CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma n.48693/2020 depositato il12/12/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4855/2024Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 22565/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione del 50 % in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 30/06/2026Mauro Criscuolo