Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23238/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Lucky ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione illecita di cocaina e eroina, suddivisa in vari ovuli tenuti in luoghi diversi (in Padova, il 13/4/2021); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivo di doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (prova del concorso dedotta dalle modalità della conservazione della droga e di materiale collegato all'illecito traffico, oltre che dal comportamento tenuto in occasione dell'accesso della polizia giudiziaria); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Lucky ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione illecita di cocaina e eroina, suddivisa in vari ovuli tenuti in luoghi diversi (in Padova, il 13/4/2021); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivo di doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (prova del concorso dedotta dalle modalità della conservazione della droga e di materiale collegato all'illecito traffico, oltre che dal comportamento tenuto in occasione dell'accesso della polizia giudiziaria); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris