - sulla base di massime comuni di esperienza - che il cellulare avrebbe potuto essere alimentato con cavi diversi da quello suo proprio (i Giudici dell'appello hanno oltretutto riferito le dichiarazioni dell'ispettore che rinvenne il dispositivo, a detta del quale il cavo non era necessario, posto che i detenuti, per ricaricare la batteria dei telefoni, utilizzavano solitamente quello dei lettori di musica). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, dal momento che l'omesso riconoscimento della speciale tenuità del fatto è stato motivato in modo completo e non manifestamente illogico. La mancata applicazione della causa di non punibilità viene, infatti, argomentata, nel provvedimento impugnato, a partire dall'importanza del bene giuridico e - aspetto di maggior rilievo - dal fatto che a carico dell'imputato risultano numerosi precedenti penali, anche per reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate ([OSCURATO:PERSONA] risulta recidivo specifico infraquinquennale). Peraltro, nel ricorso si valorizza l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, il quale - si osserva - consegnò il dispositivo prima della perquisizione. Ma tale giudizio deve essere molto ridimensionato, specificando del pari la sentenza che l'ispettore di polizia penitenziaria aveva notato come l'imputato trafficasse con la mano nella tasca e che soltanto dietro sua espressa richiesta, il ricorrente gli consegnò - all'evidenza non troppo "spontaneamente" - il telefono. 3. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 nov