Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 48139/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 09/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza resa in data 13/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge per mancata assunzione di prova ritenuta decisiva della difesa (audizione del teste [OSCURATO:PERSONA]) e l'altro l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito alla superfluità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attesa la completezza del compendio probatorio risultante dall'istruttoria dibattimentale e ritenuta sufficiente ai fini della decisione; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata in relazione alle risultanze probatorie acquisite durante l'istruttoria dibattimentale, utili a comprovare - oltre ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità nell'odierno ricorrente.

In particolare, la Corte di appello - condividendo quanto già affermato dal giudice di prime cure e in linea con pacifica giurisprudenza di questa Corte - ha evidenziato come, ai fini della configurabilità del reato contestato, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, come avvenuto nel caso in esame, in cui è apparso legittimamente inverosimile ai giudici di merito che l'odierno ricorrente abbia preso in consegna due motoveicoli senza chiedere nominativo o recapiti dei consegnanti e che abbia, finanche, accettato di lavorare sui due mezzi senza che gli venissero presentati dei documenti o il libretto di circolazione e per un corrispettivo assolutamente esiguo di 80 euro per ciascun motoveicolo); ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in jma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 09/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza resa in data 13/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge per mancata assunzione di prova ritenuta decisiva della difesa (audizione del teste [OSCURATO:PERSONA]) e l'altro l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito alla superfluità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attesa la completezza del compendio probatorio risultante dall'istruttoria dibattimentale e ritenuta sufficiente ai fini della decisione; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata in relazione alle risultanze probatorie acquisite durante l'istruttoria dibattimentale, utili a comprovare - oltre ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità nell'odierno ricorrente. In particolare, la Corte di appello - condividendo quanto già affermato dal giudice di prime cure e in linea con pacifica giurisprudenza di questa Corte - ha evidenziato come, ai fini della configurabilità del reato contestato, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, come avvenuto nel caso in esame, in cui è apparso legittimamente inverosimile ai giudici di merito che l'odierno ricorrente abbia preso in consegna due motoveicoli senza chiedere nominativo o recapiti dei consegnanti e che abbia, finanche, accettato di lavorare sui due mezzi senza che gli venissero presentati dei documenti o il libretto di circolazione e per un corrispettivo assolutamente esiguo di 80 euro per ciascun motoveicolo); ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in jma,
Sentenza Cassazione n. 48139/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris