CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 08780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ilette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i pt.....0.-IAS:LLA—OLU- ot-t_ 7I LLO _ 1/47 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2022 la Corte di Appello di Caltanissetta, in accoglimento del concordato prospettato dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. ed in parziale riforma della sentenza del 22.7.2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Enna, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione in punto di responsabilità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo riferito ai motivi di appello oggetto di espressa rinunzia, avvenuta in sede di concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . Non può pertanto ritenersi ammissibile la deduzione, trattandosi di motivo non consentito. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso in data 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I