CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33134/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv . SILVIA V ILLANI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1901/2019pubblicata il 29/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1901/2019 pubblicata il 29 luglio 2019, in parziale riforma della decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Lucca, la Corte d’Appello di Firenze accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], volta a sentir pronunciare l’annullamento del contratto di compravendita del 2 ottobre 2006, a rogito del notar Mignone, con il quale la de cuius aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] (detta Marisa) Bencivenni la proprietà dell’immobile con annesso terreno sito in Barga (LU) alla via P. Funai n. 19; nel contempo, condannava l’acquirente appellata al rilascio dei predetti immobili, oltre che alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Contro tale sentenza, notificata il 29 luglio 2019, la Bencivenni ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla sola [OSCURATO:PERSONA]. È invece rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, prospettante la violazione dell’art.158 c.p.c., viene denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per essere stata redatta e sottoscritta da un giudice ausiliario di Corte d’Appello, qualificatosi come relatore ed estensore. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 428, comma 2, c.c.. Si rimprovera alla Corte fiorentina di aver pronunciato l’annullamento del contratto di compravendita dedotto in giudizio per accertata incapacità naturale dell’alienante [OSCURATO:PERSONA], senza verificare la sussistenza di un fatto costitutivo dell’esperita azione, rappresentato dalla malafede dell’altro contraente. Il primo motivo è infondato. Con sentenza n. 41/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento all’art. 106, commi 1 e 2, della Carta fondamentale, gli artt. 62-72 del D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui, conferendo ai giudici ausiliari di appello lo statusdi componenti dei collegi delle sezioni della Corte d’Appello come magistrati onorari, non limitano temporalmente tale possibilità al periodo entro cui sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria previsto dall’art. 32 D. Lgs. n. 116 del 2017, ovvero fino alla data del 31 ottobre 2025. Successivamente al citato intervento del Giudice delle leggi, questo [OSCURATO:PERSONA] ha enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini che qui interessano: «La partecipazione del giudice ausiliario al collegio presso la Corte d’appello e alla decisione –con la correlata nomina quale relatore e la conseguente stesura della pronuncia– non incide sulla regolare costituzione dell’organo giudicante, ex art. 158c.p.c., né determina la nullità dell’attività giurisdizionale espletata, in quanto tali figure incontestabilmente appartengono all’ufficio giudiziario presso cui prestano la loro opera. Dunque, il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata. Pertanto, i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati» (cfr. Cass. n. 35068/2022, Cass. n. 32065/2021, Cass. n. 15045/2021). Alla stregua della surriferita regula juris, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, va esclusa la nullità della sentenza impugnata. Il secondo motivo è invece fondato. A norma dell’art. 428, comma 2, c.c., l’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulti la malafede dell’altro contraente. È stato, al riguardo, statuito da questa Corte che, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l’annullamento dell’atto unilaterale- non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all’incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio dellamalafede dell’altro contraente. La diversità di disciplina contenuta nell’art. 428 c.c. sottende la differente rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l’interesse dell’incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l’interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell’affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato nella sua validità (cfr. Cass. n.29962/2022). Ciò posto, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corte d’Appello di Firenze non ha compiuto alcun accertamento circa la malafede dell’acquirente Bencivenni, essendosi limitata ad argomentare esclusivamente in ordine all’incapacità d’intendere o di volere dell’alienante Riello al momento della stipula del contratto. Risulta, pertanto, sussistente la denunciata violazione di legge, avendo il giudice distrettuale operato un’erronea ricognizione della portata della disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta, risolventesi nella pretermissione di uno degli elementi costitutivi dell’azione esercitata. Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito uniformandosi al principio di diritto sopra espresso. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio dilegittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del pres