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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15913/2026

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unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Manciano, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,n. 831/2020 depositata il 16/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto l’appellodel Comune e confermato l’avviso impugnato (Imu 2012 su parcofotovoltaico iscritto in categoria catastale D1).2.

Ricorre per cassazione la società contribuente con un solomotivo di ricorso, integrato da memoria;Numero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/20263. resiste con controricorso il Comune che chiede il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna dellasocietà al pagamento delle spese ed al raddoppio del contributounificato.2.

La questione è pacifica nei suoi contenuti di fatto, comeaccertati dalle decisioni di merito.

Per l’IMU del 2012 per i due impiantifotovoltaici di proprietà della società contribuente il Comuneconsiderava la categoria D/1 con rendita pari ad euro 31.500,00; lacontribuente presentava Docfa il 5 giugno 2013 per la classe D/10(fabbricato produttivo connesso ad attività agricole).

Per il Comunel’imposta è dovuta in quanto nel 2012 l’immobile era in categoria D/1 ela successiva Docfa non poteva essere retroattiva.2.

Con il motivo in esame la ricorrente prospetta la violazione ofalsa applicazione degli art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 557 del 1993,art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 3, l. 212 del 2000in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per la contribuente anche nel 2012 l’immobile doveva ritenersirurale, in relazione alla Docfa del 2013 con effetti retroattivi.Il motivo è infondato in quanto la categoria catastale nel 2012era quella D/1, solo con la Docfa nel 2013 è stata variata in D/10.Su questi aspetti deve confermarsi la giurisprudenza di questaCorte (vedi Sezione Tributaria ord. n. 26975 del 2025, in un casoanalogo; vedi inoltre Cass. Sez. 5 n. 10002/22, Cass. Sez.

U.,21/08/2009, n. 18565, Rv. 609281 – 01 e Cass. Sez. 5, 12/08/2015, n.16737, Rv. 636283 - 01).2.

1. La modifica della categoria e della rendita catastale, infatti,retroagisce solo quando l’attribuzione è conseguente ad errori originaridella sua attribuzione: «In tema d'imposta comunale sugli immobiliNumero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/2026(ICI), ai fini del computo della base imponibile, la modifica della renditacatastale retroagisce solo se conseguente ad errori originari della suao della destinazione del bene, tale da implicare una nuova ed aggiornatavalutazione da parte dell'ufficio» (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1299,Rv. 634020 - 01).

Nel caso in giudizio non siamo in presenza di erroreoriginario, ma di modifica con Docfa in relazione alla nuova normativadella ruralità catastale.3.

Inoltre, «In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, èrilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che siaiscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 oD/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previstidall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis,del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n.14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre,qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è oneredel contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'attodi classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato» (Cass. Sez. 5,12/04/2019, n. 10283, Rv. 653370 - 01).Inoltre, gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralitàpresuppongono una specifica annotazione (che nel caso in giudizio nonrisulta effettuata, tranne la Docfa sopra vista del 2013) all’esito dellaosservanza (per modi e tempi) della speciale procedura autocertificatadi attribuzione della ruralità: «In tema di fabbricati rurali, gli effettiretroattivi del riconoscimento della ruralità, previsti dall'art. 2, comma5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013,presuppongono, quale unico dato rilevante, l'apposizione di unaspecifica annotazione in atti, risultando superate le originarie previsioninormative, che invece correlavano tale effetto ad una variazione delNumero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/2026classamento catastale» (Cass. Sez. 5, 05/08/2024, n. 22009, Rv.672248 – 01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 11/01/2025, n. 726, Rv.673824 - 01).La sentenza qui impugnata rileva in fatto che la ricorrente avevapresentato solo il 5 giugno 2013 la Docfa per la Categoria D/10.Sull’ aspetto della retroattività si è già pronunciata la Corte dilegittimità, con orientamento che deve essere confermato: «In tema diICI, la domanda di variazione catastale non presentata secondo lemodalità previste dall’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif.,dalla l. n. 106 del 2011) non può produrre effetti dal quinquennioantecedente come stabilito da detta norma, sicché, ai fini deltrattamento esonerativo, assume rilevanza l’oggettiva classificazionecatastale» (Cass. Sez. 5, 19/05/2017, n. 12659, Rv. 644240 - 01).Questo vale anche quando la domanda (come nel caso ingiudizio, per la Docfa) è stata presentata successivamente al decorsodel termine prorogato, attraverso i successivi interventi («In tema diICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazionecatastale del cespite come rurale, con attribuzione della relativacategoria in conseguenza della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9del d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994,sicché l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deveessere oggetto di specifica impugnazione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 7,comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106del 2011 (da qualificarsi quale "ius superveniens"), è prevista la facoltàper il contribuente di proporre una domanda di variazione dellacategoria catastale (sulla base di un'autocertificazione attestante chel'immobile presenta i requisiti di ruralità) che produce effetti, a tal fine,dal quinquennio antecedente alla sua presentazione, in virtù dellanorma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.ln. 102 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013. (NellaNumero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/2026specie, la S.C. ha ritenuto spettante il beneficio ad un caseificio socialeche, entro i termini previsti, aveva presentato regolare domanda divariazione catastale, con conseguente operatività del trattamentoesonerativo anche per il periodo di imposta rientrante nel quinquennioantecedente)» Cass. Sez. 6, 30/06/2017, n. 16280, Rv. 644937 – 01;vedi anche sez. 5, 29 marzo 2022 – udienza 16 febbraio 2022 – n.10002, non massimata).

Cass.n. 10002/22 citata, in particolare, hastabilito (con ulteriori richiami) che: “in considerazione dell'eccezionalitàdel beneficio concesso dal legislatore, l'esenzione da ICI con retroazionedella decorrenza dal quinquennio antecedente a quello di presentazionedella domanda D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ex art. 7, comma 2-bisconvertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, (…) potevaessere conseguita soltanto con l'osservanza del termine fissato dal D.M.26 luglio 2012, art. 2, comma 2, (30 settembre 2012).

In tal senso, si èaffermato che se l'istanza non è stata presentata ai sensi e secondo lemodalità del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, i suoi effetti non sono assistitidall'efficacia retroattiva quinquennale da quest'ultima normativaprevista (e ciò vale anche nel caso in cui la domanda è stata presentatasuccessivamente al decorso del termine prorogato, attraverso isuccessivi interventi, dal 13 luglio 2011 al 30 settembre 2012).

P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del30/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Manciano, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,n. 831/2020 depositata il 16/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto l’appellodel Comune e confermato l’avviso impugnato (Imu 2012 su parcofotovoltaico iscritto in categoria catastale D1).2. Ricorre per cassazione la società contribuente con un solomotivo di ricorso, integrato da memoria;Numero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/20263. resiste con controricorso il Comune che chiede il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna dellasocietà al pagamento delle spese ed al raddoppio del contributounificato.2. La questione è pacifica nei suoi contenuti di fatto, comeaccertati dalle decisioni di merito. Per l’IMU del 2012 per i due impiantifotovoltaici di proprietà della società contribuente il Comuneconsiderava la categoria D/1 con rendita pari ad euro 31.500,00; lacontribuente presentava Docfa il 5 giugno 2013 per la classe D/10(fabbricato produttivo connesso ad attività agricole). Per il Comunel’imposta è dovuta in quanto nel 2012 l’immobile era in categoria D/1 ela successiva Docfa non poteva essere retroattiva.2. Con il motivo in esame la ricorrente prospetta la violazione ofalsa applicazione degli art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 557 del 1993,art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 3, l. 212 del 2000in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per la contribuente anche nel 2012 l’immobile doveva ritenersirurale, in relazione alla Docfa del 2013 con effetti retroattivi.Il motivo è infondato in quanto la categoria catastale nel 2012era quella D/1, solo con la Docfa nel 2013 è stata variata in D/10.Su questi aspetti deve confermarsi la giurisprudenza di questaCorte (vedi Sezione Tributaria ord. n. 26975 del 2025, in un casoanalogo; vedi inoltre Cass. Sez. 5 n. 10002/22, Cass. Sez. U.,21/08/2009, n. 18565, Rv. 609281 – 01 e Cass. Sez. 5, 12/08/2015, n.16737, Rv. 636283 - 01).2. 1. La modifica della categoria e della rendita catastale, infatti,retroagisce solo quando l’attribuzione è conseguente ad errori originaridella sua attribuzione: «In tema d'imposta comunale sugli immobiliNumero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/2026(ICI), ai fini del computo della base imponibile, la modifica della renditacatastale retroagisce solo se conseguente ad errori originari della suao della destinazione del bene, tale da implicare una nuova ed aggiornatavalutazione da parte dell'ufficio» (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1299,Rv. 634020 - 01). Nel caso in giudizio non siamo in presenza di erroreoriginario, ma di modifica con Docfa in relazione alla nuova normativadella ruralità catastale.3. Inoltre, «In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, èrilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che siaiscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 oD/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previstidall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis,del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n.14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre,qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è oneredel contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'attodi classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato» (Cass. Sez. 5,12/04/2019, n. 10283, Rv. 653370 - 01).Inoltre, gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralitàpresuppongono una specifica annotazione (che nel caso in giudizio nonrisulta effettuata, tranne la Docfa sopra vista del 2013) all’esito dellaosservanza (per modi e tempi) della speciale procedura autocertificatadi attribuzione della ruralità: «In tema di fabbricati rurali, gli effettiretroattivi del riconoscimento della ruralità, previsti dall'art. 2, comma5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013,presuppongono, quale unico dato rilevante, l'apposizione di unaspecifica annotazione in atti, risultando superate le originarie previsioninormative, che invece correlavano tale effetto ad una variazione delNumero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/2026classamento catastale» (Cass. Sez. 5, 05/08/2024, n. 22009, Rv.672248 – 01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 11/01/2025, n. 726, Rv.673824 - 01).La sentenza qui impugnata rileva in fatto che la ricorrente avevapresentato solo il 5 giugno 2013 la Docfa per la Categoria D/10.Sull’ aspetto della retroattività si è già pronunciata la Corte dilegittimità, con orientamento che deve essere confermato: «In tema diICI, la domanda di variazione catastale non presentata secondo lemodalità previste dall’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif.,dalla l. n. 106 del 2011) non può produrre effetti dal quinquennioantecedente come stabilito da detta norma, sicché, ai fini deltrattamento esonerativo, assume rilevanza l’oggettiva classificazionecatastale» (Cass. Sez. 5, 19/05/2017, n. 12659, Rv. 644240 - 01).Questo vale anche quando la domanda (come nel caso ingiudizio, per la Docfa) è stata presentata successivamente al decorsodel termine prorogato, attraverso i successivi interventi («In tema diICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazionecatastale del cespite come rurale, con attribuzione della relativacategoria in conseguenza della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9del d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994,sicché l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deveessere oggetto di specifica impugnazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7,comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106del 2011 (da qualificarsi quale "ius superveniens"), è prevista la facoltàper il contribuente di proporre una domanda di variazione dellacategoria catastale (sulla base di un'autocertificazione attestante chel'immobile presenta i requisiti di ruralità) che produce effetti, a tal fine,dal quinquennio antecedente alla sua presentazione, in virtù dellanorma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.ln. 102 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013. (NellaNumero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/2026specie, la S.C. ha ritenuto spettante il beneficio ad un caseificio socialeche, entro i termini previsti, aveva presentato regolare domanda divariazione catastale, con conseguente operatività del trattamentoesonerativo anche per il periodo di imposta rientrante nel quinquennioantecedente)» Cass. Sez. 6, 30/06/2017, n. 16280, Rv. 644937 – 01;vedi anche sez. 5, 29 marzo 2022 – udienza 16 febbraio 2022 – n.10002, non massimata). Cass.n. 10002/22 citata, in particolare, hastabilito (con ulteriori richiami) che: “in considerazione dell'eccezionalitàdel beneficio concesso dal legislatore, l'esenzione da ICI con retroazionedella decorrenza dal quinquennio antecedente a quello di presentazionedella domanda D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ex art. 7, comma 2-bisconvertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, (…) potevaessere conseguita soltanto con l'osservanza del termine fissato dal D.M.26 luglio 2012, art. 2, comma 2, (30 settembre 2012). In tal senso, si èaffermato che se l'istanza non è stata presentata ai sensi e secondo lemodalità del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, i suoi effetti non sono assistitidall'efficacia retroattiva quinquennale da quest'ultima normativaprevista (e ciò vale anche nel caso in cui la domanda è stata presentatasuccessivamente al decorso del termine prorogato, attraverso isuccessivi interventi, dal 13 luglio 2011 al 30 settembre 2012). P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 13859/2021Numero sezionale 3731/2026Numero di raccolta generale 15913/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del30/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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