CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26648/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]- condannato in primo e secondo grado per interventi edilizi eseguiti senza il permesso di costruire (capo 1), per invasione di terreni (capo 2) e per violazioni dei sigilli, realizzate sia in data 13/06/2019 e in data 27/06/2019, (capo 3) - deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, e in particolare, in ordine al quantum di aumento di pena applicato per i reati in continuazione. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello, escluso la recidiva e ridotto la pena per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle aggravanti, rideterminando la pena base per il reato più grave, costituito da una delle violazioni dell'art. 349 cod. pen., nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa e ritenendo congruo l'aumento di un solo wednese di reclusione e di euro 50,00 per ciascuno dei reati in continuazione, di cui ai capi sub 1 (relativo a violazioni degli artt. 633 e 639 bis cod. pen.) e sub 3 (relativo alla ulteriore violazione dell'art. 349 cod. pen.). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]