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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 20184/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CARDIA che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Alvaro, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge, anche con memoria del 08/03/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata per il riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere, pienamente confermata, in relazione alle imputazioni di cui ai capi 2) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen., 55) e 59) dell'imputazione provvisoria.

2. L'Alvaro, a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo 55) della rubrica; è oggettiva un'erronea applicazione delle risultanze investigative, in mancanza di qualsiasi prova relativa all'effettiva partecipazione dell'Alvaro alla condotta di organizzazione e realizzazione di una piantagione di sostanza stupefacente; quella contestata è l'unica condotta riferibile alla previsione di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sicché la totale mancanza di elementi di prova o anche solo indiziari evidenzia l'infondatezza anche della contestazione di cui al capo 2); l'unico elemento in tal senso ritenuto rilevante dal Tribunale, certamente non sufficiente, è la rilevata presenza dell'auto dell'Alvaro in località Pileci di Scilla senza che sia mai stata accertata una sua effettiva presenza presso la piantagione in questione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione perché contraddittoria in relazione all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo 2) della rubrica; la considerazione dell'Alvaro come principale fornitore della sostanza stupefacente dell'associazione contestata costituisce una forzatura operata dalla Procura e recepita supinamente dal Gip e dal Tribunale; ricorre un evidente copia incolla nella motivazione e un arbitrario richiamo al concetto di motivazione per relationem; l'unico elemento effettivamente emerso, ovvero la verifica della qualità di sostanza stupefacente di cui sconsigliava l'acquisto al [OSCURATO:PERSONA], non vale a configurare una partecipazione dello stesso all'associazione quale fornitore; nello stesso senso deve essere critica la significatività attribuita al tentativo di procacciamento di sostanza stupefacente posta in essere dall'Alvaro nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]; non emerge in sostanza alcun elemento valido anche al fine di ritenere sussistente l'elemento soggettivo del delitto contestato con l'imputazione provvisoria.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione degli art. 13 e 111 della Costituzione; l'ordinanza è frutto di un maldestro copia incolla, come dimostra l'esatta coincidenza con la premessa di altra ordinanza.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 comma 3, cod. proc. pen.; le affermazioni secondo cui sussisterebbe un concreto pericolo di 2, recidiva in presenza di un quadro cautelare allarmante sono false, contraddittorie e del tutto illogiche.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato rilevando che non ricorre alcun copia—incolla, ma bensì una parte comune di motivazione rispetto al [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della comune genesi del procedimento, in presenza di un mero errore materiale; si è inoltre rilevata la presenza di accurata motivazione a fronte della mera lettura alternativa fornita dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. Quanto ai primi tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che con gli stessi è stata sostanzialmente dedotta apparenza, assenza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza onde ritenere correttamente contestato all'Alvaro il ruolo di partecipe con funzione di fornitore dell'associazione contestata al capo 2) ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia quanto all'elemento oggettivo, che soggettivo, del delitto contestato, nonché quanto al capo 55) - la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;difatti il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

2.1. Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura dei motivi di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate e dell'associazione oggetto di contestazione al capo 2), la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con un'articolata considerazione delle emergenze addotte a carico dell'Alvaro, che si presenta organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, vagliate specificamente anche quanto alla considerazione del diretto coinvolgimento del ricorrente non solo nell'associazione di cui al capo 2), ma anche quanto alla piena consapevolezza e partecipazione al progetto di realizzazione di una piantagione di sostanza stupefacente.

È stato, in tal senso, costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso imputati in via provvisoria.

In sostanza, dunque, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato.

L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di partecipe quale fornitore dell'Alvaro per il delitto imputato provvisoriamente al capo 2) della rubrica, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni rispetto all'esito delle attività di indagine espletate, con particolare riferimento all'identificazione del ricorrente anche mediante riprese di telecamere sui luoghi oggetto di osservazione e incontro tra l'Alvaro e il [OSCURATO:PERSONA], nonché quanto alla considerazione di una serie contatti ripetuti e a carattere organizzativo al fine di costantemente rifornire il [OSCURATO:PERSONA] e garantire allo stesso e a i suoi fratelli, gestori dei pusher e della piazza relativa al territorio di Scilla, il predominio della cosca nelle attività di interesse della stessa al fine di ottenere ingenti profitti dallo spaccio di sostanze stupefacenti.

Emerge in modo univoco dalla considerazione delle captazioni, analiticamente riportata dal Tribunale del riesame e dal giudice di prima istanza, la particolare significatività delle condotte poste in essere dall'Alvaro nel relazionarsi con il [OSCURATO:PERSONA]; la particolare rilevanza riconosciuta dal Cimarosa all'Alvaro nel suo ruolo di riferimento principale ed elettivo per la fornitura di stupefacente nell'interesse della cosca di riferimento; il rammarico del Cimarosa nel non potersi rifornire dallo stesso a causa della mancanza di sostanza stupefacente di qualità in quello specifico momento storico; l'attenzione prestata dal Cimarosa nel rivolgersi ad altri al fine di non incrinare il consolidato rapporto con l'Alvaro, caratterizzato da evidente solidarietà e familiarità; la stima e reciproca solidarietà ricorrente tra i due, interessati a dominare il campo del narcotraffico nella zona territoriale di riferimento, con progetti di espansione al nord condivisi e comuni; la chiara portata e genesi causale dei contatti tra i due in assenza di qualsiasi altra emergenza ed allegazione che possa giustificare un contatto tra due soggetti partecipi di diversi contesti criminali, ma uniti dal desiderio di raggiungere consistenti profitti dallo spaccio di stupefacenti; il ruolo di sostanziale guida, con funzione di orientamento delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], svolto dall'Alvaro, che tendeva a gestire l'equilibrio e l'eccessiva reattività del Cimarosa nell'ambito della più ampia consorteria criminale; le raccomandazioni fornite al Cimarosa al fine di arginare le attività di controllo e verifica delle forze dell'ordine; la costanza dei comportamenti indicativi della sua partecipazione all'associazione di cui al capo 2), la piena conoscenza dei meccanismi organizzativi dell'associazione, delle piazze di spaccio, dell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti; il suggerimento quanto alle modalità del confezionamento e taglio delle sostanze; l'importanza che anche gli altri partecipi all'associazione, come il fratello del Cimarosa, tenessero comportamenti adeguati e sottotraccia per evitare gli accertamenti delle forze dell'ordine; il timore per un comune destino nell'essere oggetto di eventuali provvedimenti di arresto che li avrebbero certamente coinvolti congiuntamente, attese le loro evidenti cointeressenze; i dialoghi espressamente caratterizzati dalla analisi della portata del mercato, del costo delle dosi da spacciare, delle quantità di cui realizzare un concreto approvvigionamento in tempi molto prossimi alla data della conversazione intercettata; la raccomandazione ad evitare dialoghi all'interno delle autovetture atteso il possibile utilizzo di microspie da parte delle forze dell'ordine; la programmazione di diverse e svariate attività criminali espressamente collegate allo spaccio di sostanza stupefacente; il congiunto coinvolgimento anche nel procacciamento di armi.

Ebbene, appare evidente che il ricorrente non si sia realmente confrontato con la motivazione del Tribunale, affrontandola in modo incompiuto e parziale, sostanzialmente articolando dei motivi che si caratterizzano per evidente genericità ed aspecificità.

In tal senso, non si può omettere di considerare come il Tribunale abbia analiticamente argomentato, in assenza di aporie, quanto alla particolarità e significatività delle conversazioni, evidenziando la profonda familiarità e vicinanza tra l'Alvaro e il Cimarosa, inequivocabilmente a capo dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti nella piazza di Scilla, con riscontro dei contenuti estremamente significativi quanto alla costanza di contatti e di precedenti forniture; nello stesso senso si deve rilevare l'approfondita considerazione di elementi estremamente significativi analizzati dal Tribunale quanto alla contestazione di cui al capo 55 dell'imputazione provvisoria.

In particolare, il Tribunale ha analiticamente richiamato lo sviluppo nel tempo e la progressione criminosa posta in essere dal Cinnarosa e il costante contatto con l'Alvaro, richiamando molteplici intercettazioni e captazioni ambientali poste in essere in fase di indagini, precisando date e soggetti coinvolti, portata delle conversazioni, la presenza nei dialoghi di evidenti obiettivi comuni e di una progettualità futura che li coinvolgeva congiuntamente, la concordia nell'organizzare nuove e diverse attività finalizzate ad ampliare la loro già proficua attività di spaccio di sostanze stupefacenti, svolgendo nel nuovo ambito insieme il ruolo di responsabili; la consapevolezza della rilevanza del loro ruolo e della natura delle azioni illecite poste in essere anche quanto agli enormi margini di guadagno previsti; l'utilizzo costante del plurale quale sintomo di tale comune visione e unitaria finalizzazione della loro attività, chiaramente recepita anche nelle dichiarazioni del fratello del Cimarosa, che si lamentava per l'avere solo lui materialmente realizzato le attività di avvio della piantagione, mentre sia il fratello Carmelo che l'Alvaro si erano limitati a dirigerlo e a coordinare le azioni per tale nuovo obiettivo, volto a renderli autonomi nella produzione di sostanze stupefacenti; l'essere tale stretta relazione tra L'Alvaro e il Cimarosa riconosciuta esplicitamente dai diversi soggetti partecipi della associazione, come i fratelli del Cinnarosa e il Gentilesca, tanto che tale costruttivo e proficuo rapporto veniva dato per scontato e consolidato.

Con tale motivazione, logica e del tutto priva di aporie, strutturata e puntuale anche nella specifica evidenza data ai singoli episodi oggetto di contestazione, la difesa non si confronta.

2.2. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione si è concentrata nel riproporre una diversa e del tutto parziale valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire all'Alvaro in concreto il ruolo di partecipe e fornitore dell'associazione di cui al capo 2) e un ruolo attivo nella realizzazione della condotta di cui al capo 55).

Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; da ultimo v.

Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro).

Il ruolo di fornitore nell'ambito della condotta contesta al capo 2) e la piena compartecipazione per la realizzazione della piantagione di cui al capo 55), per entrambi i delitti, anche con considerazione della piena e specifica intenzionalità, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi d'incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale oggetto di captazione.

La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identificava nell'Alvaro proprio il soggetto preposto a fornire la sostanza stupefacente all'associazione contestata, in rapporto di evidente funzionalità con la stessa, con ruolo di assoluto rilievo nell'ambito del sodalizio criminale, seppure con riferimento a diversi scopi personali rispetto al Cimarosa e a tutti gli altri componenti dell'associazione predetta.

Né, infine, appare fondata l'ulteriore doglianza articolata nell'ambito del terzo motivo di ricorso secondo la quale di fatto ricorrerebbe una motivazione apparente a causa dell'utilizzo ampio e totalizzante del c.d. copia incolla.

Anche in questo caso il motivo di ricorso non si confronta con l'ampia motivazione del Tribunale che ha specificamente evidenziato una serie di articolati elementi a carico del ricorrente, pur ricostruendo la genesi del procedimento in relazione all'avvio delle indagini e al coinvolgimento di diversi soggetti, con evidente ricorrenza di un errore materiale quanto all'indicazione del soggetto valutato, come emerge esplicitamente dalle considerazioni che si succedono immediatamente dopo nel provvedimento.

Appaiono in tal senso condivisibili le osservazioni critiche articolate dal Procuratore generale.

Inoltre, occorre considerare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di motivazione della sentenza, è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria. (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, Torcasio, Rv. 281127-01).

Nel caso concreto le ordinanze che hanno attinto i due diversi soggetti richiamati dalla difesa hanno certamente una minima parte introduttiva sostanzialmente omologa, ma da tale parte introduttiva si dipana poi ampia e dovuta analisi dei contenuti con esplicitazione approfondita, logica e del tutto priva di aporie, delle ragioni poste alla base del convincimento espresso con la decisione, sicché l'argomentazione appare oggettivamente priva di pregio.

2.3. In termini analoghi si presenta adeguata la considerazione complessiva, contestata con il quarto motivo di ricorso, posta alla base dell'affermata ricorrenza di esigenze di cautela sulla base dell'affermata ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, con conseguente considerazione di adeguatezza della misura applicata, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275 cod. proc. pen.

E' stata, difatti, adeguatamente valorizzata la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, tenuto conto della pluralità delle condotte poste in essere, della gravità delle stesse, dei precedenti penali dell'Alvaro.

Né, come correttamente evidenziato, la difesa ha allegato elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso o della durata della restrizione sofferta.

Il Tribunale ha ampiamente motivato sottolineando la rilevanza e significatività delle condotte poste in essere decisamente indicative di una intraneità dell'Alvaro ad una consorteria criminale di spessore, direttamente collegata ad associazioni di stampo mafioso, all'evidente fine di sostenerne i componenti.

A fronte dell'articolata motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente nel denunciare contraddittoria considerazione e valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, non ha assolto l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non apparendo in tal senso risolutivo il richiamo alla presenza del ricorrente in macchina ad un appuntamento senza poi recarsi presso la piantagione o del mancato sequestro a carico dello stesso di sostanza stupefacente, mentre ha di fatto riproposto, in modo generico e aspecifico, una lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame.

In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di e. colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle tensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez.

F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01).

Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta, anche tenuto conto della particolare consistenza degli elementi emersi, caratterizzanti la pericolosità dell'Alvaro anche quanto alla contestazione di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CARDIA che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Alvaro, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge, anche con memoria del 08/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata per il riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere, pienamente confermata, in relazione alle imputazioni di cui ai capi 2) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen., 55) e 59) dell'imputazione provvisoria. 2. L'Alvaro, a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo 55) della rubrica; è oggettiva un'erronea applicazione delle risultanze investigative, in mancanza di qualsiasi prova relativa all'effettiva partecipazione dell'Alvaro alla condotta di organizzazione e realizzazione di una piantagione di sostanza stupefacente; quella contestata è l'unica condotta riferibile alla previsione di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sicché la totale mancanza di elementi di prova o anche solo indiziari evidenzia l'infondatezza anche della contestazione di cui al capo 2); l'unico elemento in tal senso ritenuto rilevante dal Tribunale, certamente non sufficiente, è la rilevata presenza dell'auto dell'Alvaro in località Pileci di Scilla senza che sia mai stata accertata una sua effettiva presenza presso la piantagione in questione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione perché contraddittoria in relazione all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo 2) della rubrica; la considerazione dell'Alvaro come principale fornitore della sostanza stupefacente dell'associazione contestata costituisce una forzatura operata dalla Procura e recepita supinamente dal Gip e dal Tribunale; ricorre un evidente copia incolla nella motivazione e un arbitrario richiamo al concetto di motivazione per relationem; l'unico elemento effettivamente emerso, ovvero la verifica della qualità di sostanza stupefacente di cui sconsigliava l'acquisto al [OSCURATO:PERSONA], non vale a configurare una partecipazione dello stesso all'associazione quale fornitore; nello stesso senso deve essere critica la significatività attribuita al tentativo di procacciamento di sostanza stupefacente posta in essere dall'Alvaro nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]; non emerge in sostanza alcun elemento valido anche al fine di ritenere sussistente l'elemento soggettivo del delitto contestato con l'imputazione provvisoria. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione degli art. 13 e 111 della Costituzione; l'ordinanza è frutto di un maldestro copia incolla, come dimostra l'esatta coincidenza con la premessa di altra ordinanza. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 comma 3, cod. proc. pen.; le affermazioni secondo cui sussisterebbe un concreto pericolo di 2, recidiva in presenza di un quadro cautelare allarmante sono false, contraddittorie e del tutto illogiche. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato rilevando che non ricorre alcun copia—incolla, ma bensì una parte comune di motivazione rispetto al [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della comune genesi del procedimento, in presenza di un mero errore materiale; si è inoltre rilevata la presenza di accurata motivazione a fronte della mera lettura alternativa fornita dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto ai primi tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che con gli stessi è stata sostanzialmente dedotta apparenza, assenza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza onde ritenere correttamente contestato all'Alvaro il ruolo di partecipe con funzione di fornitore dell'associazione contestata al capo 2) ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia quanto all'elemento oggettivo, che soggettivo, del delitto contestato, nonché quanto al capo 55) - la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;difatti il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2.1. Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura dei motivi di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate e dell'associazione oggetto di contestazione al capo 2), la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con un'articolata considerazione delle emergenze addotte a carico dell'Alvaro, che si presenta organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, vagliate specificamente anche quanto alla considerazione del diretto coinvolgimento del ricorrente non solo nell'associazione di cui al capo 2), ma anche quanto alla piena consapevolezza e partecipazione al progetto di realizzazione di una piantagione di sostanza stupefacente. È stato, in tal senso, costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso imputati in via provvisoria. In sostanza, dunque, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di partecipe quale fornitore dell'Alvaro per il delitto imputato provvisoriamente al capo 2) della rubrica, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni rispetto all'esito delle attività di indagine espletate, con particolare riferimento all'identificazione del ricorrente anche mediante riprese di telecamere sui luoghi oggetto di osservazione e incontro tra l'Alvaro e il [OSCURATO:PERSONA], nonché quanto alla considerazione di una serie contatti ripetuti e a carattere organizzativo al fine di costantemente rifornire il [OSCURATO:PERSONA] e garantire allo stesso e a i suoi fratelli, gestori dei pusher e della piazza relativa al territorio di Scilla, il predominio della cosca nelle attività di interesse della stessa al fine di ottenere ingenti profitti dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Emerge in modo univoco dalla considerazione delle captazioni, analiticamente riportata dal Tribunale del riesame e dal giudice di prima istanza, la particolare significatività delle condotte poste in essere dall'Alvaro nel relazionarsi con il [OSCURATO:PERSONA]; la particolare rilevanza riconosciuta dal Cimarosa all'Alvaro nel suo ruolo di riferimento principale ed elettivo per la fornitura di stupefacente nell'interesse della cosca di riferimento; il rammarico del Cimarosa nel non potersi rifornire dallo stesso a causa della mancanza di sostanza stupefacente di qualità in quello specifico momento storico; l'attenzione prestata dal Cimarosa nel rivolgersi ad altri al fine di non incrinare il consolidato rapporto con l'Alvaro, caratterizzato da evidente solidarietà e familiarità; la stima e reciproca solidarietà ricorrente tra i due, interessati a dominare il campo del narcotraffico nella zona territoriale di riferimento, con progetti di espansione al nord condivisi e comuni; la chiara portata e genesi causale dei contatti tra i due in assenza di qualsiasi altra emergenza ed allegazione che possa giustificare un contatto tra due soggetti partecipi di diversi contesti criminali, ma uniti dal desiderio di raggiungere consistenti profitti dallo spaccio di stupefacenti; il ruolo di sostanziale guida, con funzione di orientamento delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], svolto dall'Alvaro, che tendeva a gestire l'equilibrio e l'eccessiva reattività del Cimarosa nell'ambito della più ampia consorteria criminale; le raccomandazioni fornite al Cimarosa al fine di arginare le attività di controllo e verifica delle forze dell'ordine; la costanza dei comportamenti indicativi della sua partecipazione all'associazione di cui al capo 2), la piena conoscenza dei meccanismi organizzativi dell'associazione, delle piazze di spaccio, dell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti; il suggerimento quanto alle modalità del confezionamento e taglio delle sostanze; l'importanza che anche gli altri partecipi all'associazione, come il fratello del Cimarosa, tenessero comportamenti adeguati e sottotraccia per evitare gli accertamenti delle forze dell'ordine; il timore per un comune destino nell'essere oggetto di eventuali provvedimenti di arresto che li avrebbero certamente coinvolti congiuntamente, attese le loro evidenti cointeressenze; i dialoghi espressamente caratterizzati dalla analisi della portata del mercato, del costo delle dosi da spacciare, delle quantità di cui realizzare un concreto approvvigionamento in tempi molto prossimi alla data della conversazione intercettata; la raccomandazione ad evitare dialoghi all'interno delle autovetture atteso il possibile utilizzo di microspie da parte delle forze dell'ordine; la programmazione di diverse e svariate attività criminali espressamente collegate allo spaccio di sostanza stupefacente; il congiunto coinvolgimento anche nel procacciamento di armi. Ebbene, appare evidente che il ricorrente non si sia realmente confrontato con la motivazione del Tribunale, affrontandola in modo incompiuto e parziale, sostanzialmente articolando dei motivi che si caratterizzano per evidente genericità ed aspecificità. In tal senso, non si può omettere di considerare come il Tribunale abbia analiticamente argomentato, in assenza di aporie, quanto alla particolarità e significatività delle conversazioni, evidenziando la profonda familiarità e vicinanza tra l'Alvaro e il Cimarosa, inequivocabilmente a capo dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti nella piazza di Scilla, con riscontro dei contenuti estremamente significativi quanto alla costanza di contatti e di precedenti forniture; nello stesso senso si deve rilevare l'approfondita considerazione di elementi estremamente significativi analizzati dal Tribunale quanto alla contestazione di cui al capo 55 dell'imputazione provvisoria. In particolare, il Tribunale ha analiticamente richiamato lo sviluppo nel tempo e la progressione criminosa posta in essere dal Cinnarosa e il costante contatto con l'Alvaro, richiamando molteplici intercettazioni e captazioni ambientali poste in essere in fase di indagini, precisando date e soggetti coinvolti, portata delle conversazioni, la presenza nei dialoghi di evidenti obiettivi comuni e di una progettualità futura che li coinvolgeva congiuntamente, la concordia nell'organizzare nuove e diverse attività finalizzate ad ampliare la loro già proficua attività di spaccio di sostanze stupefacenti, svolgendo nel nuovo ambito insieme il ruolo di responsabili; la consapevolezza della rilevanza del loro ruolo e della natura delle azioni illecite poste in essere anche quanto agli enormi margini di guadagno previsti; l'utilizzo costante del plurale quale sintomo di tale comune visione e unitaria finalizzazione della loro attività, chiaramente recepita anche nelle dichiarazioni del fratello del Cimarosa, che si lamentava per l'avere solo lui materialmente realizzato le attività di avvio della piantagione, mentre sia il fratello Carmelo che l'Alvaro si erano limitati a dirigerlo e a coordinare le azioni per tale nuovo obiettivo, volto a renderli autonomi nella produzione di sostanze stupefacenti; l'essere tale stretta relazione tra L'Alvaro e il Cimarosa riconosciuta esplicitamente dai diversi soggetti partecipi della associazione, come i fratelli del Cinnarosa e il Gentilesca, tanto che tale costruttivo e proficuo rapporto veniva dato per scontato e consolidato. Con tale motivazione, logica e del tutto priva di aporie, strutturata e puntuale anche nella specifica evidenza data ai singoli episodi oggetto di contestazione, la difesa non si confronta. 2.2. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione si è concentrata nel riproporre una diversa e del tutto parziale valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire all'Alvaro in concreto il ruolo di partecipe e fornitore dell'associazione di cui al capo 2) e un ruolo attivo nella realizzazione della condotta di cui al capo 55). Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro). Il ruolo di fornitore nell'ambito della condotta contesta al capo 2) e la piena compartecipazione per la realizzazione della piantagione di cui al capo 55), per entrambi i delitti, anche con considerazione della piena e specifica intenzionalità, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi d'incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale oggetto di captazione. La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identificava nell'Alvaro proprio il soggetto preposto a fornire la sostanza stupefacente all'associazione contestata, in rapporto di evidente funzionalità con la stessa, con ruolo di assoluto rilievo nell'ambito del sodalizio criminale, seppure con riferimento a diversi scopi personali rispetto al Cimarosa e a tutti gli altri componenti dell'associazione predetta. Né, infine, appare fondata l'ulteriore doglianza articolata nell'ambito del terzo motivo di ricorso secondo la quale di fatto ricorrerebbe una motivazione apparente a causa dell'utilizzo ampio e totalizzante del c.d. copia incolla. Anche in questo caso il motivo di ricorso non si confronta con l'ampia motivazione del Tribunale che ha specificamente evidenziato una serie di articolati elementi a carico del ricorrente, pur ricostruendo la genesi del procedimento in relazione all'avvio delle indagini e al coinvolgimento di diversi soggetti, con evidente ricorrenza di un errore materiale quanto all'indicazione del soggetto valutato, come emerge esplicitamente dalle considerazioni che si succedono immediatamente dopo nel provvedimento. Appaiono in tal senso condivisibili le osservazioni critiche articolate dal Procuratore generale. Inoltre, occorre considerare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di motivazione della sentenza, è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria. (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, Torcasio, Rv. 281127-01). Nel caso concreto le ordinanze che hanno attinto i due diversi soggetti richiamati dalla difesa hanno certamente una minima parte introduttiva sostanzialmente omologa, ma da tale parte introduttiva si dipana poi ampia e dovuta analisi dei contenuti con esplicitazione approfondita, logica e del tutto priva di aporie, delle ragioni poste alla base del convincimento espresso con la decisione, sicché l'argomentazione appare oggettivamente priva di pregio. 2.3. In termini analoghi si presenta adeguata la considerazione complessiva, contestata con il quarto motivo di ricorso, posta alla base dell'affermata ricorrenza di esigenze di cautela sulla base dell'affermata ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, con conseguente considerazione di adeguatezza della misura applicata, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. E' stata, difatti, adeguatamente valorizzata la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, tenuto conto della pluralità delle condotte poste in essere, della gravità delle stesse, dei precedenti penali dell'Alvaro. Né, come correttamente evidenziato, la difesa ha allegato elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso o della durata della restrizione sofferta. Il Tribunale ha ampiamente motivato sottolineando la rilevanza e significatività delle condotte poste in essere decisamente indicative di una intraneità dell'Alvaro ad una consorteria criminale di spessore, direttamente collegata ad associazioni di stampo mafioso, all'evidente fine di sostenerne i componenti. A fronte dell'articolata motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente nel denunciare contraddittoria considerazione e valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, non ha assolto l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non apparendo in tal senso risolutivo il richiamo alla presenza del ricorrente in macchina ad un appuntamento senza poi recarsi presso la piantagione o del mancato sequestro a carico dello stesso di sostanza stupefacente, mentre ha di fatto riproposto, in modo generico e aspecifico, una lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di e. colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle tensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta, anche tenuto conto della particolare consistenza degli elementi emersi, caratterizzanti la pericolosità dell'Alvaro anche quanto alla contestazione di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 20184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris