CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 31938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 3 L AGO 2.322 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1. marzo 2022 il Tribunale di Crotone, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] - indagato per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente per gli anni d'imposta 2017 e 2018 - nei confronti del decreto del 1. dicembre 2021, in forza del quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone aveva disposto il sequestro preventivo, in via diretta ovvero per equivalente, per un importo di euro 1.865.995,51, pari al profitto del contestato reato. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando il difetto ovvero l'apparenza della motivazione in ordine al fumus delicti, ha lamentato la mancata considerazione della consulenza tecnico-contabile prodotta dall'indagato con i motivi aggiunti in sede di procedimento di riesame. In particolare, l'ordinanza impugnata si era limitata a ritenere che la consulenza di parte avesse ad oggetto solamente una rilettura diversa degli stessi dati già contabilizzati, mentre al contrario il consulente aveva esaminato il medesimo materiale conoscitivo posto a fondamento del decreto di sequestro, ed all'esito la somma eventualmente dovuta al Fisco era stata ridotta ad euro 298.213,00, rispetto all'importo per il quale era stata disposta la misura cautelare. Al riguardo, quanto all'evasione d'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2017, non era stato scomputato l'importo relativo all'Iva a credito mentre - quanto alla dichiarazione Ires - vi era uno scostamento di ricavi per soli euro 4.744,54 rispetto a quanto accertato. Parimenti, quanto all'anno d'imposta 2018, non era stato considerato il dato relativo all'Iva a credito, benché non ci fossero dubbi sulla legittimità dell'operazione. In proposito l'ordinanza impugnata si era limitata a disattendere la richiesta di riduzione dell'importo assoggettato a vincolo. 2.2. Col secondo motivo è stata parimenti dedotta la mera apparenza della motivazione quanto alla sussistenza del periculum in mora, dal momento che dall'attività investigativa non era emerso alcun elemento sintomatico del pericolo di dispersione dei proventi dell'attività aziendale. Né poteva considerarsi tale l'acquisto di un immobile per un corrispettivo di euro 170.000, tenuto conto della solidità patrimoniale della società. 2.3. Col terzo motivo, quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo, ciò emergeva ictu ocu/i dalla condotta tenuta dall'indagato il quale, accortosi delle disarmonia dei dati forniti all'Amministrazione finanziaria, aveva provveduto a versare l'Iva indebitamente compensata, a produrre dichiarazione integrativa, nonché a dichiarare ricavi pressoché equivalenti a ciò che era stato accertato dalla polizia giudiziaria. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione al complesso profilo dell'impugnazione, va anzitutto ricordato che - in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali - al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu °cui/ (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Ionnmi e altro, Rv. 266896; cfr. altresì Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015). In specie il ricorso ha dato conto di una condotta lato sensu riparatrice dell'odierno indagato, in qualche modo tenuto in precedenza all'oscuro delle vicende tributarie, ma in definitiva non appare possibile procedere in proposito ad un mero, e conclamato, accertamento negativo circa l'elemento soggettivo del reato. Né, per vero e decisivamente, la questione risulta neppure essere stata sollevata in sede di riesame, laddove infatti il ricorrente si era limitato (cfr. pag. 7 del ricorso) a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto valutare comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo, annullando l'ordinanza genetica in caso di verifica negativa." 4.2. Del pari, quanto al fumus, un passaggio motivazionale dell'ordinanza (cfr. pag. 3), addirittura sottolineato, e ripreso dallo stesso ricorso, ha dato conto che i rilievi in proposito operati dalla Guardia di finanza non erano stati contrastati dalla consulenza tecnica di parte, la quale si era limitata a fornire una diversa lettura dei medesimi dati "contabilizzati secondo un metodo reputato inattendibile secondo l'impostazione accusatoria e la cui erroneità è stata confermata anche dallo stesso imputato". Siffatta impostazione sarebbe stata confermata anche con riferimento allo stesso reato di cui all'art. 5 cit.. In tal senso, anche. scontando una certa oscurità nella costruzione del periodo, il Tribunale del riesame risulta avere valutato il contenuto della consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente (cfr. Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272; Sez. 6, n. 53834 del 26/10/2017, Tibi e altro, Rv. 271575), traendone considerazioni insindacabili in questa sede di legittimità. Vero è, in proposito, che - come è stato sottolineato nel corso della discussione - il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte (cfr. Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, T., Rv. 281721). Peraltro i rilievi siccome operati dall'ordinanza impugnata non sono stati appunto oggetto di specifica critica, ed anzi appaiono condivisi dal ricorrente. 4.3. Va peraltro osservato, in tal modo condividendo i rilievi difensivi, che - in relazione al periculum in mora - il Giudice del riesame non ha per vero dedotto alcunché di preciso e di concretamente riferibile alla fattispecie, in definitiva non soffermandosi - ancorché concisamente, date anche la natura e la sede del provvedimento - sulle ragioni per le quali, in concreto, il compendio sequestrato potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Tutto ciò a prescindere dalla natura della confisca cui il sequestro sarebbe preordinato. Infatti, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (cfr. amplius, Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Sì che, in definitiva, l'obbligo di motivazione circa il periculum in mora - proprio in ragione dell'intervento nomofilattico al più alto livello - deve considerarsi applicabile anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, disposto ex artt. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al T