CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9723/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, relativo a violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla sussistenza del reato e della omessa acquisizione di documentazione, è manifestamente infondati) e ripetitivo di censure già avanzate con atto di appello senza confrontarsi con la motivazione sul punto fornita dai giudici di merito (cfr. pgg. 4-5 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere generico, oltre che ripetitivo di censure già proposte con l'atto d'appello, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla globale valutazione degli indici soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., che ha portato la Corte a considerare la condotta non tenue e, in aggiunta, abituale, avendo l'imputato riportato due condanne per associazione a delinquere e altra per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, reati della stessa indole rispetto a quello per il quale si è proceduto nella specie, con riferimento alla violazione delle norme a presidio del regolare funzionamento dell'organizzazione statale e la conseguente capacità di garantire l'ordine e il rispetto delle proprie decisioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M