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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:391
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CC0431_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 169, n. 2, del Trattato CE, di dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime(1), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato. 2 Ai sensi dell'art. 16 della direttiva: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995. (...)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.» 3 L'Irlanda non ha contestato che essa aveva mancato di trasporre la direttiva 94/57 e dichiara, nel suo controricorso, che stanno per essere emanate le misure necessarie. 4 Di conseguenza il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente fondato.

Conclusioni 5 Propongo pertanto alla Corte di: «1) dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato; 2) condannare l'Irlanda alle spese.» (1) - GU L 319, pag. 20.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CC0431_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 169, n. 2, del Trattato CE, di dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime(1), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato. 2 Ai sensi dell'art. 16 della direttiva: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995. (...) 3. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.» 3 L'Irlanda non ha contestato che essa aveva mancato di trasporre la direttiva 94/57 e dichiara, nel suo controricorso, che stanno per essere emanate le misure necessarie. 4 Di conseguenza il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente fondato. Conclusioni 5 Propongo pertanto alla Corte di: «1) dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato; 2) condannare l'Irlanda alle spese.» (1) - GU L 319, pag. 20.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris