CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12379/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22762/2021R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1 853 /20 2 1 , depositata l’11 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 aprile 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso Oggetto:convenzione urbanistica -oneri - riparto la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata l’ 11 giugno 2021, che, in riforma della sentenza del Tribunale , ha conferma to il decreto con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 10.548,80, oltre accessori, per il rimborso pro quotadi costi sostenuti per la realizzazione di un’opera, consistente nello spostamento di una linea di media tensione, con relativo palo insistente su un tracciato stradale ricompreso nel perimetro del «[OSCURATO:PERSONA] di Intervento», in attuazione di una convenzione urbanistica intervenuta tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed Uniti e iproprietari delle aree ricomprese in tale « Programma » ; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva disattesola domanda dei ricorrenti in ragione della mancata prova del pagamento dell’intervento attuativo della convenzione urbanistica , affermando che « l’unico documento riguardante l’esborso, che risultava prodotto in sede monitoria fosse una disposizione di bonifico su carta intestata “amministrazione borromeo”, sottoscritta da uno dei convenuti opposti e datata 22.12.2016, nella quale si chiedeva di addebitare l’importo di cui trattasi su un conto dichiaratamente intestato a dr. Carlo e dr. [OSCURATO:PERSONA]»; -ha, quindi, accolto il gravame degli appellanti evidenziando che questi ultimi, oltre ad aver prodotto la prova della disposizione di bonifico, peraltro pacificamente ricevuta dall’istituto di credito,avevano fornito numerosi elementi probatori che dimostravano l’avvenuto pagamento dell’importo per la realizzazione dell’opera in oggetto , peraltro non contestato dalla società appellata, e avevano dimostrato la riferibilità di tale pagamento alla realizza zione dell ’ oper a, consistente nel trasferimento di un palo della linea elettrica, rientrante tra quelle di urbanizzazione primaria oggetto del “Programma” di cui le parti in causa, quali coattuatori dello stesso, avevano assunto l’obbligo di esecuzione;-il ricorso è affidato a un unico motivo; - resis t ono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il motivo di ricorso proposto la ricorrent e deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 870, 1104, 1292 e 1299 cod. civ., 23 , secondo comma, l. 17 agosto 1942, n. 1150, e13, sesto comma, l. 28 gennaio 1977, n. 10, per aver la sentenza impugnata ritenuto dimostrati i fatti costitutivi dell’azione di regresso in ragione della insistenza del manufatto rimosso all’interno del perimetro della lottizzazionee della necessità dell’opera realizzat a ; - sost iene , in proposito, che la sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione comporta per i proprietari dei terreni a essa interessati la costituzione di un consorzio urbanistico volontario, ma non implica, necessariamente, l’applicazione dell a norm ativa in materia di comunione,dovendosi fare riferimento prioritariamente al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e solo in via residuale a tale normativa; - aggiung e che , in forza di tali accordi, il cui esame era stato completamente omesso, l’opera oggetto in questione avrebbe dovuto essere oggetto di intesa tra le parti, trovando in tale senso spiegazione che tutti i lottizzanti dovevanoapprovare il preventivo e che l’iniziativa assunta prima dei fatti di causa da un diverso soggettonon aveva avuto esitopositivo; -il motivo è inammissibile; - la questione oggetto della doglianza della ricorrente relativa all’applicabilità delle norme in materia di comunione alle spese eseguite in attuazione di una convenzione di urbanizzazione dai proprietari delle aree interessate non risulta essere stata trattata nella sentenza di appello, dalla quale si evince che l’unica contestazione della società verteva sul fatto che l’opera non era stata realizzata nel suo interesse e che gli odierni controricorrenti avevanodeciso di propria iniziativa di eseguire tale opera; - in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare la avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, onde consentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità delle censure, sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la sua fondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito (cfr. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); -infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte (così, anche, Cass. 26 marzo 2012, n. 4787); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere; -può, in ogni caso, evidenziarsi che la ricorrente omette di indicare il contenuto degli accordi che sarebbero intervenuti tra le parti in ordine alle modalità di realizzazione dell’opera in oggetto e, tanto meno, in quale sede la relativa allegazione sarebbestata spiegata nel corso del giudizio di merito, non consentendo a questa Corte di valutare la tempestività, la concludenza e la fondatezza della doglianza; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de