CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 - per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale -, fatto commesso il Scordia il 14 dicembre 2020, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, movendo nel computo dal minimo edittale, e ha confermato l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Ha rilevato che, in ragione della biografia criminale, la condotta contestata è rappresentativa di una accresciuta capacità delinquenziale. L'imputato ha plurimi precedenti penali, dei quali otto sono specifici. Le precedenti carcerazioni non hanno sortito all'evidenza alcun effetto deterrente e la ricaduta nel delitto è ben lontana dall'essere occasionale, atteggiandosi a deliberata scelta di vita. \r}-' $444r~4• 2. Avverso l'or>irianza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato, peraltro ignorando i motivi di appello, nell'aver desunto la maggiore pericolosità dell'imputato non dal nuovo fatto criminoso, per verificare se fosse estrinsecazione di una più accentuata colpevolezza o pericolosità, ma dai precedenti penali. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice, a fronte della contestazione della recidiva, è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. La Corte non ha adempiuto a tanto e ha desunto la maggiore pericolosità dai precedenti penali e dalla pregressa carcerazione. piuttosto che dal nuovo reato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità è concorde nella definizione dei criteri di apprezzamento in concreto delle condizioni di applicabilità della recidiva. Come hanno messo in evidenza le Sezioni Unite, "... in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c:od. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprorevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838). La Corte di appello, contrariamente a quanto affermato in ricorso, si è attenuta al principio di diritto appena richiamato. Ha infatti preso in considerazione i precedenti penali non già per trarre da essi i contenuti di un giudizio di pericolosità accentuata ma per apprezzare, alla luce del profilo criminale che essi delineano, come la commissione del nuovo reato riveli, essa sì, una accresciuta capacità delinquenziale. In questa prospettiva ha evidenziato che i precedenti periodi detentivi non hanno sortito alcun effetto deterrente e non hanno impedito la ricaduta nel delitto, in tal modo dimostrando che il ricorrente ha assunto una deliberata scelta di vita ed è rimasto insensibile alle prescrizioni imposte dall'Autorità. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro